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27 Maggio 2015Roma, 27 Maggio 2015
NOR15157
SM
Oggetto: Polizza r.c.a. Estensione della copertura ai danni provocati a terzi dal veicolo in sosta. Sentenza della Corte di Cassazione.
Con un’importante Sentenza del 29 Aprile scorso (n. 8620), le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno stabilito che la copertura r.c.a si estende ai danni causati a terzi dall’automezzo in sosta, anche se dovuti all’utilizzo di particolari attrezzature che costituiscono parte integrante del predetto veicolo. Nella fattispecie esaminata, la Cassazione ha confermato la condanna della compagnia assicurativa del veicolo a motore (inquadrabile nella categoria degli autoveicoli ad uso speciale), a risarcire gli eredi di un soggetto deceduto dopo l’impatto con un cassone incautamente in bilico su un muretto, urtato in maniera accidentale da un’autogru in fase di manovra.
Le Sezioni Unite della Cassazione hanno dunque chiarito l’ambito di estensione della copertura r.c.a. Infatti, nonostante la giurisprudenza sia oramai univoca nel ritenere che questa copertura comprende anche i danni causati a terzi dalla cd circolazione statica del mezzo, fermo su strada pubblica o su un’area equiparata (si tratta, ad esempio, dei danni provocati a terzi dall’incendio spontaneo della vettura), in merito alla possibilità di estensione ai danni causati a terzi dall’utilizzo delle attrezzature fisse collocate sull’autoveicolo ad uso speciale in sosta, l’orientamento della Corte in questi anni è stato oscillante: in alcuni casi ha riconosciuto questa estensione per il semplice fatto che il danno era stato provocato da un mezzo collocato su strada pubblica o su area a questa equiparata, in una condizione riconducibile ad un momento della circolazione (qual è la sosta), a prescindere dall’utilizzo al momento del sinistro (Cassazione, Sezione III, 9.1.2009, n. 316); in altre Sentenze (la più recente delle quali era la n. 5938 del 5 Marzo 2013) ha invece smentito questo orientamento, sostenendo che negli autoveicoli ad uso speciale occorreva distinguere l’attività di circolazione vera e propria dall’utilizzo delle attrezzature fisse poste sul mezzo, il quale può aver rappresentato l’unica causa del sinistro ed essere, quindi, sottratto alla copertura dell’assicurazione r.c.a.
Le Sezioni Unite hanno ora risolto questo conflitto affermando che l’espressione “circolazione stradale” prevista dall’art. 2054 del codice civile (al quale rinvia la normativa dell’epoca in materia di obbligo di assicurazione r.c.a – artt 1 e 18 della Legge n. 990/1969 – oggi, rispettivamente, gli artt 122 e 144 del d.lgvo 209/2005) comprende “anche la posizione di arresto del veicolo, sia in relazione all’ingombro da esso determinato sugli spazi addetti alla circolazione, sia in relazione alle operazioni eseguite in funzione della partenza o connesse alla fermata, sia ancora con riguardo a tutte le operazioni cui il veicolo è destinato a compiere e per il quale esso può circolare nelle strade…. risultando invece indifferente l’uso che in concreto si faccia del veicolo, sempreché esso rientri in quello che secondo le sue caratteristiche il veicolo stesso può avere”. Pertanto, il ricorso proposto dalla compagnia assicurativa andava rigettato in quanto ricorrevano tutti i presupposti per l’operatività della copertura assicurativa: secondo la Cassazione, “è pacifico che l’autogru, al momento del sinistro, si trovava in una strada pubblica o almeno in un’area equiparata; che l’uso che si faceva della stessa (sollevamento del cassone con il braccio meccanico) corrispondeva all’utilitas propria del veicolo in oggetto; che è stata accertata una responsabilità (prevalente) del proprietario conducente per un’errata manovra del braccio meccanico”.
Il testo della pronuncia della Cassazione è disponibile al link sottoindicato.
Cordiali saluti
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