NOR19026 – Oggetto: Autotrasporto. Interesse moratorio da applicare in caso di ritardato pagamento per le fatture di trasporto nel primo semestre 2019.

FIS19025 – Oggetto: Credito d’imposta per la formazione 4.0. Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione.

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Roma, 23 gennaio 2019

NOR19026
MQ 

 

Oggetto: Autotrasporto. Interesse moratorio da applicare in caso di ritardato pagamento per le fatture di trasporto nel primo semestre 2019.

 

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha stabilito, con proprio comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 22 gennaio 2019, che per il primo semestre 2019, il saggio d’interesse base da applicare a favore del creditore nei casi di ritardato pagamento, è fissato nella misura dello 0,% (equivalente al quello del principale strumento di rifinanziamento della Banca centrale europea).

 

Di conseguenza l’interesse moratorio da applicare in caso di ritardato pagamento delle fatture di trasporti, ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 231/2002 per fatture pagate oltre il 60° giorno dall’emissione (in forza del comma 13 dell’articolo 83bis della legge 133/2008) è del 8,00% (cioè quello fissato dal Ministero dell’Economia e Finanze maggiorato di otto punti). 

 

Si riporta in calce il comunicato del Ministero dell’Economia e delle Finanze. 

 

Cordiali saluti.

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE – COMUNICATO

Saggio degli interessi da applicare a favore del creditore  nei  casi di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali. (G.U. n. 18 del 22.1.2019)  
 
Ai sensi dell’art. 5  del  decreto  legislativo  n. 231/2002, come modificato dalla lettera e) del comma 1 dell’art. 1 del decreto legislativo 192/2012, si comunica che per il periodo 1° gennaio  – 30 giugno 2019  il tasso di riferimento  e’  pari  allo 0 per cento.

 

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NOR19026