Opposizione alla cartella esattoriale. Impugnativa ai sensi dell’art.22 della Legge 689-1981

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Giurisprudenza della Cassazione e note ministeriali

L’opposizione alla cartella esattoriale per far valere vizi che hanno interessato quegli atti che, secondo le procedure vigenti, devono necessariamente precederne l’emanazione (notifica ed emissione del verbale di infrazione al c.d.s e dell’ordinanza di ingiunzione), va proposta ai sensi dell’art.22 della Legge 689/1981; strumento, questo, che non ? invece utilizzabile per far valere quelle motivazioni di merito che, a giudizio del ricorrente, renderebbero infondata la pretesa dell’organo accertatore e, di conseguenza, illegittimo il predetto verbale. Ricordiamo in proposito che secondo il sopracitato art.22 della Legge 689/81, l’opposizione va proposta nel termine di 30 giorni dalla notificazione del provvedimento.

Fonte:
Redattore: Centro Informazione Conftrasporto