NOR17034 – Oggetto: Trasporto ferroviario merci. Pubblicazione del decreto MIT sul regime di aiuto.

SIA17033 – Oggetto: Trasporto rifiuti. Proroga termine transitorio per iscrizione Albo gestori in categoria 6 delle imprese estere che effettuano solo il trasporto transfrontaliero di rifiuti, già iscritte in via provvisoria.

27 Gennaio 2017

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30 Gennaio 2017

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30 Gennaio 2017

Roma, 27 Gennaio 2017

NOR17034
SM

 

Oggetto: Trasporto ferroviario merci. Pubblicazione del decreto MIT sul regime di aiuto.

 

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha diffuso il testo del decreto dirigenziale n. 61 del  29 dicembre 2016, che definisce le modalità di attuazione della misura di aiuto alle imprese ferroviarie prevista, per gli anni 2016 e 2017, dall’art.11, commi 2-bis e 2-ter del decreto legge 185/2015. Da segnalare che, a differenza della versione iniziale del provvedimento, quella finale prevede un contributo specifico per i treni *Km che hanno origine o destinazione nel Sud Italia (Abruzzo, Molise, Lazio, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia).

 

Evidenziamo inoltre che questa misura non va confusa con il cd ferrobonus, ovvero l’aiuto agli operatori del trasporto ferroviario (e, in maniera indiretta, alle imprese di autotrasporto che usufruiscono del relativo servizio) per favorire il trasferimento della merce dalla strada alla ferrovia, in attesa di ricevere attuazione in Italia dopo l’approvazione della Commissione U.E.

 

Nel rimandare gli interessati alla lettura del decreto, di seguito riportiamo alcune delle disposizioni di maggior interesse:

 

Art.2 (Obblighi per il gestore dell’infrastruttura e per le imprese ferroviarie – contributi relativi agli anni 2016-2017).

Il primo comma dell’articolo stabilisce che le imprese ferroviarie i cui servizi rientrano nel campo di applicazione del decreto legge n.185/2015, possono presentare la richiesta di riconoscimento dei contributi alla competente direzione generale del Ministero dei Trasporti, entro il 1° marzo 2017 (per le tratte svolte nel 2016) ed entro il 1° marzo 2018 (per le tratte del 2017).

Le imprese ferroviarie dovranno specificare i treni*km effettuati per trasporto merci, compresi quelli transfrontalieri, con origine o destinazione in Abruzzo, Molise, Lazio, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia (con evidenziazione separata dei treni*km che abbiano comportato il traghettamento ferroviario – art.2.1.a). Analoga documentazione dovrà essere presentata per i treni*km effettuati sull’intera infrastruttura ferroviaria nazionale, a eccezione di quelli svolti nell’ambito del progetto dell’Autostrada Ferroviaria Alpina (art. 2.1.b).

 

Il comma 3 obbliga il gestore dell’infrastruttura a fornire alla competente direzione del Ministero dei Trasporti, per ogni impresa ferroviaria, la documentazione prescritta dal comma 1 lettere A) e B), rispettandone anche i tempi.

 

Art.3 (modalità di determinazione dei contributi).
Entro 30 gg dal ricevimento della documentazione, il MIT determina il contributo spettante all’impresa ferroviaria richiedente, secondo i seguenti criteri:

 

  • per i servizi delle imprese ferroviarie svolti nelle regioni del Sud Italia prima elencate, è riconosciuto un contributo pari a 1,30 euro/treno*km, ovvero a 1,83 euro per i servizi che abbiano comportato il traghettamento dei treni (art.3.2). Tale contribuzione non potrà eccedere il limite del 30% del costo relativo per il trasporto ferroviario comprensivo di tutti gli oneri accessori, inclusi  verifica, formazione treno e manovra (comma 4);
  • a ciascuna impresa ferroviaria è altresì riconosciuto, proporzionalmente ai treni*km svolti sull’intera infrastruttura ferroviaria nazionale, un contributo non superiore al valore di 2,50 euro a treno*km, utilizzando le risorse che dovessero residuare dopo l’erogazione del contributo di cui al comma precedente (art.3, comma 3). Questo contributo non potrà superare il 50% dei costi esterni evitati dall’utilizzo del trasporto ferroviario rispetto ad altre modalità più inquinanti, definiti dalla Commissione europea in 7,52 euro/treno*km.  Inoltre, così come per i servizi disciplinati dal comma 2, il contributo non potrà eccedere il limite del 30% del costo relativo per il trasporto ferroviario comprensivo di tutti gli oneri accessori, inclusi  verifica, formazione treno e manovra (art. 3, comma 5).
  • infine, il comma 6 obbliga le imprese ferroviarie beneficiarie a fornire evidenza del ribaltamento di una parte del contributo percepito a favore dei clienti del servizio di trasporto ferroviario,  tramite riduzione del corrispettivo dovuto. La stessa disposizione è stata inserita (art. 8 del decreto in esame) rispetto alle imprese beneficiarie del contributo per l’anno 2015, ai sensi del D.D 4/2016.

 

Art.5 (modalità di erogazione del contributo).
Il MIT provvederà a riconoscere il contributo anche per il tramite di RFI SpA.

 

Art.6 (modalità effettuazione verifiche).
Il MIT, nei 24 mesi successivi al riconoscimento dei contributi, effettuerà verifiche per controllare la veridicità delle informazioni fornite. Qualora vengano accertate discrepanze, la specifica impresa ferroviaria decade dai contributi (comma 1).

Il comma 2 abilita a richiedere i contributi in oggetto, tutte le imprese ferroviarie ammesse a effettuare trasporto merci in Italia.

Art.9 (ulteriori disposizioni applicative).
Il comma 1 stabilisce che il riconoscimento dei contributi è vincolato allo svolgimento di un percorso sull’infrastruttura nazionale, per ogni singolo treno, di almeno 250 km; sono esclusi da tale limite i collegamenti con porti o stabilimenti industriali, nonché per il trasporto di rifiuti, merci pericolose e per il traffico ferroviario diffuso (comma 2). 

Il comma 3 prevede che, per i servizi internazionali, è necessario che almeno 1/3 del servizio venga svolto sul territorio nazionale, fermo restando il rispetto di quanto stabilito dal comma 1.

 

Il testo del provvedimento è disponibile al link sottoindicato.

 

Cordiali saluti.

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NOR17034

DD 61