
Omonimia o crisi di identità
11 Ottobre 2006
Sospensione della procedura di fermo dei veicoli per debiti tributari.
11 Ottobre 2006Codice della Strada. Giurisprudenza
La notifica a mezzo posta deve essere eseguita nel rispetto della procedura prevista dalla Legge 890/1982 e sue modifiche, le cui norme stabiliscono che l’atto deve essere presentato ad un Ufficio delle Poste, il quale, in seguito, lo fa recapitare al destinatario tramite un’agente postale. E’ questa la conclusione a cui ? giunta la Corte di Cassazione (sezione I civile, sentenza 28 Giugno ? 21 Settembre 2006, n.20440), annullando una cartella esattoriale notificata dal concessionario per la riscossione tramite un’Agenzia privata di recapiti che, con apposito provvedimento del Sindaco, aveva assunto la qualifica di messo notificatore. La Cassazione ha deciso nei termini appena visti, tenuto conto che le formalit? stabilite dalla Legge sopra citata hanno l’obiettivo di rendere certo il momento in cui, nei confronti del destinatario, si perfeziona la notifica; obiettivo che non sarebbe raggiunto qualora si considerasse legittima la notifica dell’atto giudiziario, eseguita da soggetti privi della qualifica di agente postale. E’ per questo, conclude la Corte, che ?la notificazione degli estremi della violazione affidata (dall’Ufficio cui appartiene l’Agente accertatore) all’Agenzia privata concessionaria a norma dell’art. 29 del codice postale ed eseguita dai dipendenti della stessa agenzia?. si deve considerare giuridicamente inesistente e, come l’omessa notificazione, ad essa consegue l’effetto dell’estinzione dell’obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione, secondo la previsione dell’ultimo comma dell’articolo 14 della Legge 689/81?.
Fonte:
Redattore: Centro Informazioni


