

Roma, 3 Marzo 2016
NOR16065
SM
Oggetto: Divieto di cumulo tra la Sabatini bis e il contributo per gli investimenti di cui al d.m. 322/2015. Risposta del MIT. Scadenza del 31 Marzo 2016 per richiedere il contributo.
In risposta ad un quesito della Conftrasporto, la Direzione Generale per il trasporto stradale e l’intermodalità del Ministero dei Trasporti ha chiarito che il contributo per gli investimenti previsto per il 2015 dal d.m. 322/2015, non è cumulabile con il contributo in conto interessi meglio noto come “Sabatini bis”.
Si riporta di seguito il testo della risposta ministeriale:
“Al riguardo, oltre ai principi che governano la materia degli aiuti di Stato, giova ricordare il testo dell’art. 8, commi 3, 4 e 5 del Regolamento generale di esenzione (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato:
3 “Gli aiuti con costi ammissibili individuabili esentati ai sensi del presente regolamento possono essere cumulati:
a) con altri aiuti di Stato, purché le misure riguardino diversi costi ammissibili individuabili,
b) con altri aiuti di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili — in tutto o in parte coincidenti — unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell’intensità di aiuto o dell’importo di aiuto più elevati applicabili all’aiuto in questione in base al presente regolamento.
4. Gli aiuti senza costi ammissibili individuabili esentati ai sensi degli articoli 21, 22 e 23 del presente regolamento possono essere cumulati con qualsiasi altra misura di aiuto di Stato con costi ammissibili individuabili. Gli aiuti senza costi ammissibili individuabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato senza costi ammissibili individuabili fino alla soglia massima pertinente di finanziamento totale fissata per le specifiche circostanze di ogni caso dal presente regolamento o da un altro regolamento di esenzione per categoria o da una decisione adottata dalla Commissione.
5. Gli aiuti di Stato esentati ai sensi del presente regolamento non possono essere cumulati con aiuti «de minimis» relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porta a un’intensità di aiuto superiore ai livelli stabiliti al capo III del presente regolamento”.
Sulla base di ciò l’Amministrazione ha ritenuto di escludere la cumulabilità dei contributi previsti dal DM 322/2015 con altri contributi ricevuti per le medesime tipologie di investimenti e per i medesimi costi ammissibili indipendentemente dalle differenti modalità di determinazione dell’importo dell’aiuto che, nel caso della legge Sabatini, avviene secondo i principi dell’ESL.
In altre parole non pare possibile ammettere la cumulabilità di contributi per l’acquisizione degli stessi beni in base alla considerazione che nei due casi le forme di individuazione del contributo siano differenti (contributo diretto nel caso del DM 322/2015, contributo erogato sotto forma di garanzia nel caso della legge Sabatini)”.
Con l’occasione, ricordiamo che il 31 Marzo 2016 scade il termine per la presentazione delle domande per accedere ai contributi per gli investimenti avviati dal 4 Novembre 2015. A pena d’inammissibilità, le domande devono essere redatte sulla modulistica predisposta dal MIT ed inviate tramite raccomandata a/r o consegnate a mano al seguente indirizzo: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale – Direzione Generale per il trasporto stradale e per l’intermodalità, Via Giuseppe Caraci 36 – 00157 Roma.
Per maggiori ragguagli sul contributo per gli investimenti, si rinvia alla lettura delle circolari Conftrasporto NOR15297 e NOR15309, rispettivamente del 5 Novembre e del 20 Novembre 2015.
Cordiali saluti
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