
INT17265 – Oggetto: Austria. Adeguamento degli importi dei pedaggi al tasso di inflazione.
1 Dicembre 2017Asseprim – Le PMI e le nuove frontiere del credito – 01/12/2017
4 Dicembre 2017Roma, 1 Dicembre 2017
NOR17266
SM
OGGETTO: Legge europea 2017. Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Sulla Gazzetta Ufficiale n.277 del 27 Novembre u.s è stata pubblicata la Legge n. 167 del 20 novembre 2017, contenente “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2017”, in vigore dal 12 Dicembre p.v.
Tra le disposizioni del provvedimento di maggior interesse, segnaliamo le seguenti:
Disposizioni in materia di rimborsi IVA. Procedura di infrazione 2013/4080 (Art. 7)
L’articolo in esame modifica la disciplina dei rimborsi IVA, al fine di consentire l’archiviazione della procedura di infrazione 2013/4080. In particolare, per i soggetti che sono tenuti a prestare un’idonea garanzia per ottenere il rimborso del credito iva (annuale/trimestrale), la norma in esame riconosce una somma a titolo di ristoro forfetario dei costi sostenuti per il rilascio di detta garanzia. Questa somma ammonta allo 0,15% dell’importo garantito per ogni anno di durata della garanzia, ed è versata:
- alla scadenza del termine per l’avviso di accertamento/rettifica;
- in caso di emissione dell’avviso di accertamento/rettifica, nel momento in cui venga accertata definitivamente la spettanza del rimborso del credito IVA.
Per quanto riguarda la decorrenza della disposizione, il comma 2 prevede l’applicazione a partire dalle richieste di rimborso fatte con il mod.IVA 2018 e dalle istanze di rimborso infrannuale relative al primo trimestre 2018.
Modifiche alla disciplina delle restituzioni dell’IVA non dovuta – Caso EU Pilot 9164/17/TAXU (Art. 8)
L’articolo 8, comma 1, introduce il nuovo articolo 30-ter nel D.P.R. n. 633 del 1972 (decreto IVA), al fine di prevedere una specifica disposizione in materia di restituzione dell’IVA non dovuta.
Il soggetto passivo deve presentare la domanda di restituzione dell’imposta non dovuta, a pena di decadenza, entro il termine di due anni dalla data del versamento della medesima ovvero, se successivo, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione.
Tuttavia, ai sensi del comma 2 dell’articolo 30-ter, è prevista una deroga ai termini di cui sopra, in caso di applicazione di un’imposta non dovuta ad una cessione di beni o ad una prestazione di servizi, accertata in via definitiva dall’Amministrazione finanziaria; in questo caso, la domanda di restituzione può essere presentata dal cedente/prestatore entro il termine di due anni dalla restituzione, all’acquirente/committente, dell’importo pagato a titolo di rivalsa.
La restituzione dell’imposta è esclusa qualora il versamento sia avvenuto in un contesto di frode fiscale.
Modifiche al regime di non imponibilità ai fini IVA delle cessioni all’esportazione con finalità umanitarie (Art. 9)
L’articolo 9 interviene sulle cessioni di beni effettuate nei confronti delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti della cooperazione allo sviluppo, destinati ad essere trasportati o spediti fuori dell’Unione europea in attuazione di finalità umanitarie, le quali sono state ricondotte alle cessioni all’esportazione non imponibili ai fini IVA. Per l’individuazione dei soggetti in esame occorre far riferimento all’elenco previsto dal comma 3, art.26 della Legge 125/2014, pubblicato periodicamente dall’Agenzia Italiana per la cooperazione e lo sviluppo.
Agevolazioni fiscali per le navi iscritte nei registri degli Stati dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo. Caso EU Pilot 7060/14/TAXU (Art. 10)
L’articolo estende i benefici fiscali del Registro internazionale, in particolare le disposizioni in materia fiscale di cui all’art. 4 della Legge 30/98, e la possibilità di determinazione forfettaria, per opzione, del reddito imponibile armatoriale, c.d. Tonnage Tax (artt. 155-161 TUIR), anche ai soggetti residenti e non residenti con stabile organizzazione in Italia che utilizzano navi iscritte in Registri di altri Paesi UE o SEE. L’estensione di tali benefici sono condizionate al rispetto del campo di applicazione della Legge 30/98 e dai limiti da essa stabiliti.
Entro due mesi dall’entrata in vigore della legge in oggetto, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni del presente articolo.
Modifiche al codice sulla privacy – decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Art. 28 e 29)
Viene modificato l’art. 28 del codice sulla privacy, con l’inserimento di un nuovo comma 4 bis, per effetto del quale, ai fini del trattamento di dati anche sensibili, il titolare può avvalersi di soggetti pubblici o privati che, in qualità di responsabili, forniscano le garanzie previste al comma 2 della norma.
Il testo del provvedimento può essere prelevato dal link sottostante.
Cordiali saluti.
Scarica il PDF :


