NOR18063 – Oggetto: manomissione del cronotachigrafo. Irrilevanza penale della condotta per l’autista. Nuova Sentenza della Cassazione.

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Roma, 5 Marzo 2018

NOR18063
SM

Oggetto: manomissione del cronotachigrafo. Irrilevanza penale della condotta per l’autista. Nuova Sentenza della Cassazione.

Cambio di indirizzo della Cassazione sulla questione della rilevanza penale, per l’autista, della manomissione del cronotachigrafo.

Come si ricorderà, con la Sentenza n.34107 del 12 luglio 2017 (commentata con la nota Conftrasporto NOR17198 dell’8 settembre 2017), la sez.1 penale della Suprema Corte aveva riconosciuto la responsabilità del conducente per aver alterato il funzionamento del tachigrafo, sia sotto il profilo penalistico ai sensi dell’art. 437 c.p (rimozione od omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro), sia sotto quello amministrativo per la violazione dell’art. 179 c.d.s (circolazione con un mezzo munito di tachigrafo alterato). Ancora prima, con Sentenza del 9 Novembre 2016, sempre la prima sezione penale aveva condannato l’amministratore delegato di una società per il reato di cui al già citato art. 437 c.p, in quanto aveva imposto agli autisti di  manomettere l’apparecchiatura tramite delle calamite.

Ora, con la Sentenza n 2200 del 19 gennaio 2018, sempre la sez.1 ha fornito una differente interpretazione delle due norme appena citate, giungendo alla conclusione che l’art.437 c.p non può essere contestato all’autista che ha manomesso il cronotachigrafo, per cui quest’ultimo rimane sanzionabile solo in via amministrativa ai sensi dell’art. 179 del c.d.s.

Questo mutamento di opinione è scaturito dalla rilettura delle due disposizioni appena citate, che ha portato la Cassazione a sostenere che:

  • l’art. 437 c.p. ha un contenuto più ampio rispetto all’art. 179 del c.d.s, rivolgendosi a tutti i soggetti su cui grava l’obbligo di prevenire disastri o infortuni sul lavoro, tramite l’adozione di impianti, apparecchi o segnali idonei. Di conseguenza, il destinatario naturale di questa norma rimane l’impresa e, in particolare, coloro che all’interno hanno l’obbligo di approntare queste strumentazioni, i quali diventano penalmente responsabili quando non le adottino o le rimuovano dolosamente (per rimozione – precisa la Cassazione – si intende anche l’attività diretta a frustrare il funzionamento dell’apparecchio);
  • Viceversa, l’art. 179 c.d.s scatta quando l’autista, responsabile della manomissione del tachigrafo, circoli su strada con un mezzo privo di apparecchio di controllo in grado di funzionare correttamente. In questo caso, come riportato nelle motivazioni della Sentenza, “in aderenza ai principi di tipicità e specialità, è da ritenersi che l’unica disposizione applicabile (n.d.r nei confronti del conducente colpevole dell’illecito) sia quella dell’art. 179 del codice della strada..”.

Il testo della Sentenza è disponibile al link sottoindicato.

Cordiali saluti.

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NOR18063