
NOR13043 – Codice della strada. Modifica dei contenuti della comunicazione sulla decurtazione del punteggio dalla patente/CQC, a seguito di provvedimento del Garante della privacy.
15 Febbraio 2013
Divieti di circolazione all’estero 2013
15 Febbraio 2013Trascriviamo di seguito la risposta riguardante la possibilità di promuore una class action contro le ordinanze di blocco a causa delle nevicate dei giorni scorsi.
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In relazione alla ventilata possibilità di promuovere una c.d. “class action” contro le ordinanze dei Prefetti delle Marche, con le quali, a partire dalla mezzanotte del 31.1.2012 fino alla cessazione dell’emergenza meteorologica, è stata interdetta la circolazione dei mezzi pesanti (oltre le 7,5 di mtpc) sui tratti di competenza dell’A-14 e delle strade extraurbane, escludo nella fattispecie l’ammissibilità di tale rimedio. Esso, infatti, è stato previsto dal Decreto legislativo 20 dicembre 2009 n. 168 esclusivamente per finalità ripristinatorie dei livelli di qualità ed efficienza dei servizi erogati dalla Pubblica Amministrazione o dai concessionari di pubblico servizio, non invece per scopi risarcitori.
L’unica strada astrattamente percorribile sarebbe, pertanto, quella di chiedere davanti al TAR competente (Ancona) il risarcimento dei danni alle singole Prefetture marchigiane ed al Ministero degli Interni, adducendo di aver subito un pregiudizio economico dalle ordinanze prefettizie in parola, che, a tal fine, andrebbero preventivamente dichiarate illegittime per eccesso di potere per erronea rappresentazione del presupposto di fatto assunto a loro motivazione.
Lo strumento è quello offerto dall’art. 30 c.p.a., il quale, dopo aver affermato l’ammissibilità dell’azione risarcitoria autonoma da quella di cognizione e averne fissato il termine di decadenza in 120 giorni dal giorno in cui il fatto si è verificato, dispone che “Nel determinare il risarcimento il giudice valuta tutte le circostanze di fatto e il comportamento complessivo delle parti e, comunque, esclude il risarcimento dei danni che si sarebbero potuti evitare usando l’ordinaria diligenza, anche attraverso l’esperimento degli strumenti di tutela previsti”.
Le circostanze del caso concreto non consentono, invece, l’esperibilità della classica azione d’annullamento coniugata con la tutela inibitoria d’urgenza, atteso che le ordinanze in parole in gran parte hanno già cessato o stanno cessando i loro effetti a mano che l’emergenza neve in Centro Italia va ritirandosi.
Soggetti legittimati a promuovere l’azione sono sicuramente gli autotrasportatori che hanno sofferto un danno a cagione del blocco dei tir nonché le loro organizzazioni rappresentative d’interessi collettivi.
Il problema, tuttavia, qui concerne il merito della vicenda, ossia se sia imputabile a colpa dei singoli Prefetti un eccesso di prudenza e cautela nell’aver dato corso da subito agli allerta meteo provenienti dalla Protezione Civile (che davano per probabili precipitazioni nevose di forte intensità nelle successive 36 ore), senza, tuttavia, far precedere la loro decisione da una verifica sul campo dello stato delle arterie stradali interessate dall’interdizione.
Le contestazioni degli autotrasportatori sarebbero circoscritte alla giornata del primo febbraio (in cui parrebbe che in territorio marchigiano sia apparso addirittura il sole e le precipitazioni siano state quasi inesistenti o comunque scarse) mentre dal giorno successivo il quadro della situazione si sarebbe decisamente aggravato con neve copiosa, raffiche di vento e ghiaccio ad interessare l’intero territorio regionale, con conseguente notevole disagio per la circolazione veicolare.
A mio modesto modo di vedere, la rapida evoluzione critica del quadro meteorologico alla quale si è assistito nei giorni seguenti e le ingenti problematiche che ne sono derivate sulla sicurezza della circolazione lungo le arterie colpite dall’interdizione possono rappresentare una valida giustificazione (sia pure postuma) dell’atteggiamento prudenziale assunto dalle Prefetture nell’immediatezza dell’annuncio della crisi neve; Prefetture le quali, si ricordi, hanno assunto l’iniziativa dietro raccomandazione del Comitato Viabilità Italia della Polizia Stradale ed a seguito di un preciso allerta meteo della Protezione Civile, il quale collocava l’inizio de fenomeni di forte intensità già a partire dalla notte tra il 31.1 e l’1.2.2012.
Visti lo statisticamente normale margine di fallibilità delle previsioni meteo e l’aleatorietà che accompagna sovente i provvedimenti che assumono quelle come presupposti (per essere questi continuativamente mutevoli), ritengo che le ordinanze in parola, alla luce del breve frangente nel quale furono assunte (nel quale il rischio per la sicurezza stradale sembrava essere obiettivamente grave ed imminente), sono state frutto di una decisione ponderata e sufficientemente motivata dal punto di vista delle premesse di fatto considerate, delle ragioni di sicurezza valutate e del processo decisionale adottato.
Stando così i termini della questione, sarebbe, a mio giudizio, inopportunamente rischioso (e forse anche politicamente non utile, in un momento in cui in altre zone del Paese, a fronte degli stessi eventi atmosferici, ci si lamenta della mancata adozione di misure preventive) procedere ad un’azione giudiziaria del tipo di quella qui descritta.
Natale Callipari




