
LE NEWS DAL MONDO ECONOMICO
27 Luglio 2015
INA15212 – Oggetto: Inail. Riduzione premi dovuti dalle imprese artigiane. Determina del Presidente Inail.
28 Luglio 2015Roma, 28 Luglio 2015
NOR15211
SM
Oggetto: Camere di Commercio. Direttive ministeriali per uniformare le interpretazioni su una serie di questioni.
Allo scopo di rendere uniformi i comportamenti delle Camere di Commercio, il Ministero dello Sviluppo Economico, d’intesa con quello della Giustizia, hanno emanato tre direttive sulle comunicazioni all’ufficio del registro delle imprese, in materia di:
1. decesso, recesso ed esclusione del socio della società di persone;
2. versamento del capitale sociale di s.p.a e s.r.l, successivamente alla costituzione;
3. misure per assicurare l’adeguamento di società e imprese individuali all’obbligo di dotarsi di una casella di posta elettronica certificata (P.E.C).
Analizziamone brevemente i contenuti.
1. Decesso, recesso ed esclusione del socio della società di persone.
Decesso, recesso ed esclusione del socio della società di persone, costituiscono fatti modificativi dell’atto costitutivo che, secondo il combinato disposto degli artt. 2295 e 2300 c.c., devono essere iscritti nel registro delle imprese a cura di uno degli amministratori. L’iscrizione deve avvenire entro 30 giorni:
– in caso di decesso, dalla data del fatto;
– in caso di recesso, da quando la comunicazione è divenuta efficace;
– in caso di esclusione del socio, trascorsi trenta giorni dal ricevimento della relativa decisione da parte del diretto interessato.
L’inosservanza del citato termine comporta l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 2630 c.c (*), nei confronti di ciascuno di tutti i soggetti obbligati.
2. Versamento del capitale sociale di S.p.A e S.r.L successivamente alla costituzione.
Le modifiche al capitale versato di s.r.l e s.p.a, successive alla costituzione, devono essere iscritte nel registro delle imprese entro 30 gg da quando gli amministratori hanno ricevuto il versamento in questione. L’obbligo di comunicazione grava sui predetti amministratori (è sufficiente che vi provveda uno soltanto) i quali, in caso di inadempimento, sono soggetti alle sanzioni dell’art. 2630 c.c. (*). Inoltre, la direttiva evidenzia che occorre iscrivere al registro delle imprese anche i versamenti eseguiti sulle singole partecipazioni in s.r.l (prima della modifica, introdotta nel 2008 con il d.l 185 – convertito con Legge 2/2009, era sufficiente la trascrizione sul libro dei soci). L’adempimento incombe sempre sugli amministratori societari, che ne rispondono ai sensi dell’art. 2630 c.c (*).
3. Misure per assicurare l’adeguamento di società e imprese individuali all’obbligo di dotarsi di una casella di posta elettronica certificata (P.E.C).
Questa direttiva detta disposizioni alle imprese costituite in forma societaria e alle imprese individuali non soggette a procedura concorsuale, affinché si adeguino all’obbligo di:
– munirsi di una casella di posta elettronica certificata (PEC);
– iscrivere il relativo indirizzo nel registro delle imprese;
– mantenere attiva la casella di PEC.
L’indirizzo di PEC deve essere nella titolarità esclusiva dell’impresa, a garanzia della validità delle comunicazioni e delle notifiche effettuate con modalità telematiche; qualora l’ufficio del registro accerti che l’indirizzo comunicato è già stato assegnato ad altra impresa, esso invita il richiedente a comunicare un nuovo indirizzo di PEC entro un termine congruo, pena il rigetto della domanda di iscrizione.
Sempre l’ufficio del registro ha il compito di verificare, ogni due mesi, se la casella assegnata è attiva; in caso negativo, l’ufficio invita l’impresa interessata a comunicare un nuovo indirizzo di PEC entro un termine non superiore a 10 gg, trascorso il quale provvede alla cancellazione d’ufficio dell’indirizzo PEC inattivo. In assenza di indirizzo PEC (anche a seguito di cancellazione d’ufficio), l’istanza di iscrizione presentata al registro delle imprese dall’impresa individuale o societaria rimane sospesa, rispettivamente, fino a 45 gg e fino a 3 mesi, durante i quali deve essere comunicato un indirizzo PEC corrispondente ad una casella attiva. Il mancato rispetto di questi termini comporta il rigetto dell’istanza, che si considera “non presentata”, con conseguente applicazione :
– per le imprese individuali, della sanzione di cui all’art. 2194 c.c (sanzione amministrativa da 10 € a 516 €);
– per le società, della sanzione prevista all’art. 2630 (*) per l’omessa iscrizione di atti o notizie nel registro delle imprese.
La mancata comunicazione comporta, inoltre, l’apertura del procedimento di iscrizione d’ufficio ai sensi dell’art. 2190 c.c., dell’atto o della notizia oggetto dell’istanza considerata come non presentata.
I testi delle direttive commentate, sono disponibili ai link sotto indicati.
Cordiali saluti.
______________
(*)2630 c.c. Omessa esecuzione di denunce, comunicazioni e depositi.
Chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una società o in un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese, ovvero omette di fornire negli atti, nella corrispondenza e nella rete telematica le informazioni prescritte dallarticolo 2250, primo, secondo, terzo e quarto comma, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro. Se la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengono nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta ad un terzo.
Se si tratta di omesso deposito dei bilanci, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata di un terzo.
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