In Gazzetta Ufficiale il d.m sulla sperimentazione su strada di veicoli a guida automatica e sulle smart road.
20 Aprile 2018Scoprire le istituzioni europee e le politiche europee dei trasporti, del mare e del lavoro.
20 Aprile 2018Roma, 20 Aprile 2018
NOR18100
SM
Oggetto: Codice della strada. Giurisprudenza della Cassazione.
1. Registrazioni del cronotachigrafo – contestazione differita delle violazioni – legittimità
Con Ordinanza n.9664 del 19 Aprile u.s, la sesta sezione della Cassazione ha confermato che le violazioni in materia di tempi di guida e di riposo possono essere legittimamente contestate in via differita, senza che l’organo accertatore sia tenuto a riportare, nel verbale di accertamento, i motivi che hanno impedito la contestazione immediata. Questo indirizzo era già stato espresso dai Ministeri dei Trasporti e dell’Interno in una circolare del 22.7.2011 interpretativa del Regolamento 561/06 (commentata con nota Conftrasporto CIR1156 del 2 agosto 2011), dove vi era stata un’apertura alla contestazione differita di queste infrazioni, tenuto conto del “notevole lasso di tempo necessario allo scarico e all’esame dei dati, all’eventuale verbalizzazione, spesso non compatibile con gli impegni del conducente e con le esigenze operative della pattuglia”. Nel verbale di accertamento – proseguiva la circolare – l’organo di Polizia deve dare atto del download dei dati e, da questa data, decorre il termine di 90 gg per la notifica dell’eventuale verbale di contestazione al conducente ed al proprietario del veicolo. Per questa ragione, la Cassazione ritiene che dal tenore di questa circolare “va desunta la piena legittimità della contestazione differita in ipotesi di violazioni al reg. CEE n. 561/2006 …senza necessità di una specifica motivazione circa il differimento per la complessa procedura che prende avvio proprio dal controllo in questione, avente incidenza sia in materia di tutela dei lavoratori nel settore del trasporto su strada, sia in materia di sicurezza stradale”.
Ordinanza Cassazione n.9664 del 19 aprile 2018 – Contestazione differita risultanze tachigrafo.
2 Cronotachigrafo – validità del verbale in forma sintetica notificato all’impresa.
Con Ordinanza n.4825 del 1 Marzo scorso, la sesta sezione della Cassazione ha confermato che per le violazioni in materia di tempi di guida e di riposo commesse dall’autista, il verbale notificato all’impresa può essere redatto anche in forma sintetica purché non pregiudichi il diritto di difesa dell’impresa stessa; tale pregiudizio non si verifica quando il verbale consegnato all’azienda riporti gli estremi del verbale notificato al conducente, per cui dalla lettura di quest’ultimo atto l’impresa può risalire alle violazioni contestate sulle quali scatta la sua responsabilità in solido. La Cassazione ha infatti ritenuto applicabili i principi generali in materia di violazioni del c.d.s anche a questa materia, nonostante sia disciplinata da un Regolamento comunitario (561/2006), tenuto conto che già in passato la stessa Corte (con sentenze 21062 e 25622 del 2014) aveva riconosciuto a questo Regolamento la natura di tutela della sicurezza stradale e dei diritti del lavoratori nel settore del trasporto su strada, per cui “nulla osta alla sussunzione del caso di specie nelle fattispecie astratte di cui all’art. 174 c.d.s comma 4 e art. 201 c.d.s, comma 1, rationae temporis vigenti”.
Ordinanza Cassazione n.4825 del 1 marzo 2018 su verbale riassuntivo all’impresa.
