
NOR17182 – Oggetto: Contributi agli investimenti anno 2017. Provvedimenti ministeriali.
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3 Agosto 2017Roma, 2 Agosto 2017
NOR17183
SM
Oggetto: dispositivi di rilevazione automatica degli eccessi di velocità. Pubblicazione in G.U del decreto MIT del 13 Giugno 2017.
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 177 del 31 Luglio u.s è stato pubblicato il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 13 Giugno 2017, sulle verifiche iniziali e periodiche di funzionalità e di taratura dei dispositivi di rilevazione automatica degli eccessi di velocità, e sulle modalità di segnalazione della loro presenza.
Tra le questioni affrontate dall’atto ministeriale, segnaliamo le seguenti:
VERIFICHE INIZIALI E PERIODICHE DI FUNZIONALITA’ E DI TARATURA.
Tutti gli apparecchi per la rilevazione in automatico della velocità, devono essere sottoposti alle verifiche iniziali e periodiche di funzionalità e taratura (queste ultime, con cadenza almeno annuale). A partire dal 31 Luglio u.s, le apparecchiature in uso alle forze di polizia mai soggette a verifica, possono essere impiegate solo se tarate in conformità alle nuove procedure del d.m; diversamente, quelle che risultavano tarate secondo le previgenti procedure, sono soggette alle nuove disposizioni del dm a partire dalla prima taratura successiva e, comunque, entro il 31 Luglio 2018.
Le verifiche di taratura devono essere eseguite da laboratori accreditati da ACCREDIA o da altri organismi simili (firmatari a livello internazionale degli accordi di mutuo riconoscimento); possono essere effettuate anche dal produttore o dall’utilizzatore, purché accreditati come sopra.
Le verifiche di funzionalità, sia iniziali che periodiche, devono risultare da un verbale redatto dall’organo di polizia utilizzatore sulla base dei fac simile allegati al d.m, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2700 c.c (per cui, il suo contenuto fa piena prova fino a querela di falso). Queste verifiche comprendono: il controllo dell’integrità del dispositivo, degli eventuali sigilli e delle iscrizioni regolamentari; le ulteriori verifiche prescritte dal manuale d’utilizzo, oltre a quelle previste dal capo 5 dell’allegato al d.m.
SEGNALAZIONE E VISIBILITA’ DELLE POSTAZIONI DI CONTROLLO (capo 7 allegato al dm).
L’obbligo della preventiva segnalazione è previsto soltanto per le postazioni di controllo fisse; rimangono esclusi, quindi, i dispositivi di rilevamento installati a bordo dei veicoli per la misurazione della velocità in movimento, anche tramite inseguimento del mezzo. Il presegnalamento deve avvenire mediante segnali stradali e dispositivi luminosi ad hoc (ai sensi del d.m 15 agosto 2007, n. 117), collocati con adeguato anticipo rispetto alla postazione di rilevamento; di conseguenza, la distanza minima non deve essere inferiore a quella indicata, per tipologia di strada, dall’art. 79, comma 3, del Regolamento di esecuzione del c.d.s, mentre quella massima non può superare i 4 Km.
Quanto alla visibilità della postazione, può essere garantita in vari modi (ad es. con la presenza di personale in uniforme o dell’autoveicolo in servizio con le insegne di istituto).
La distanza minima di un chilometro dal segnale con il limite massimo di velocità, prevista dall’art.25, comma 2 della legge 120/2010, si applica solo fuori dei centri abitati, in occasione di un controllo a distanza eseguito su strade sulle quali vige un limite di velocità diverso da quello di categoria; non si applica quando la postazione è presidiata da agenti di polizia stradale.
Importante è inoltre il chiarimento sulla segnalazione delle postazioni di rilevamento temporanee (par. 7.8 dell’allegato al d.m): la segnaletica permanente può essere utilizzata solo se la postazione è stata oggetto di una preventiva e concordata pianificazione e l’utilizzo in quel tratto di strada non abbia carattere occasionale bensì sistematico, per la frequenza dei controlli effettuati. Questo chiarimento mette automaticamente fuori gioco tutti quei cartelli di segnalazione fissi, presenti su tratte stradali dove le apparecchiature mobili di controllo della velocità vengano impiegate sporadicamente; gli enti proprietari delle strade dovranno pertanto rimuovere questi cartelli permanenti, utilizzando, in sostituzione, la segnaletica mobile di carattere temporaneo.
Il testo del provvedimento ministeriale è disponibile al link sottoindicato.
Cordiali saluti.
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