
LAV16044 – Oggetto: Lavoro. Programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari per il 2016.
3 Febbraio 2016
FIS16046 – Oggetto: Fisco. Rettifica delle tabelle nazionali dei costi chilometrici pubblicate dall’ACI. Comunicato Agenzia delle Entrate.
5 Febbraio 2016Roma, 3 Febbraio 2016
NOR16045
SM
Oggetto: Poste. Domanda di regolarizzazione dei titoli abilitativi allo svolgimento dei servizi postali. Scadenza del 13 Febbraio p.v.
Com’è noto (vedi la circolare Conftrasporto NOR15275 del 20 Ottobre u.s), lo scorso mese di Ottobre il Ministero dello Sviluppo Economico ha comunicato che, a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del d.m. 29 Luglio 2015 (“disciplinare delle procedure per il rilascio dei titoli abilitativi per l’offerta al pubblico dei servizi postali“ – su G.U n.189 del 17 Agosto 2015), le imprese già titolari di autorizzazioni generali o licenze individuali per l’esercizio dei servizi postali avevano 180 giorni di tempo (quindi, fino al 13 Febbraio 2016), per presentare al MISE una domanda di regolarizzazione tramite il modello 4. Il d.m, infatti, ha recepito la delibera dell’AGCOM n.129/15 dell’11 Marzo 2015 che, agli art. 5 e 10 dell’allegato A, collega ad una serie di adempimenti il rilascio e il mantenimento della licenza individuale e dell’autorizzazione generale quali, ad esempio: l’oggetto dell’attività, rappresentata dall’esercizio di servizi postali; l’iscrizione nel registro delle imprese per l’attività postale, individuata dal corrispondente codice ATECO; ecc.
Nel frattempo, davanti al TAR del Lazio sono stati presentati dei ricorsi tendenti all’annullamento del decreto e delle delibere in tema emesse dall’AGCOM.
Tuttavia, lo scorso 28 Gennaio il TAR ha deciso di sospendere il giudizio per rimettere gli atti alla Corte di Giustizia Europea che, nel frattempo, è stata chiamata in causa da un giudice austriaco sull’individuazione della nozione di “servizio postale”. Di conseguenza, posto che il rinvio in esame non ha alcun effetto sospensivo dei provvedimenti impugnati, invitiamo le imprese interessate a regolarizzare la propria posizione davanti al MISE, inviando entro il 13 Febbraio il citato modello 4. Ciò al fine di evitare le sanzioni previste dall’art. 21 del d.lgvo 261/1999 in caso di inadempimento: in particolare, il comma 7 bis della norma prescrive che “Gli operatori postali che non provvedono, nei termini e con le modalità prescritti, alla comunicazione dei documenti, dei dati e delle notizie richiesti dall’autorità di regolamentazione sono puniti con sanzione pecuniaria amministrativa da mille euro a centocinquantamila euro”.
Ricordiamo per l’ennesima volta che l’attività di solo trasporto che riguarda esclusivamente il trasferimento di merci, con esclusione di qualsiasi attività riconducibile alle fasi che caratterizzano il servizio postale quali: raccolta, smistamento e recapito, non necessita di una licenza o autorizzazione, anche nel caso in cui detta attività sia svolta in nome e per conto di un operatore postale.
I testi del modello 4 e dell’allegato A della delibera dell’AGCOM n.129/15 dell’11 Marzo 2015, sono disponibili ai link sotto indicati.
Cordiali saluti
Scarica il PDF :


