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17 Gennaio 2018Rassegna Stampa costituzione AssArmatori
17 Gennaio 2018Roma, 17 Gennaio 2018
NOR18019
SM
Oggetto: Codice della strada. Notifica dei verbali di infrazioni a mezzo PEC.
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 Gennaio u.s è stato pubblicato il decreto del Ministro dell’Interno del 18 Dicembre 2017 (emanato di concerto con i Ministri della Giustizia, dei Trasporti, dell’Economia e della Semplificazione), che rende operativa la notifica dei verbali di infrazione del codice della strada tramite la Posta Elettronica Certificata (PEC).
Il provvedimento attua l’art. 20, comma 5 quater del decreto legge 69/2013 (convertito con Legge 98/2013), che rinviava all’adozione di un decreto interministeriale, l’introduzione di “procedure per la notificazione dei verbali di accertamento delle violazioni del codice della strada, tramite posta elettronica certificata”.
La notifica a mezzo PEC avviene secondo le disposizioni del Codice dell’amministrazione digitale (CAD, di cui al d.lgs 82/2005 e ss modifiche) e, nel rispetto dei termini di notificazione previsti dall’art 201 del codice della strada, si esegue nei confronti del conducente, del proprietario del veicolo o di altro obbligato in solido che, al momento dell’accertamento dell’illecito, forniscano un indirizzo di PEC valido o che abbiano un domicilio digitale indicato ai sensi dell’art. 3 bis del CAD (art.3.1). In mancanza di comunicazione dell’indirizzo PEC da parte dell’autore della violazione o in caso di contestazione differita, l’indirizzo PEC del proprietario del mezzo o dell’obbligato in solido “…deve essere ricercato, dall’Ufficio da cui dipende l’organo accertatore o che ha redatto il verbale di contestazione… nei pubblici elenchi per notificazioni e comunicazioni elettroniche a cui abbia accesso” (art. 3.2).
Il contenuto del documento informatico da notificare è disciplinato dall’art. 4 del decreto che, tra l’altro, stabilisce:
- il contenuto minimale dell’oggetto del messaggio di PEC da indirizzare al destinatario del verbale, che deve comprendere la dizione di “atto amministrativo relativo ad una sanzione amministrativa prevista dal codice della strada”;
- la documentazione da allegare al predetto messaggio informatico, con annesse specifiche tecniche (relata di notifica, copia per immagine di documento analogico o copia informatica di documento informatico del verbale; altre comunicazioni utili all’esercizio del diritto di difesa).
L’art. 5 stabilisce che il verbale si considera:
- spedito, per l’organo di polizia procedente, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione fornita dal gestore della PEC;
- notificato al soggetto destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna del messaggio PEC (la quale, secondo quanto stabilisce l’art. 6, comma 5 del D.P.R 68/2005 – Regolamento recante disposizioni per l’utilizzo della posta elettronica certificata – viene rilasciata indipendentemente dall’avvenuta lettura del messaggio da parte del destinatario). Questa ricevuta ..”fa in ogni caso piena prova dell’avvenuta notificazione del contenuto del messaggio ad essa allegato” (art. 5.2)
In caso di impossibilità ad eseguire la notifica tramite PEC per cause imputabili al destinatario, è previsto il ricorso alle consuete modalità stabilite nel codice della strada con l’aggiunta che al destinatario, oltre al verbale, verrà recapitata anche la documentazione (messaggio di PEC, allegati, ricevuta di accettazione e avviso di mancata consegna) sul tentativo di recapito a mezzo PEC.
Il testo del decreto è disponibile al link sottoindicato.
Cordiali saluti.
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