3. Contestazione differita delle violazioni del c.d.s – decorrenza del termine per la notifica dei verbali.
Con Ordinanza n.7066 del 21 Marzo u.s, la sesta sezione della Cassazione ha respinto il ricorso proposto dal Comune di Milano, chiarendo definitivamente che nell’ambito della contestazione differita delle violazioni del c.d.s, il termine di 90 giorni per la notifica dei verbali scatta dall’accertamento dell’infrazione. L’ipotesi residuale prevista dall’ultima parte del comma 1 art. 201 c.d.s (dove, in caso di identificazione successiva del trasgressore, si prevede che i 90 gg per la notifica del verbale decorrano “..comunque dalla data in cui la pubblica amministrazione è posta in grado di provvedere .. all’identificazione”), ”è invocabile soltanto in presenza di situazioni di difficoltà di accertamento addebitabili al trasgressore (tardiva trascrizione del trasferimento di proprietà del veicolo; omissione di comunicazione del mutamento di residenza). Per cui, conclude la Corte, l’Amministrazione non può invocare questa eccezione quando la difficoltà di procedere alla rapida individuazione dell’intestatario del mezzo, dipenda da problematiche di natura organizzativa proprie dell’Ente (insufficienza di personale in relazione al numero di verbali da gestire, ecc..), che non possono andare a discapito del diritto di difesa del trasgressore.
Ordinanza Cassazione n. 7066 del 21 marzo 2018 – Decorrenza termini notifica contestazioni differite.
4. Revisione della patente dovuta all’azzeramento del punteggio – irrilevanza del mancato invio delle comunicazioni del MIT di sottrazione dei punti.
Con Ordinanza n. 9270/18 del 16 Aprile, la seconda sezione civile della Corte di Cassazione ha stabilito che il provvedimento di revisione della patente dovuto all’azzeramento del punteggio non presuppone l’avvenuta comunicazione, da parte del MIT, delle variazioni dei punti nel frattempo maturate dal diretto interessato. Quest’ultimo, infatti, “conosce subito, attraverso il verbale di accertamento, se e in quale misura gli sarà applicata la sanzione accessoria della decurtazione punti, e può conoscere in ogni momento il suo saldo punti” . Il sistema previsto dal c.d.s – prosegue la Corte – “garantisce la possibilità di recupero dei punti decurtati prima dell’azzeramento, per evitare la revisione” e, inoltre, come chiarito dal MIT con circolare dell’ 8 Maggio 2013 (commentata con nota Conftrasporto NOR13131 del 9 Maggio 2013), per iscriversi ad un corso di recupero punti non occorre attendere il ricevimento della comunicazione ufficiale di sottrazione del punteggio da parte del Ministero dei Trasporti.
Ordinanza n.9270 del 16 aprile 2018 – Revisione patente e comunicazione decurtazione punti.
5. Comunicazione delle generalità dell’autore della violazione del c.d.s non contestata in via immediata, per la quale è prevista la sottrazione di punti.
Con Ordinanza n.9555 del 18 Aprile u.s, la seconda sezione civile della Cassazione ha parzialmente riabilitato la possibilità che il titolare del veicolo, destinatario dell’invito a comunicare le generalità del conducente autore della violazione del c.d.s punita con la sottrazione di punti, risponda di non ricordare chi fosse alla guida in quel momento, senza subire in automatico le conseguenze previste dall’art. 126 bis comma 2 del c.d.s per chi non risponde affatto (sanzione pecuniaria di 286 €).
Occorre tuttavia effettuare due precisazioni:
- Il caso affrontato dalla Cassazione risale al 2007, quando il termine per la notifica del verbale era di 150 gg dall’accertamento per cui era possibile che il titolare del mezzo non ricordasse a chi aveva concesso in uso il suo veicolo. Tuttavia dal 2010 questo termine è stato portato a 90 gg, per cui le probabilità di dimenticanze del proprietario sono certamente diminuite;
- L’affermazione di non ricordare chi fosse alla guida dovrà essere comunque vagliata “dal giudice comune, di volta in volta, anche alla luce delle caratteristiche delle singole fattispecie concrete sottoposte al suo giudizio”.
Ordinanza Cassazione n.9555 del 18 aprile 2018 – Comunicazione dati conducente.
Cordiali saluti.
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