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22 Maggio 2018Roma, 21 Maggio 2018
NOR18124
SM
Oggetto: Revisioni. Disposizioni relative all’entrata in vigore del d.m. 214/2017.
Con decreto dirigenziale del 18 Maggio u.s (a firma del Capo Dipartimento D.G Motorizzazione del MIT), sono state dettate delle disposizioni legate all’entrata in vigore, dal 20 Maggio u.s, delle nuove norme sulle revisioni dei veicoli previste dal decreto ministeriale n.214/2017 (vedi, in ultimo, la circolare Conftrasporto NOR18121 del 16 Maggio 2018).
In particolare, il d.d. prevede:
- il graduale allineamento delle revisioni dei rimorchi di massa fino alle 3,5 ton (cat. O1 e O2) alla cadenza quadriennale/biennale prevista dal d.m 214, secondo il calendario fissato all’allegato 1 del d.d (art.1);
- la modifica del tagliando di revisione che, a partire dal 1 Giugno p.v, riporterà anche la data del successivo controllo (art.2);
- per i trattori agricoli delle categorie T1b, T2b, T3b, T4b e T5, utilizzati in prevalenza su strade pubbliche con velocità massima di progetto superiore a 40 Km/h (per i quali il d.m 214 ha introdotto una cadenza delle revisioni quadriennale/biennale), il rinvio ad uno specifico decreto – in via di definizione – per fissare le modalità del controllo tecnico (art.3);
- il differimento al 31 Marzo 2019 della partenza del certificato di revisione, atteso che le procedure informatiche necessarie alla produzione e alla stampa di questo documento, non sono ancora state adeguate. Pertanto, fino a nuove disposizioni, rimangono in vigore le procedure vigenti sul rilascio del tagliando di revisione (art. 4);
- l’applicazione della metodologia corrente, per valutare le carenze del veicolo riscontrate in occasione della revisione. Ciò in attesa degli adeguamenti informatici richiesti dal d.m 214, art. 7 e all.1 che, com’è noto, classificano questa carenze in lievi, gravi e pericolose (art.5);
- l’utilizzo delle procedure, impianti ed attrezzature attualmente in uso per le revisioni, fino all’emanazione di nuove disposizioni che dovrà avvenire non oltre il 20.5.2023 (art.6);
- per gli ispettori autorizzati o abilitati al 20.5.2018, l’esclusione dal possesso delle competenze richieste dall’all.IV, punto 1 del d.m. Per i nuovi ispettori è in via di definizione un provvedimento del Ministero che, secondo quanto prescrive l’art. 7 del d.d., verrà adottato nel rispetto delle competenze tra enti amministrativi coinvolti e dell’art. 14 del d.m (il quale, a sua volta, prevede la creazione di un organismo di supervisione dei centri di controllo privati).
Il testo del d.d è disponibile in allegato.
Cordiali saluti
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