Mercato immobiliare: compravendite e mutui di fonte notarile – 21/10/2015
27 Ottobre 2015
NOTIZIE DAL TERRITORIO: FAI MILANO
27 Ottobre 2015Roma, 27 Ottobre 2015
NOR15280
SM
Oggetto: Note orientative della Commissione U.E. in materia di riposo giornaliero dell’autista e di guida senza carta del conducente in situazioni eccezionali.
La Commissione Europea ha emanato due note orientative (nn.7 e 8), in materia di:
– calcolo del periodo di 24 ore, durante il quale il conducente deve completare il riposo giornaliero (regolare o ridotto) – nota n.7;
– situazioni eccezionali, in cui è consentita la guida senza carta del conducente – nota n.8.
In particolare:
– la nota n. 7 prende in esame l’art. 8, paragrafo 2, del Regolamento 561/2006, il quale prescrive che “i conducenti devono aver effettuato un nuovo periodo di riposo giornaliero nell’arco di 24 ore dal termine del precedente periodo di riposo giornaliero o settimanale”. Preliminarmente, la nota afferma che il periodo di 24 ore si calcola partendo dall’ultimo periodo di riposo, giornaliero o settimanale, “qualificabile come tale”, in quanto avente una durata non inferiore a quella minima legale, ovvero:
• per il riposo giornaliero: 11 ore, con possibilità di riduzione a 9 ore per non più di tre volte tra due periodi di riposo settimanale. In caso di riposo frazionato, il primo periodo deve essere di almeno 3 ore, mentre il secondo di almeno 9;
• per il riposo settimanale: 45 ore, con possibilità di riduzione a 24, con obbligo di recuperare la differenza entro la fine della terza settimana successiva.
La nota analizza l’ipotesi che il riposo giornaliero venga preso a cavallo di due periodi di 24 ore quando, sebbene nel complesso venga raggiunta la durata minima prescritta (9 o 11 ore), l’ammontare preso nel primo periodo dovesse risultare inferiore a tale durata. Esempio: il conducente può prendere un riposo ridotto di 9 ore, ma deve completarlo entro le ore 14. Dalle registrazioni risulta, invece, che pur avendo effettuato un periodo di riposo complessivo di 9 ore, soltanto 8 sono state prese entro le ore 14 mentre 1 ora è stata effettuata dopo, con termine alle ore 15. In questo caso, la nota chiarisce che “il calcolo del successivo arco di 24 ore inizia dal momento in cui un conducente termina il suo periodo di riposo di durata complessiva di almeno 9/11 ore o più e riprende il suo periodo di lavoro giornaliero”. Per cui, nell’esempio proposto, il successivo periodo di 24 ore avrà inizio non alle 14 bensì alle 15 quando, per l’appunto, il conducente ha completato il riposo ridotto ed è tornato alla guida, pur violando la prescrizione in materia di riposo minimo in quanto, come abbiamo visto, le ore di riposo ininterrotto effettuate nel precedente periodo di 24 ore (pari ad 8 ) sono state inferiori al minimo di Legge (9 ore). Lo stesso ragionamento vale anche nella multipresenza ma, in questo caso, l’arco temporale di riferimento non è di 24 bensì di 30 ore, come stabilito dall’art. 8, par. 5 del Reg. 561/2006
– la nota n. 8 esamina l’art. 29 del Regolamento 165/2014 sul nuovo tachigrafo (corrispondente all’abrogato art. 16 del Regolamento 3821/1985), in materia di carte tachigrafiche rubate, smarrite o difettose, che sarà in vigore dal 2 Marzo 2016. In particolare, l’attenzione della Commissione si è focalizzata sul par. 5 della norma, dove si stabilisce che nei casi di danneggiamento, cattivo funzionamento, smarrimento o furto della carte del conducente disciplinati al par.4, questi “può continuare a guidare senza la carta personale per un massimo di quindici giorni di calendario, o per un periodo più lungo, ove ciò sia indispensabile per riportare il veicolo alla sua sede, a condizione che il conducente possa provare l’impossibilità di esibire o di utilizzare la carta personale durante tale periodo” . La nota evidenzia che l’autista può sfruttare questa opportunità a condizione che, nel rispetto della prescrizione contenuta al par 4 della disposizione, entro 7 giorni di calendario abbia richiesto l’emissione di una nuova carta del conducente all’autorità competente. Ovviamente, conclude la nota, “è necessario che vengano rispettate tutte le altre garanzie (come i documenti stampati e registrazioni manuali) specifiche per la guida senza carta del conducente”.
I testi delle due note orientative, sono disponibili ai link sotto indicati.
Cordiali saluti.
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