Nuova normativa sul diritto di soggiorno dei cittadini comunitari e dei loro familiari

Tassazione prodotti energetici

2 Maggio 2007

Il punto della reale situazione sui pedaggi autostradali 2005 e 2006

4 Maggio 2007

Tassazione prodotti energetici

2 Maggio 2007

Il punto della reale situazione sui pedaggi autostradali 2005 e 2006

4 Maggio 2007

Entrate in vigore le nuove disposizioni sul diritto di soggiorno

Dall’11 Aprile scorso sono entrate in vigore le nuove disposizioni sul diritto di soggiorno, in Italia, dei cittadini comunitari e dei loro familiari; queste novit? sono contenute nel Decreto Legislativo n. 30 del 6 Febbraio 2007 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 72 del 27 Marzo scorso) che, recependo la direttiva comunitaria n. 2004/38, ha fatto venir meno l’obbligo di richiedere la carta di soggiorno come titolo abilitativo alla presenza in Italia per un periodo superiore ai tre mesi; in sostituzione, il Decreto ha previsto per questi soggetti l’obbligo di iscriversi all’anagrafe comunale della popolazione residente. Per coloro che intendano soggiornare per un periodo non superiore a tre mesi, le nuove norme non richiedono nessuna particolare formalit? tranne il possesso di un documento d’identit? valido per l’espatrio, rilasciato a norma delle leggi vigenti dello Stato dove hanno la cittadinanza.

Per iscriversi all’anagrafe, il richiedente deve dimostrare la disponibilit? di un reddito da lavoro dipendente o autonomo o, in mancanza, di risorse economiche sufficienti a garantire il soggiorno per s? e per i propri familiari (a tal fine, il parametro da utilizzare ? quello dell’importo dell’assegno sociale); in quest’ultimo caso, ? richiesta anche la stipulazione di un’assicurazione sanitaria o di altro titolo, comunque denominato, che copra tutti i rischi nel territorio nazionale.

In merito ai cittadini neo comunitari rumeni e bulgari, come ricorderete ? in vigore (e lo sar? per tutto il 2007) un regime transitorio per l’accesso al mercato del lavoro (con l’esclusione di alcuni settori tra cui, tuttavia, non figura l’autotrasporto), in base al quale il datore deve richiedere il nulla osta all’assunzione al competente sportello unico per l’immigrazione. Ebbene, una volta ottenuto il nulla osta, i lavoratori di questi due Stati non devono pi? rivolgersi in Questura per la carta di soggiorno ma, con l’entrata in vigore delle disposizioni in commento, sono tenuti ad iscriversi all’anagrafe del Comune dove intendono stabilirsi; a questo proposito, la circolare del Ministero dell’Interno del 6.4.2007 (prot. 200704163/15100/14865) precisa che, in aggiunta alla documentazione attestante l’attivit? lavorativa esercitata, questi cittadini dovranno esibire in Comune anche il nulla osta all’assunzione, rilasciato dallo Sportello per l’immigrazione.

I cittadini dell’Unione gi? in possesso della carta di soggiorno in corso di validit?, non devono fare nulla fino alla scadenza quinquennale del titolo, visto che risultano gi? iscritti nei registri della popolazione residente.

Per quanto riguarda i familiari del cittadino dell’Unione iscrittosi all’anagrafe comunale, le nuove norme estendono il diritto di soggiorno: al coniuge; ai discendenti diretti di et? inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge; agli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge. A tal fine, questi soggetti si iscrivono all’anagrafe dietro presentazione di un documento di identit? e di altro documento che attesti la qualit? di familiare anche a carico (quest’ultima condizione pu? essere oggetto di una dichiarazione sostitutiva). I familiari extracomunitari del cittadino U.E, possono iscriversi soltanto dopo aver ottenuto, dalla Questura, il rilascio della ?carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell’Unione?; peraltro, come precisato dalla circolare ministeriale poc’anzi citata, la presentazione in Comune dell’istanza di iscrizione pu? avvenire anche prima di ottenere questa carta, fermo restando che una volta conseguita dovr? essere esibita agli uffici comunali.

Trascorsi 5 anni da quando il cittadino dell’U.E ha iniziato a soggiornare in maniera legale e continuativa in Italia, questi acquisisce un diritto di soggiorno permanente; la relativa attestazione ? rilasciata dal Comune di residenza entro 30 giorni dalla richiesta, mentre per gli stranieri extracomunitari, familiari di cittadini U.E, la competenza appartiene alla Questura. La continuazione del soggiorno viene meno, in ogni caso, per le assenze dal nostro territorio superiori ai due anni consecutivi; tuttavia, la continuit? non ? pregiudicata da assenze che, nel complesso, non oltrepassino i 6 mesi l’anno o di durata maggiore dovute all’assolvimento di obblighi militari, ovvero da assenze fino a 12 mesi consecutivi dettate da motivi rilevanti (gravidanza e maternit?, malattia grave, ecc.). La mancanza di pregiudizio, stabilisce la circolare, va intesa nel senso che queste assenze sono considerate quali periodi di soggiorno in Italia.

Infine, un’occhiata al regime transitorio: chi ha fatto richiesta della carta di soggiorno prima dell’11 Aprile, ed ? in attesa del rilascio, dovr? recarsi in Comune per iscriversi all’anagrafe ai sensi del commentato Decreto, visto che detto rilascio non ? pi? possibile; in tal caso, sar? sufficiente esibire all’ufficio d’anagrafe la ricevuta della presentazione dell’istanza per ottenere la carta di soggiorno, rilasciata dalla Questura o da Poste italiane s.p.a, ed autodichiarare la sussistenza delle condizioni di soggiorno previste dal medesimo Decreto.

Fonte:
Redattore: Centro Informazioni Conftrasporto