NOR15004 – Legge di Stabilità 2015. Commento alle principali disposizioni.

NOR15003 – Legge di Stabilità 2015. Pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Provvedimenti di interesse per l’autotrasporto.
5 Gennaio 2015
LAV15005 – Lavoro. Decreto Flussi 2014.
5 Gennaio 2015

Roma, 5 Gennaio 2015

NOR15004
SM

Oggetto: Legge di Stabilità 2015. Commento alle principali disposizioni.

Facciamo seguito alla circolare Conftrasporto NOR15003 del 5 Gennaio, in cui sono state commentate le disposizioni della Legge di Stabilità (Legge 190 del 23.12.2014, pubblicata sul S.O n. 99 alla G.U n. 300 del 29 Dicembre u.s) che interessano da vicino l’autotrasporto, per analizzare alcune delle norme di maggior interesse introdotte dal provvedimento.

DISPOSIZIONI FISCALI

1. Stabilizzazione del “bonus” di 80 euro (Art. 1, da c. 12 a 15)

Il comma 12 dell’art. 1 rende stabile, a partire dal periodo d’imposta 2015, il cosiddetto “bonus” di 80 euro, introdotto dal D.L. n. 66 del 2014 per i redditi di lavoro dipendente e taluni redditi ad essi assimilati.
Com’è noto, il “bonus” consiste nel riconoscimento di un credito pari a:
• 960 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro;
• 960 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro. In tal caso, il credito spetta per la parte corrispondente al seguente rapporto: (26.000 euro – reddito complessivo)/2.000 euro.

La riduzione viene riconosciuta automaticamente dai sostituti d’imposta, qualora l’imposta lorda calcolata sui predetti redditi superi le detrazioni da lavoro dipendente loro spettanti. Inoltre, l’importo del credito come sopra riconosciuto, deve essere indicato nella certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente ed assimilati (CUD).

2. Defiscalizzazione buoni pasto elettronici (Art. 1, c. 16 e 17)
I commi 16 e 17 elevano, a partire dal prossimo 1° luglio,  a 5,29 € il tetto defiscalizzato dei buoni pasto, aumentato a 7 € per quelli resi in forma elettronica.

3. Deduzione del costo del lavoro da imponibile Irap (Art. 1, da c. 20 a 25)
Il comma 20, aggiungendo il comma 4-octies nell’art. 11 del D.Lgs. n.446 del 1997, prevede la deduzione integrale, ai fini Irap, del costo del lavoro per i dipendenti assunti a tempo indeterminato.
In particolare, a partire dal 2015, se la sommatoria delle deduzioni analitiche e forfetarie spettanti ai sensi dei commi 1, lettera a), 1-bis, 4-bis.1 e 4-quater, del predetto art. 11, risulta inferiore al costo del lavoro, spetta una deduzione integrale di tali somme fino a concorrenza dell’onere sostenuto.

Per le imprese senza dipendenti, viene previsto un credito d’imposta del 10% da utilizzare in compensazione.
Contestualmente alla deduzione del costo del lavoro, il comma 22 abroga la riduzione Irap del 10% che era stata introdotta dal D.L. n. 66 del 2014; di conseguenza, viene ripristinata la precedente aliquota del 3,9% in luogo di quella fissata al 3,5%, a partire dal periodo d’imposta 2014. Pertanto, l’aumento delle aliquote ha effetto già dall’esercizio in corso, mentre la nuova deduzione del costo del lavoro sarà efficace dall’esercizio 2015.
Per il 2014 vengono, comunque, fatti salvi gli effetti dei minori versamenti effettuati a giugno in base alle aliquote minori, utilizzando il metodo previsionale previsto dall’art. 2, comma 2, del citato D.L. n. 66 del 2014.

4. Superamento della “clausola di salvaguardia” di cui all’art. 1, comma 430, della legge di stabilità 2014 (L. n. 147 del 2013) (Art. 1, c. 207)
Vengono apportate alcune importanti modifiche alla cosiddetta “clausola di salvaguardia” prevista dall’art. 1, comma 430, della legge di stabilità 2014 (L. n. 147 del 2013).
In particolare, la norma in esame differisce di un anno (al 1° gennaio 2016, in luogo del 1° gennaio 2015), il termine ultimo per l’adozione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con il quale andranno disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti tali da assicurare maggiori entrate nel bilancio statale.

Tali misure non saranno adottate o saranno adottate per importi inferiori ove, entro la data del 1° gennaio 2016 (come detto, la legge di stabilità 2014 prevedeva come data il 1° gennaio 2015), vengano approvati provvedimenti normativi che assicurino, in tutto od in parte, il conseguimento dei predetti importi attraverso il conseguimento di maggiori entrate ovvero di risparmi di spesa mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica.

