NOR18086 – Oggetto: Tachigrafo digitale. Modifiche al Regolamento (UE) 2016/799.

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Roma, 4 Aprile 2018

NOR18086
SM

Oggetto: Tachigrafo digitale. Modifiche al Regolamento (UE) 2016/799.

Sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 28 Marzo u.s (L 85) è stato pubblicato il Regolamento di esecuzione (U.E) 2018/502, del 28 Febbraio u.s (d’ora in poi: Regolamento), con il quale la Commissione ha introdotto alcuni aggiustamenti al precedente Regolamento di esecuzione 2016/799, in materia di “prescrizioni per la costruzione, il collaudo, il montaggio, il funzionamento e la riparazione “dei nuovi tachigrafi intelligenti, previsti dal Regolamento 165/2014 (per approfondimenti, vedi la circolare Conftrasporto EUR16149 del 30 Maggio 2016).

Com’è noto, questa nuova generazione di tachigrafi abbina alla funzione classica della registrazione dei tempi di guida, pause e riposi, una serie di caratteristiche innovative quali:

  • una connessione al sistema globale di navigazione satellitare (GNSS), che permette di registrare in automatico la posizione del veicolo, in corrispondenza: del luogo di inizio del periodo di lavoro giornaliero; del luogo raggiunto ogni 3 ore di periodo complessivo di guida; del luogo di fine del periodo di lavoro giornaliero (art. 8 del Reg. 165/2014).
  • un sistema di comunicazione da remoto in base al quale gli organi di Polizia dotati di apposita apparecchiatura, possono interrogare il tachigrafo del mezzo in movimento per verificare la presenza di una delle anomalie  elencate all’art.9.4 del Regolamento 165/2014 (es. il più recente tentativo di violazione della sicurezza; la guida in assenza di carta del conducente valida; l’inserimento della carta durante la guida);
  • un’interfaccia per l’interazione con i sistemi di trasporto intelligenti.

Il Regolamento corregge ed adegua alcuni aspetti dell’allegato tecnico 1C del Regolamento 799, spostando inoltre al 15 Giugno 2019 la partenza di questi nuovi apparecchi che, di conseguenza, dovranno essere montati obbligatoriamente sui mezzi pesanti immatricolati per la prima volta da tale data.

Tra gli aspetti sui quali interviene il Regolamento, segnaliamo i seguenti:

  • la possibilità che l’apparecchio di controllo si articoli in più unità dislocate nel veicolo;
  • l’estensione del periodo di validità della carta dell’azienda a 5 anni, per allinearla a quella della carta del conducente;
  • per i veicoli di massa complessiva fino a 3,5 ton, il montaggio dell’adattatore anche ai mezzi immatricolati prima del 1 Maggio 2006 (ovviamente, nei casi in cui sia obbligatorio – vedi la circolare MIT del 22.6.2009, commentata con la circolare Conftrasporto NOR09128 del 1 Luglio 2009, e il capoverso yy delle definizioni del Regolamento);
  • la precisazione che, in conformità all’art. 8 del Regolamento 165/2014, la posizione del veicolo deve essere registrata in automatico ogni 3 ore di periodo complessivo di guida anziché ogni 3 ore di guida ininterrotte (espressione, quest’ultima, utilizzata nell’allegato 1C prima della modifica in esame). A questo proposito, sempre nell’allegato 1C è stata aggiunta la definizione del periodo di guida cumulativo (descritto alla lettera fff come “un valore che rappresenta il totale cumulativo dei minuti di guida di un certo veicolo”) e previsti pittogrammi specifici;
  • quando il periodo di guida cumulativo del conducente raggiunge un multiplo di 3 ore, la carta del conducente deve essere in grado di memorizzare i dati relativi alla posizione del veicolo, compreso il valore dell’odometro (nuovo punto 4.5.3.2.16 dell’allegato 1C);
  • in conformità alle normative sulla privacy, la necessità del consenso del conducente all’uso dell’interfaccia del sistema di trasporto intelligente (ITS), per quanto riguarda i dati trasmessi dall’unità elettronica di bordo attraverso la rete del veicolo. Al contrario, il consenso dell’autista non occorre per i dati trasmessi dall’apparecchio di controllo alla rete del veicolo, né per i dati del tachigrafo trasferiti ad impresa remota (nuovo paragrafo 200, punto 3.20 allegato 1C)
  • l’adeguamento ai nuovi standard di sicurezza previsti dalla norma EN 16882:2016, dei sigilli meccanici utilizzati nei tachigrafi.

Il testo del Regolamento è disponibile al link sottoindicato.

Cordiali saluti.

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NOR18086

Regolamento UE