Ugg?, Conftrasporto-Confcommercio: “NCC, stop al decreto, si’ alla riforma

20 Novembre 2018

Inquinamento e Tir: le emissioni si combattono con le idee e non con le ideologie

21 Novembre 2018

Ugg?, Conftrasporto-Confcommercio: “NCC, stop al decreto, si’ alla riforma

20 Novembre 2018

Inquinamento e Tir: le emissioni si combattono con le idee e non con le ideologie

21 Novembre 2018

Roma, 20 Novembre 2018

NOR18253
SM

Oggetto: Decreto “Genova”. Conversione in legge.

Sulla Gazzetta Ufficiale n 269 del 19 Novembre u.s (S.O n.55) è stata pubblicata la Legge 130 del 16 Novembre, di conversione del decreto legge n.109 del 28 Settembre che ha dettato disposizioni per fronteggiare le emergenze nella città di Genova dopo il crollo del viadotto Polcevera.

La conversione in Legge ha introdotto alcune novità indubbiamente positive anche per il settore dell’autotrasporto merci, insieme ad altre di cui, ad oggi, non è possibile pronosticarne gli effetti.

Tra le prime, segnaliamo:

  • l’obbligo per le concessionarie autostradali, con carattere di priorità rispetto ad ogni altro intervento programmato, di intraprendere le occorrenti attività di verifica e messa in sicurezza di tutte le infrastrutture viarie oggetto di atti convenzionali, con particolare riguardo ai ponti, viadotti e cavalcavia, da concludere entro Novembre 2019 (art.1 ter);
  • il potenziamento dell’organico dell’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale (art.2, comma 3 bis);
  • le misure di sostegno previste dall’art. 4 bis, per ristorare i danni subiti dagli immobili  che ospitano le imprese aventi sede operativa nella zona delimitata con l’ordinanza del sindaco del Comune di Genova e destinatarie di ordinanze di sgombero;
  • la modifica della misura di sostegno specifica per l’autotrasporto prevista dall’art. 5.3 del decreto, che potrà essere fruita al di fuori del perimetro degli aiuti “de minimis” e che includerà anche le maggiori spese affrontate per la forzata percorrenza di tratte stradali aggiuntive (che si aggiungono quindi alle tratte autostradali, già previste nella formulazione originaria della norma). Di conseguenza, la misura opererà “al fine di consentire il ristoro delle maggiori spese affrontate dagli autotrasportatori in conseguenza dell’evento consistenti nella forzata percorrenza di tratti autostradali e stradali aggiuntivi rispetto ai normali percorsi e nelle difficoltà logistiche dipendenti dall’ingresso e dall’uscita delle aree urbane e portuali”. Rimane confermato lo stanziamento di 20 mln di € per l’anno 2018, nonché la circostanza che le tipologie di spese ammesse a ristoro e le modalità di erogazione, verranno stabilite con successivo d.m.;
  • il potenziamento del personale dell’Agenzia delle Dogane previsto dall’art. 6 bis, “al fine di preservare la capacità ricettiva del bacino portuale e aeroportuale di Genova e di ottimizzare i relativi flussi veicolari e logistici”;
  • un incentivo al trasferimento delle merci su ferrovia, stabilendo all’art. 7 che:
    • “alle imprese che hanno sede nell’ambito dello Spazio economico europeo, costituite in forma di società di capitali, ivi comprese le società cooperative, e agli utenti di servizi di trasporto ferroviario che commissionino o abbiano commissionato, a far data dal 15 agosto 2018, servizi di trasporto combinato o trasbordato con treni completi in arrivo e in partenza dal nodo logistico e portuale di Genova è concesso, per l’anno 2018, il contribuito previsto dall’articolo 1, commi 648 e 649, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (n.d.r si tratta del ferrobonus, sul quale vedi la nota Conftrasporto NOR17186 del 28 Agosto 2017), fino alla misura doppia rispetto all’importo stabilito dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14 luglio 2017, n. 125” (comma 2 bis);
    • “Al fine di garantire l’operatività portuale anche attraverso l’organizzazione di servizi ferroviari di navettamento ovvero di treni completi, alternativi al trasporto interamente su strada, da e verso i retroporti di cui al comma 1, è previsto, per la durata di tredici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a compensazione dei maggiori oneri connessi alla nuova organizzazione del trasporto, un contributo nel limite massimo di euro 4 per treno/chilometro in favore delle imprese utenti di servizi ferroviari e degli operatori del trasporto combinato, come definiti, rispettivamente, dalle lettere g) e h)del comma 1 dell’articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14 luglio 2017, n. 125. Il contributo non è cumulabile con altri contributi di sostegno all’intermodalità ferroviaria previsti da altre norme vigenti. Le modalità per l’attribuzione del contributo sono definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto” (comma 2 ter);
  • un sostegno alle imprese con sede principale o operativa all’interno della cd zona franca urbana istituita con provvedimento del Commissario delegato, con agevolazioni fruibili nei limiti del “de minimis” (art.8).

Tra le novità che ad oggi non appaiono di agevole lettura ma che, tuttavia, destano qualche preoccupazione al settore, segnaliamo invece quella legata al finanziamento dell’Autorità di regolazione dei Trasporti. Infatti, l’art. 16 riscrive la disposizione contenuta all’art. 37, comma 6.b del decreto legge 201/2011, prevedendo che l’ART possa richiedere il contributo al funzionamento, agli “operatori economici operanti nel settore del trasporto e per i quali l’Autorità abbia concretamente avviato, nel mercato in cui essi operano, l’esercizio delle competenze o il compimento delle attività previste dalla legge, in misura non superiore all’1 per mille del fatturato derivante dall’esercizio delle attività svolte percepito nell’ultimo esercizio, con la previsione di soglie di esenzione che tengano conto della dimensione del fatturato”.

Tra le altre disposizione di interesse già previste dal decreto legge e confermate – con qualche lieve aggiustamento – dalla legge di conversione, ricordiamo:

  • la creazione dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (art.12);
  • l’istituzione dell’Archivio informatico nazionale delle opere pubbliche (art.13);
  • il Sistema di monitoraggio dinamico per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali in condizioni di criticità (art.14);
  • il potenziamento dell’organico del Ministero dei Trasporti, autorizzando l’assunzione a tempo indeterminato, nel corso dell’anno 2019 di 110 unità di personale con prevalenza di personale di profilo tecnico per una percentuale almeno pari al 70 per cento, da inquadrare nel livello iniziale della III area, e di 90 unità di personale da inquadrare nella seconda fascia retributiva della II area.(art.15).

Cordiali saluti.

Scarica il PDF :

NOR18253

Decreto Genova testo coordinato