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1 Marzo 2017Roma, 1 marzo 2017
NOR17054
MQ-SM
Oggetto: Conversione in legge del D.L. milleproroghe. Norme riguardanti il trasporto e altre disposizioni di interesse generale.
Sul Supplemento Ordinario n. 14 alla Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2017 è stata pubblicata la legge n. 19 del 27 febbraio 2017, che ha definitivamente convertito il cd. “mille proroghe” (decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244), che reca una serie di proroghe ai termini previsti da disposizioni legislative.
Tra le novità introdotte nella fase di conversione concernenti il settore dei trasporti, si segnalano:
- l’ulteriore rinvio del termine per il pagamento della quota all’Albo degli autotrasportatori, dal 28 febbraio al 31 marzo 2017 (art. 9, comma 5);
- la proroga di un anno dell’attività dell’attuale Comitato Centrale, da aprile 2017 ad aprile 2018 (art.9, comma 9 duedecies).
Per quanto riguarda le proroghe che sono state confermate dalla Legge di conversione, relative sempre al settore trasporti, segnaliamo quelle inerenti:
- alle disposizioni attuali sul SISTRI, fino al 31.12.2017 (art.12, comma 1), per cui anche quest’anno si applicherà il sistema di tracciabilità dei rifiuti del cd doppio binario, utilizzando cioè sia la documentazione cartacea (con il formulario ed i registri di carico/scarico), sia quella telematica (della scheda SISTRI) di movimentazione rifiuti;
- alla disciplina vigente del trasporto persone mediante autoservizi non di linea (taxi e NCC), fino al 31 Dicembre p.v (art.9, comma 3), con l’aggiunta effettuata durante l’iter parlamentare del decreto, secondo la quale fino alla sopracitata data viene sospesa l’efficacia dell’art. 29, comma 1 quater del d.l 207/2008 (convertito con Legge 14/2009).
In ordine al settore trasporti, evidenziamo le novità introdotte nell’iter di conversione del decreto, rinviando per gli approfondimenti delle altre disposizioni (in particolare per la proroga del SISTRI a fine dicembre 2017) alla lettura della circolare Conftrasporto NOR17009 del 2 gennaio 2017.
QUOTA ALBO 2017
La proroga di un mese è dipesadalle diverse problematiche tecniche avute dal nuovo applicativo telematico obbligatorio, previsto nel sito www.alboautotrasporto.it, per il pagamento della quota albo 2017, tanto nella fase della registrazione al portale, quanto e soprattutto nella fase del versamento dell’importo dovuto.
Per risolvere dette problematiche il Comitato Centrale ha predisposto, con file avvisi del 13 febbraio 2017 (circolare Conftrasporto ALB17047 del 14 febbraio scorso) delle semplificazioni al sistema di registrazione (prevedendo ad es. che le imprese possono indicare in luogo della PEC depositata in Camera di Commercio, un indirizzo e-mail non PEC, oppure un indirizzo PEC diverso da quello esposto nel certificato camerale), potenziando il livello di assistenza: per il quale è stato deciso che un team apposito provvederà a contattare telefonicamente sia le imprese che non risultino ancora registrate al portale o paganti la quota; sia gli utenti che abbiano fatto specifica richiesta di assistenza via mail (assistenza.albo@mit.gov.it) nella quale si raccomanda di inserire appunto un recapito telefonico. Le imprese potranno anche utilizzare il numero verde 800.23.23.23 per avere assistenza sia per la registrazione al portale, che per il pagamento della quota.
Con successivo file avvisi del 22 febbraio 2017, il CED della Motorizzazione ha dettato agli Uffici della motorizzazione civile territoriali (UMC) altre istruzioni utili in particolare:
- a procedere all’inserimento dei pagamenti delle quote effettuati dalle imprese negli anni precedenti il 2015, non presenti nell’archivio dell’Albo, ma dei quali le imprese possano esibire agli UMC le relative attestazioni di pagamento.
Al riguardo il file avvisi dà conto che la mancata registrazione negli archivi dei pagamenti di alcune quote relative ad anni precedenti al 2015 è imputabile ad una precedente procedura, solo parzialmente informatizzata, che necessitava dopo l’operazione di pagamento, dell’inserimento manuale di ciascuna di esse nel data base del vecchio Portale dell’Albo degli autotrasportatori. Ciò ha purtroppo in molti casi determinato un disallineamento tra i dati registrati e quanto comprovabile da numerose imprese. - all’eventuale rideterminazione dell’importo della quota associativa, quale conseguenza di un conteggio diverso del parco veicolare di un’ impresa.
