NOR17075 – Oggetto: Lavoro. Decreto legge in materia di abrogazione delle disposizioni sul lavoro accessorio e di modifica della disciplina della responsabilità solidale negli appalti.

INT17074 – Oggetto: Trasporti internazionali. Graduatoria CEMT 2017. Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

20 Marzo 2017

ALBO AUTOTRASPORTO.

22 Marzo 2017

INT17074 – Oggetto: Trasporti internazionali. Graduatoria CEMT 2017. Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

20 Marzo 2017

ALBO AUTOTRASPORTO.

22 Marzo 2017

Roma, 20 Marzo 2017

NOR17075
SM

Oggetto: Lavoro. Decreto legge in materia di abrogazione delle disposizioni sul  lavoro accessorio e di modifica della disciplina della responsabilità solidale negli appalti.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 64 del 17 Marzo u.s è stato pubblicato il decreto legge n.25 del 17 Marzo 2017, intitolato “disposizioni urgenti per l’abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio nonché per la modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti”.

In particolare, questo provvedimento interviene:

  • in materia di lavoro accessorio e di voucher, abrogando gli artt. 48, 49 e 50 del d.lgs 81/2015. L’effetto di tale abrogazione è la cessazione immediata della possibilità di acquistare i buoni lavoro (cd. voucher) sia per le imprese che per i  privati cittadini. I buoni acquistati fino al 17 Marzo u.s (data di entrata in vigore del decreto legge in esame) potranno essere utilizzati fino al 31 Dicembre p.v, con le medesime modalità di comunicazione preventiva e con gli stessi limiti economici precedentemente in vigore;
  • sulla responsabilità solidale negli appalti, riformulando l’art. 29, comma 2 del d.lgs 276/2003. In particolare viene eliminato il primo periodo di questa disposizione, che lasciava aperta la possibilità per i CCNL di stabilire procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva negli appalti, in alternativa al regime delle responsabilità in solido previsto dalla norma. Il decreto legge prevede l’abrogazione anche del secondo, terzo e quarto periodo del suddetto comma 2 dell’art. 29, di cui riportiamo di seguito l’ultima versione dopo queste modifiche: “il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell’inadempimento. Il committente imprenditore o datore di lavoro è convenuto in giudizio per il pagamento unitamente all’appaltatore e con gli eventuali ulteriori subappaltatori. Il committente che ha eseguito il pagamento è tenuto, ove previsto, ad assolvere gli obblighi del sostituto d’imposta ai sensi delle disposizioni del decreto del presidente della repubblica 29 settembre 1973, n.600, e può esercitare l’azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali.”

Il testo del decreto legge 25/2017, è disponibile al link sottoindicato.

Cordiali saluti.

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NOR17075

DL 25-2017