NOR18067 – Confisca della merce trasportata da vettore abusivo. Ordinanza della Corte di Cassazione.

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Roma, 7 Marzo 2018

NOR18067
SM

Oggetto: Confisca della merce trasportata da vettore abusivo. Ordinanza della Corte di Cassazione.

Con ordinanza n°4866 del 1 Marzo u.s la Corte di Cassazione (sez. II) ha fornito un’interpretazione della normativa che prevede la confisca della merce trasportata da parte del vettore abusivo.

Com’è noto, questa sanzione è stata introdotta dal d.lgs 286/2005 –  art. 7, comma 2 – il quale dispone che nelle ipotesi di trasporto abusivo sanzionate dall’art. 26 della Legge 298/1974, alle sanzioni amministrative ivi previste si aggiunge quella accessoria della confisca della merce trasportata.

La Cassazione ha affermato che l’applicazione della confisca della merce, andando a colpire il suo proprietario, è possibile soltanto se questi abbia avuto delle responsabilità (quanto meno sotto il profilo della colpa) nell’iter che ha portato all’affidamento del trasporto ad un vettore privo delle necessarie autorizzazioni; in altre parole, il proprietario della merce può evitare la confisca, dimostrando di non aver avuto responsabilità (nemmeno a titolo di colpa) nell’assegnazione del viaggio ad un soggetto irregolare.

La Suprema Corte è giunta a questa conclusione (che, presumibilmente, si ripercuoterà negativamente sull’applicazione di questa sanzione), partendo dall’analisi della Legge 32/2005 (dalla quale è poi scaturito il successivo d.lgs 286/2005) che, tra i criteri di delega enunciati all’art. 2, al comma 2 –  lett. b.3 – prevede quello della “responsabilità soggettiva del vettore ai sensi della normativa vigente e, ove accertata, del committente, del caricatore e del proprietario delle merci…”. Ebbene, per la Corte, il richiamo alla “responsabilità soggettiva” anche del proprietario della merce (per la quale è richiesto il dolo o, almeno, la colpa di questo soggetto), esclude che la confisca possa scattare in assenza di dolo o colpa del diretto interessato (quindi, in maniera “oggettiva”); di conseguenza, la responsabilità del proprietario (ma lo stesso ragionamento vale anche per le altre figure richiamate dal d.lgvo 286/2005 – vettore, committente e caricatore) “resta regolata dai principi generali in materia di sanzioni amministrative e, in particolare, da quello della responsabilità almeno per colpa, sancito – per l’appunto – dall’art. 3 della legge 24 novembre 1981 n. 689, principi ai quali il legislatore non ha inteso derogare anche nella speciale materia della disciplina degli autotrasporti”.

Nel caso affrontato in Sentenza, il provvedimento di confisca era stato applicato a fronte di un trasporto internazionale Albania – Italia, commissionato a un trasportatore albanese (il quale, all’esito di un controllo, era stato trovato in possesso di un’autorizzazione al trasporto contraffatta) da una società di diritto albanese controllata, a sua volta, da una società italiana proprietaria e destinataria del carico.

Il testo della Sentenza è disponibile al link sottoindicato.

Cordiali saluti.

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NOR18067

Ordinanza 4866 1Marzo2018