Al riguardo il file avvisi precisa che il calcolo della quota viene effettuato su tutti i veicoli con uso di terzi intestati alla stessa anagrafica impresa associata all’iscrizione all’Albo, quindi è possibile che siano considerati sia i veicoli che sono in disponibilità all’impresa, sia veicoli intestati all’anagrafica dell’impresa ma non associati al codice iscrizione della stessa (per es. i veicoli spostati con i mini passaggi). Ricorda inoltre che il calcolo della quota 2017 è stato effettuato il 19 novembre 2016 considerando il parco veicolare a quella data e che ogni impresa, registrata sul Portale dell’Albo degli autotrasportatori, può visualizzare con la funzione “Consultazione Dati Impresa” tutte le targhe dei veicoli che risultavano ad essa intestate in tale data.
Dal combinato disposto di questi provvedimenti (la proroga al 31 marzo 2017 e le semplificazioni per la registrazione ed il versamento in via telematica) si ritiene che le imprese siano ora in grado di poter agevolmente pagare la quota albo 2017. Al riguardo si consiglia a tutte le Associazioni aderenti di sollecitare il versamento della quota 2017 da parte delle loro imprese associate e alle aziende di provvedere direttamente, previa specifica registrazione, fin dai prossimi giorni, senza attendere le ultime settimane utili, in cui il numero degli accessi al sito potrebbe ostacolare le operazioni in questione.
PROROGA ATTIVITA’ COMITATO CENTRALE
Il mandato dell’attuale Comitato Centrale, in scadenza ad aprile 2017, è stato prorogato sino ad aprile 2018, al fine di consentire agli attuali componenti di portare a termine la realizzazione delle nuove funzioni attribuite all’albo degli autotrasportatori, dalle leggi di stabilità 2015 e 2016: quali ad esempio la funzione della verifica della regolarità delle imprese (con anche la situazione del parco veicolare e quella dei dipendenti); la semplificazione del sistema di pagamento della quota, quello della domanda pedaggi; altre attività di formazione e informazione alle imprese iscritte.
– ALTRE PROROGHE DI INTERESSE GENERALE.
Tra le proroghe di interesse generale che sono state introdotte dal Parlamento nella conversione in Legge del decreto mille proroghe, segnaliamo le seguenti:
- Assunzione obbligatoria disabili (art.3, comma 3 ter) – slitta al 2018 (dal 1 Gennaio di quest’anno, vedi la circolare Conftrasporto LAV17006 del 2 Gennaio u.s) l’obbligo, per i datori di lavoro che occupano da 15 a 35 dipendenti, di assumere un soggetto disabile al raggiungimento di questa soglia minima, indipendentemente se il datore proceda o meno a nuove assunzioni. Viene quindi prorogato di un altro anno il regime transitorio previsto dall’art.3, comma 2 della Legge 68/1999.
- Libro unico del lavoro (art.3, comma 3 quater) – slitta al 2018 l’obbligo di tenuta del Libro unico del Lavoro in modalità telematica, altrimenti prescritto dal 1 Gennaio di quest’anno dall’art. 15 del d.lgs 151/2015;
- Comunicazione degli infortuni sul lavoro a fini statistici (art.3, comma 3 bis) – viene prorogata al 12 Ottobre p.v l’entrata in vigore dell’obbligo (previsto a fini statistici e informativi) di comunicare in via telematica, all’Inail e all’IPSEMA, gli infortuni sul lavoro che comportino l’assenza di almeno un giorno;
- Intrastat (art.13, comma 4 ter) – sono stati ripristinati, fino al 31 Dicembre 2017, gli obblighi di comunicazione dei dati relativi agli acquisti intracomunitari di beni e alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in altro Stato della U.E, da adempiere ai sensi della normativa precedente all’abrogazione che, come si ricorderà, era stata decisa all’interno del decreto legge n.193/2016 (decreto fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2017, sul quale vedi la circolare Conftrasporto FIS16271 del 7 Dicembre u.s). In prospettiva, l’art.13 comma 4 quater del decreto stabilisce che gli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari saranno rivisti e semplificati con un provvedimento ad hoc del direttore dell’Agenzia delle Entrate, da emanare di concerto con il direttore dell’Agenzia delle Dogane.
- Comunicazione analitica dei dati delle fatture emesse, ricevute e registrate (art.14 ter). Viene rivisto per il 2017 il calendario per l’invio di questa comunicazione (introdotta dall’art.4 del sopra citato decreto fiscale). Pertanto, l’invio delle comunicazioni del primo semestre andrà effettuato entro il 16 Settembre 2017, mentre per quello del secondo semestre ci sarà tempo fino al 28 Febbraio 2018.
Torneremo comunque ad approfondire le proroghe ulteriori previste dal provvedimento, in presenza di chiarimenti emessi dagli organismi competenti.
Il testo della legge di conversione e quello del file avvisi del 22 febbraio 2017 sono disponibili al link sotto indicato.
Cordiali saluti.
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