
LAV15013 – Oggetto: Decreto legislativo recante disposizioni in materia di trattamento di disoccupazione, in attuazione della legge delega n. 183/2014
7 Gennaio 2015
LAV15015 – Oggetto: Decreto legislativo recante disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge n. 183/2014.
7 Gennaio 2015Roma, 7 Gennaio 2015
NOR15014
SM
Oggetto: Riforma dell’autotrasporto. Eliminazione della scheda di trasporto. Primi chiarimenti del Ministero dell’Interno.
Con una circolare del 31 Dicembre 2014 (prot. 300/A/9221/14/108/44), la Direzione Centrale per la Polizia stradale del Ministero dell’Interno ha fornito le prima istruzioni agli addetti ai controlli su strada sugli effetti prodotti dall’eliminazione, dal 1 Gennaio scorso, della scheda di trasporto dovuta all’abrogazione dell’art. 7 bis del D.lgvo 286/2005 operata dall’art.1, comma 247, lett. c) della Legge 190 del 23 Dicembre 2014 (cd Legge di Stabilità 2015, le cui disposizioni in materia di autotrasporto sono state approfondite con la nota Conftrasporto NOR15003 del 5 Gennaio scorso).
La circolare del Ministero ha fornito le seguenti puntualizzazioni:
a) dal 1 Gennaio 2015, gli operatori di Polizia non possono più chiedere al conducente di esibire la scheda di trasporto o i documenti ad essa equipollenti. Peraltro, la nota ha puntualizzato (qualora ce ne fosse stato bisogno) che l’eliminazione della scheda di trasporto non ha coinvolto la documentazione che deve trovarsi sul veicolo per finalità fiscali, di sicurezza o per altri scopi (documenti per trasporto rifiuti, animali vivi, carburanti, merci pericolose, ecc..).
b) Nonostante l’abrogazione della scheda di trasporto, le sanzioni per la sua mancanza che sono state applicate entro il 31 Dicembre scorso restano pienamente valide ed efficaci, anche se non ancora notificate o estinte per pagamento.
c) Ai fini dell’accertamento delle responsabilità condivise per le infrazioni al c.d.s richiamate all’art. 7, del D.lgvo 286/2005, gli agenti potranno identificare il committente dalle istruzioni scritte che devono continuare a trovarsi sul mezzo, così come prescritto dal comma 4 del predetto art. 7 (in materia di contratti non scritti, che non è stato abrogato). Pertanto, in presenza di un contratto di trasporto non stipulato in forma scritta, qualora al conducente vengano contestate le violazioni previste nella citata disposizione (eccesso di velocità – art.142 c.d.s, e inosservanza dei tempi di guida e di riposo – art.174 c.d.s), l’assenza a bordo delle istruzioni (o la loro incompatibilità con il rispetto della norma del c.d.s violata) continua a determinare la corresponsabilità del vettore e del committente per le predette infrazioni; inoltre, il vettore sarà invitato a fornire le generalità del committente, con la procedura prevista all’art. 180, comma 8 del c.d.s.
d) Non è più sanzionabile, invece, la condotta prevista al comma 5 , art. 7 del D.lgvo 286/2005, ovvero quando in presenza di un contratto di trasporto di merci non scritto, il committente non abbia consegnato al vettore la dichiarazione di aver preso visione della carta di circolazione del mezzo con il numero di iscrizione all’Albo degli autotrasportatori. Ciò in quanto la sanzione stabilita per questa omissione era contenuta nel comma 4 dell’art. 7 bis del Dlgvo 286/2005 che, come più volte ripetuto, è stato abrogato dalla Legge di Stabilità 2015.
Il Ministero ha comunque preannunciato che, a breve, emetterà una specifica direttiva per approfondire tutte le novità sull’autotrasporto introdotte dalla Legge di Stabilità (con una particolare attenzione alla verifica, da parte del committente, della regolarità contributiva e fiscale del vettore a cui intende affidare il trasporto).
Il testo della nota ministeriale è disponibile al link sottoindicato.
Cordiali saluti.
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