NOR16266 – Oggetto: manomissione del cronotachigrafo. Rilevanza penale della condotta. Sentenza della Corte di Cassazione.

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Roma, 2 Dicembre 2016

NOR16266
SM

Oggetto: manomissione del cronotachigrafo. Rilevanza penale della condotta. Sentenza della Corte di Cassazione.

Con Sentenza n. 47211 depositata il 9 Novembre u.s, la 1 Sezione penale della Corte di Cassazione ha affermato che la manomissione del cronotachigrafo costituisce una condotta penalmente rilevante, da sanzionare quindi anche ai sensi dell’art. 437 del codice penale (rimozione od omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro), per effetto del quale “chiunque omette di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro, ovvero li rimuove o li danneggia, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se dal fatto deriva un disastro o un infortunio, la pena è della reclusione da tre a dieci anni”.

Di conseguenza, questa disposizione si applica insieme a quella già nota dell’art. 179 del c.d.s che, per l’identica condotta, prevede delle sanzioni amministrative sia nei confronti dell’autista che circolava con l’apparecchio di controllo manomesso, che dell’impresa “titolare della licenza o dell’autorizzazione al trasporto di cose o di persone” che ha messo in circolazione il veicolo.

Nel caso analizzato, la Corte ha riconosciuto la responsabilità penale dell’amministratore della società di autotrasporto che, da quanto era emerso dalle indagini, aveva dato disposizioni  agli autisti affinché manomettessero con sistematicità il funzionamento del tachigrafo, ricorrendo tra l’altro all’utilizzo della calamita.

Si tratta di una Sentenza importante in quanto stabilisce che la manomissione del tachigrafo rileva sia sotto il profilo penale che sotto quello amministrativo. Per la Corte questi due profili non sono incompatibili, tenuto conto che:

  • sono diversi i beni giuridici tutelati dalle due disposizioni, e precisamente la sicurezza della circolazione stradale dall’art. 179 c.d.s e la sicurezza dei lavoratori dall’art. 437 c.p;
  • sono diversi i destinatari e le condotte, in quanto l’art. 437 del c.p. punisce l’autore materiale della violazione (chi “omette di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro, ovvero li rimuove o li danneggia”), mentre l’art. 179 c.d.s sanziona chi “circola” e “il titolare della licenza o dell’autorizzazione al trasporto…che mette in circolazione” un veicolo privo di cronotachigrafo o con cronotachigrafo manomesso o non funzionante, a prescindere se costoro siano stati o meno gli autori del fatto (a differenza della norma penale) e se ne fossero o meno a conoscenza.

Il testo della Sentenza è disponibile al link sottoindicato.

Cordiali saluti.

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NOR16266

Sentenza 9 novembre