5. Rendita catastale immobili ad uso produttivo (Art. 1, c. 244 e 245)
I commi 244 e 245, chiariscono le modalità di determinazione a fini fiscali della rendita catastale degli immobili ad uso produttivo.

In particolare il comma 244 precisa che sono escluse dal calcolo della rendita catastale le componenti dei beni che, sebbene caratterizzino la destinazione economica dell’immobile produttivo, sono prive dei requisiti di “immobiliarità” ovvero di stabilità nel tempo rispetto alle componenti strutturali dell’unità immobiliare (cd. imbullonati).

6. Estensione del meccanismo dell’inversione contabile  (art.1, commi 629 – 632)
Con l’introduzione dell’articolo 17-ter al D.P.R. n. 633 del 1972 viene stabilito che per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi eseguite nei confronti di enti pubblici, l’imposta sul valore aggiunto venga versata dai medesimi soggetti pubblici (c.d. split payment) con modalità che saranno decise con apposito decreto del Ministro dell’Economia. Pertanto i fornitori di beni e servizi alla pubblica amministrazione riceveranno l’importo del corrispettivo al netto dell’IVA che, pertanto, sarà versata dai soggetti pubblici cessionari direttamente all’erario.
I soggetti che effettuano prevalentemente operazioni con la PA e che potrebbero trovarsi in frequente eccedenza di credito IVA a causa del mancato introito dell’imposta sulle operazioni attive, potranno richiedere il rimborso dell’eccedenza detraibile se di importo superiore a 2.585,28 euro.

La lettera d) del comma 629  estende il meccanismo dell’inversione contabile anche alle cessioni di bancali in legno (pallet) recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo.

Il comma 632 dispone che l’efficacia delle nuove disposizioni in materia di inversione contabile  sia subordinata all’autorizzazione del Consiglio UE. Peraltro, in attesa di ciò, il meccanismo dello split payment per i pagamenti della P.A è operativi dal 1 Gennaio 2015, fermo restando che qualora tale autorizzazione non venisse concessa, la norma prevede già la copertura del mancato gettito con l’aumento delle accise sui carburanti, nella misura che dovrà essere decisa con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Dogane.

7. Dichiarazione Iva (Art. 1, c. 641)
Il comma 641, nell’ottica di semplificare gli adempimenti dei contribuenti in materia Iva, elimina l’obbligo della dichiarazione unificata e anticipa a febbraio il termine per la presentazione della dichiarazione Iva per il periodo d’imposta precedente.

8. Innalzamento franchigia Irpef lavoratori transfrontalieri (Art. 1, c. 690)
Dal 1° gennaio 2015, viene innalzata, da 6.700 a 7.500 euro, la franchigia IRPEF operante per i redditi da lavoro dipendente prestati all’estero in zona di frontiera o in altri paesi limitrofi al territorio nazionale da soggetti residenti nel territorio dello Stato italiano (cd. lavoratori frontalieri), disposta dall’articolo 1, comma 175 della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità 2014).

9 . Nuova “clausola di salvaguardia” in materia di Iva ed accise (Art. 1, c. 718 e 719).
Il comma 718 prevede un incremento sia dell’aliquota Iva ridotta del 10% sia di quella ordinaria del 22%. In particolare:
– l’aliquota del 10% salirà al 12% dal 1° gennaio 2016, ed al 13% a decorrere dal 1° gennaio 2017;
– l’aliquota Iva del 22% salirà al 24% a decorrere dal 1° gennaio 2016, al 25% a partire dal 1° gennaio 2017, ed al 25,5% dal 1° gennaio 2018.

Inoltre, viene disposto che a partire dal 1° gennaio 2018, con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, le accise sui carburanti vengano aumentate in misura tale da determinare maggiori entrate nette non inferiori a 700 milioni di euro per l’anno 2018 e per ciascuno degli anni successivi.
Il comma 719 precisa, infine, che le predette misure possono essere sostituite integralmente o in parte da provvedimenti normativi che assicurino, integralmente o in parte gli stessi effetti positivi sui saldi di finanza pubblica attraverso il conseguimento di maggiori entrate ovvero di risparmi di spesa mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CREDITO

1. Moratoria finanziamenti (Art. 1, c. 246)
Al fine di consentire l’allungamento del piano di ammortamento dei mutui e dei finanziamenti per le famiglie e le micro, piccole e medie imprese, il Ministero dell’economia e delle finanze e il Ministero dello sviluppo economico, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità e previo accordo con l’Associazione bancaria italiana e con le associazioni dei rappresentanti delle imprese e dei consumatori, sono tenuti a concordare le misure necessarie al fine di sospendere il pagamento della quota capitale delle rate dei finanziamenti per gli anni dal 2015 al 2017.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PAGAMENTI DEI DEBITI PA

