CHIUSURA DEL TUNNEL DEL SAN GOTTARDO
23 Gennaio 2018L’autotrasporto ? chiamato alle urne per far viaggiare l’economia del Paese, non per fermarla.
24 Gennaio 2018Roma, 23 gennaio 2018
NOR18028
MQ
Oggetto: Autotrasporto. Interesse moratorio da applicare in caso di ritardato pagamento per le fatture di trasporto nel primo semestre 2018.
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha stabilito, con proprio comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2018, che per il primo semestre 2018, il saggio d’interesse base da applicare a favore del creditore nei casi di ritardato pagamento, è fissato nella misura dello 0% (equivalente al quello del principale strumento di rifinanziamento della Banca centrale europea).
Di conseguenza l’interesse moratorio da applicare in caso di ritardato pagamento delle fatture di trasporti, ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 231/2002 per fatture pagate oltre il 60° giorno dall’emissione (in forza del comma 13 dell’articolo 83bis della legge 133/2008) è del 8,00% (cioè quello fissato dal Ministero dell’Economia e Finanze maggiorato di otto punti).
Si riporta in calce il comunicato del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Cordiali saluti.
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE – COMUNICATO
Saggio degli interessi da applicare a favore del creditore nei casi di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali. (G.U. n. 17 del 22.1.2018)
Ai sensi dell’art. 5 del decreto legislativo n. 231/2002, come modificato dalla lettera e) del comma 1 dell’art. 1 del decreto legislativo 192/2012, si comunica che per il periodo 1° gennaio – 30 giugno 2018 il tasso di riferimento e’ pari allo 0 per cento.
Scarica il PDF :


