Pedaggi 2002. Rideterminazione delle percentuali di rimborso ed approvazione degli elenchi delle imprese di trasporto ammesse al beneficio. Pedaggi 2003. Approvazione delibere per la presentazione delle domande di rimborso

Direttiva UE 2002/15 sull’orario di lavoro del personale addetto ad operazioni mobili

11 Maggio 2004

Pedaggi 2002. Attenzione

11 Maggio 2004

Direttiva UE 2002/15 sull’orario di lavoro del personale addetto ad operazioni mobili

11 Maggio 2004

Pedaggi 2002. Attenzione

11 Maggio 2004

Si comunica che nella seduta del 30 Aprile scorso, il Comitato Centrale per l’Albo delle imprese di autotrasporto c/terzi ha provveduto a rideterminare le percentuali di rimborso dei pedaggi spettanti, per l’anno 2002, alle imprese di autotrasporto aventi diritto.

Tale rideterminazione si è resa necessaria dal momento che, tenuto conto del numero di domande di rimborso accolte per la predetta annualità, l’applicazione delle originarie percentuali di rimborso previste nella delibera dell’Albo n. 12/03 avrebbe richiesto un esborso monetario pari a 159.549.592, 98 Euro, a fronte di una disponibilità che, per lo stesso anno, ammonta a 69.337.621,50 Euro.

L’entità della riduzione, applicata sulle percentuali di rimborso relative al 2002, è del 43,4583%.

Pertanto, le nuove percentuali di riduzione spettanti alle imprese ammesse al beneficio, risultano essere le seguenti:


attenzione: sono indicati rispettivamente il fatturato pedaggi 2002 in euro, le percentuali di riduzione originarie e le nuove percentuali per il 2002

– da 51.646,00 a 206.583,00 – 10 % – 4,3458 %;
– da 206.583,01 a 516.457,00 – 15 % 6,5188 %;
– da 516.457,01 a 1.032.914,00 – 20 % – 8,6917 %;
– da 1.032.914,01 a 2.582.284,00 – 25 % – 10,8646 %;
– oltre 2.582.284,00 – 30 % – 13,0375 %;

Per quanto concerne l’ulteriore riduzione prevista per i transiti notturni(1) (pari, come noto, al 10% della percentuale di riduzione spettante all’impresa, applicato sul fatturato della stessa impresa relativo ai transiti notturni), anche quest’ultima dovrà essere applicata sulle nuove percentuali di rimborso. Pertanto, a titolo esemplificativo, l’impresa che abbia diritto a ricevere lo sconto del 13,0375%, e che abbia realizzato, nelle ore notturne, almeno il 10% del proprio fatturato complessivo annuo in pedaggi, otterrà un’ulteriore riduzione pari all’1,30375% (il 10% del 13,0375%) del proprio fatturato notturno in pedaggi.

Nella stessa seduta, il Comitato Centrale ha approvato gli elenchi delle imprese c/terzi e c/proprio ammesse alla riduzione dei pedaggi 2002; di conseguenza, è prevedibile che la Società autostrade provvederà quanto prima ad accreditare gli importi dei rimborsi agli aventi diritto.

In ultimo, segnaliamo che, nel corso della stessa seduta del 30 Aprile scorso, il Comitato Centrale ha approvato le delibere per la presentazione delle domande di rimborso dei pedaggi, relative all’anno 2003. Non appena sarà pubblicata in Gazzetta Ufficiale, la scrivente renderà disponibile, sul proprio sito internet, la modulistica da utilizzare per richiedere il beneficio che, in ogni caso, si preannuncia sin da ora che dovrà essere inviata al Comitato Centrale per l’Albo entro il 30.6.2004.

(1) La direttiva del Ministro dei Trasporti relativa ai pedaggi 2002 (direttiva prot. 3091 del 13 Marzo 2002), ha previsto un’ulteriore riduzione del 10%, a favore delle imprese di autotrasporto che, nel corso dello stesso anno, abbiano realizzato almeno il 10% del loro fatturato annuo in pedaggi nelle ore notturne, con ingresso in autostrada dopo le ore 22.00 ed entro le ore 2.00, ovvero uscita dopo le ore 2.00 e prima delle ore 6.00.

Fonte:
Redattore: Centro Informazioni Conftrasporto