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21 Febbraio 2018Il mondo politico si esprime sul documento Conftrasporto.
22 Febbraio 2018Roma, 21 Febbraio 2018
NOR18056
SM
Oggetto: Commento a sentenze varie.
1. Passaggio da impresa artigiana a impresa industriale – assenza di obblighi di comunicazione nei confronti dell’Inps.
Con Sentenza n. 3459 del 13 Febbraio u.s, la sezione Lavoro della Cassazione ha escluso che l’impresa sia obbligata a comunicare, all’Inps, la variazione del numero dei dipendenti che ne determini la trasformazione da artigiana ad industriale; ciò, tenuto conto che l’Inps può conoscere questo dato attraverso i modelli Dm 10 ed E-mens che, nel caso deciso dalla Corte, erano stati regolarmente inviati dall’impresa.
Nel rigettare il ricorso proposto dall’Istituto, la Corte ha evidenziato che l’art.3, comma 8 della Legge 335/1995 (sui provvedimenti di variazione della classificazione dei datori di lavoro, adottati dall’Inps d’ufficio o su richiesta dell’azienda interessata), “non prevede comunque in obbligo di comunicare all’Inps qualsivoglia variazione a seguito del mutamento dell’attività svolta. Né in particolare prevede l’obbligo delle aziende di effettuare specifiche dichiarazioni preventive appositamente destinate al fine esclusivo di consentire all’Inps la verifica dei presupporti per la classificazione dell’impresa”.
2. Omesso versamento delle ritenute fiscali in presenza di situazioni di crisi di liquidità dell’azienda.
Con Sentenza n.6737 del 12 Febbraio u.s, la III sezione penale della Cassazione ha stabilito che il reato previsto dall’art.10 bis del d.lgs 74/2000 (omesso versamento di ritenute dovute o certificate), non scatta in automatico verso l’imprenditore che non abbia provveduto ai versamenti in esame nei termini e nella misura stabilita dalla norma (importo superiore a 150.000 € per ciascun periodo di imposta). Più precisamente, qualora l’imprenditore motivi la sua decisione con una crisi di liquidità aziendale tale da averlo portato a dare precedenza al pagamento degli stipendi dei dipendenti in luogo del versamento delle ritenute fiscali, il reato in esame scatta solo se venga dimostrato che costui era pienamente consapevole di commettere un illecito penale.
3. Stupefacenti – illegittima la revoca automatica della patente.
Con la Sentenza n. 22 del 9 Febbraio u.s, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art.120, comma 2 del c.d.s, nella parte in cui, con riguardo alle ipotesi di condanna per i reati di cui agli artt 73 e 74 del d.p.r 309/1990 (Testo Unico delle leggi sull’abuso di sostanze stupefacenti e psicotrope), prevede che il Prefetto pronunci sempre la revoca della patente di guida, con conseguente divieto per il diretto interessato di ottenerne una nuova prima che siano trascorsi almeno 3 anni.
In particolare, la Corte ha rilevato una ingiustificata disparità di trattamento tra la disposizioni prima citata e l’art. 85 del predetto Testo Unico, ai sensi del quale il giudice che pronuncia la condanna per i reati in questione, può disporre il ritiro motivato della patente per un periodo non superiore a 3 anni.
Ad avviso della Corte Costituzionale, ci troviamo davanti ad una contraddizione visto che lo stesso fatto – reato determina conseguenza diverse sul piano pratico: per il Prefetto, l’obbligo di revocare la patente di guida; per il giudice penale, la facoltà di disporre il ritiro del documento, ove lo ritenga opportuno. Pertanto la Corte, tenuto conto che si tratta di fatti che possono essere stati commessi anche a notevole distanza di tempo rispetto alla pronuncia della condanna definitiva, ha dichiarato illegittimo il comma 2 dell’art. 120 del c.d.s nella parte in cui, per le condanne per i reati prima indicati intervenute dopo il rilascio della patente, dispone che il Prefetto “provvede” invece che “può provvedere” alla revoca della patente.
Cordiali saluti.
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