NOR16032 – Oggetto: Depenalizzazione di alcuni reati in materia di codice della strada e lavoro.

FIS16031 – Oggetto: Poste. Contributo 2016. Punto della situazione.

25 Gennaio 2016

INA16033 – Oggetto: Inail. Autoliquidazione 2015/2016. Coefficienti da applicare al pagamento rateale.

26 Gennaio 2016

FIS16031 – Oggetto: Poste. Contributo 2016. Punto della situazione.

25 Gennaio 2016

INA16033 – Oggetto: Inail. Autoliquidazione 2015/2016. Coefficienti da applicare al pagamento rateale.

26 Gennaio 2016

Roma, 26 Gennaio 2016

NOR16032
SM

Oggetto: depenalizzazione di alcuni reati in materia di codice della strada e lavoro.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 Gennaio 2016 sono stati pubblicati due decreti legislativi del 15 Gennaio (nn. 7 e 8) contenenti, rispettivamente, disposizioni in materia di abrogazione di alcuni reati (e introduzione di illeciti con sanzioni civili) e di depenalizzazione. Entrambi i provvedimenti saranno in vigore a partire dal 6 Febbraio p.v.

Quanto al decreto sulla depenalizzazione (decreto n. 8), segnaliamo:

  • la previsione contenuta all’art. 1 che:
  • al comma 1 trasforma in sanzioni amministrative, tutti quei reati puniti fino ad oggi con la pena della multa e dell’ammenda;
  • al comma 5, lett. b, stabilisce una sanzione amministrativa da 5.000 a 30.000 €  per i reati per i quali, ad oggi, è prevista la pena della multa o dell’ammenda non superiore nel massimo a 20.000 €.

A seguito di questa disposizione, il reato di guida senza aver conseguito la corrispondente patente di guida, attualmente previsto al comma 15 dell’art. 116 c.d.s (e sanzionato in via principale con l’ammenda da € 2257 fino a 9032 €.), dal prossimo 6 Febbraio cessa di essere tale per diventare un illecito amministrativo da sanzionare con una pena pecuniaria da 5.000 a 30.000 €. La depenalizzazione non dovrebbe aver interessato né le sanzioni accessorie previste dal comma 17 dell’art. 116, né l’ipotesi di recidiva nel biennio disciplinata sempre al comma 15 dell’art.116 c.d.s, che prevede anche l’arresto fino ad un anno. Tuttavia, appare prevedibile che sul punto interverrà il Ministero dell’Interno con un’apposita circolare.

  • la previsione dell’art. 3, comma 6 sull’omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali fino a 10.000 € annui. La norma riscrive l’art.2, comma 1 bis del d.l 463/1983 (convertito con Legge 638/1983), e prevede che “L’omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro 10.000 annui, e’ punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l’importo omesso non e’ superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Il datore di lavoro non e’ punibile, ne’ assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell’avvenuto accertamento della violazione”.

La depenalizzazione di queste fattispecie, in vigore ripetiamo dal 6 Febbraio p.v, coinvolgerà anche quelle commesse prima di questa data. In particolare:

  • per quelle definite con provvedimento irrevocabile,  il giudice dell’esecuzione revoca la sentenza o il decreto, dichiarando che il fatto non e’ previsto dalla legge come reato e adotta i provvedimenti conseguenti (art. 8.2). Pertanto, vengono meno gli effetti penali della condanna.
  • Per quelle in attesa di definizione davanti all’autorità giudiziaria (art. 9), i fascicoli dovranno essere trasmessi all’autorità amministrativa entro 90 gg dall’entrata in vigore delle nuove disposizioni. L’autorità amministrativa, a sua volta, notifica gli estremi della violazione agli interessati entro novanta giorni (se residenti in Italia) o entro 360 gg (se residenti all’estero); dopodiché, entro i successivi 60 gg,  l’interessato e’ ammesso al pagamento in misura ridotta pari alla metà della sanzione, oltre alle spese del procedimento. Il pagamento determina l’estinzione del procedimento.
  • Sempre per queste fattispecie commesse prima del 6 Febbraio p.v, non può essere applicata una sanzione amministrativa pecuniaria per un importo superiore al massimo della pena originariamente inflitta per il reato (art. 8.3).

Il testo del decreto legislativo 8/2016 è disponibile al link sottoindicato.

Cordiali saluti

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NOR16032

D.Lgvo 8-2016