1. Regolarità contributiva (DURC) cedente crediti PA certificati (Art. 1, c. 18)
Il nuovo comma 7 quinquies all’articolo 37 del D.L. 66/2014 (articolo che ha introdotto nuovi strumenti volti a favorire la cessione dei crediti certificati), dispone che la regolarità contributiva del cedente dei crediti verso la P.A certificati mediante piattaforma elettronica, venga definitivamente attestata dal Documento unico di regolarità retributiva (DURC). Il DURC potrà essere allegato all’atto di cessione o comunque acquisito dalla pubblica amministrazione ceduta.
Ciò dovrebbe consentire di superari talune problematiche che hanno rallentato (ed in alcuni casi impedito) l’acquisizione dei crediti da parte degli intermediari finanziari stessi.

2. Compensazione cartelle esattoriale (comma 19)
Anche per il 2015 sarà possibile compensare le cartelle esattoriali con i crediti certificati, maturati dalle imprese nei confronti della PA; le somme iscritte a ruolo dovranno essere inferiori o pari al credito vantato. La misura verrà attuata con Decreto del Ministero dell’Economia da adottare entro 3 mesi dalla pubblicazione della Legge di Stabilità.

3. Pagamento dei debiti pregressi della regione Piemonte – Commissario straordinario (commi da 452 a 458)
A causa delle criticità finanziarie della Regione Piemonte, è istituito un Commissario straordinario del Governo per il tempestivo pagamento dei debiti pregressi della regione.

Il Commissario straordinario viene autorizzato al pagamento di tali debiti e a contrarre le anticipazioni di liquidità già assegnate alla regione ma non ancora erogate.

La gestione terminerà al pagamento di tutti i debiti commerciali, anche sanitari.

Disposizioni in materia di lavoro e welfare

1. TFR in busta paga (Art.1 da comma 26  a 34)

– Comma 26
Per i periodi di paga 1.1.2015-30.6.2018 i lavoratori dipendenti del settore privato, con esclusione degli apprendisti e dei lavoratori agricoli, possono chiedere di percepire la quota maturanda di TFR mensilmente in busta paga, compresa la quota eventualmente destinata alla previdenza complementare.

La scelta è irrevocabile fino al 30.06.2018 e può essere effettuata dal lavoratore che abbia maturato almeno 6 mesi di anzianità presso lo stesso datore. Sono esclusi dalla previsione i datori di lavoro sottoposti a procedure concorsuali o in crisi (art. 4, Legge n. 297/82).

Tale retribuzione integrativa, al netto del contributo dello 0,20% per il fondo di garanzia INPS, è soggetta a tassazione ordinaria e non è imponibile ai fini previdenziali.

– Comma 28
Ai datori di lavoro con meno di 50 dipendenti che provvedano al pagamento della predetta quota di TFR con risorse proprie (senza ricorrere, quindi, alla garanzia assistita prevista al comma 30), si applicano le misure compensative già previste per la devoluzione del TFR ai fondi pensione o al Fondo di tesoreria presso l’INPS. Le stesse agevolazioni scattano anche alle imprese con più di 50 dipendenti,  qualora il dipendente esprima la volontà di usufruire del TFR in busta paga mensilmente.

– Comma 29
Per i datori lavoro con meno di 50 dipendenti che optino, invece, per la garanzia assistita, si applica unicamente l’esonero dal versamento del contributo al Fondo di garanzia INPS (0,20%).I predetti datori di lavoro debbono comunque  versare al nuovo Fondo di garanzia un contributo mensile dello 0,20% della retribuzione imponibile previdenziale, in base alla percentuale di TFR richiesta dal lavoratore.

– Comma 30
I datori di lavoro che non intendono corrispondere con risorse proprie la quota maturanda del TFR, possono accedere ad un finanziamento assistito da garanzia rilasciata dal Fondo presso l’INPS, di cui al successivo comma 32, e da garanzia dello Stato di ultima istanza. Il finanziamento è assistito dal privilegio speciale in materia bancaria e creditizia

– Comma 31
Per accedere al finanziamento, i datori di lavoro devono tempestivamente chiedere all’INPS apposita certificazione del TFR maturato in relazione  ai montanti retributivi dichiarati per ciascun lavoratore, e presentare richiesta di finanziamento presso una banca o gli intermediari finanziari che aderiscono all’apposito accordo-quadro, da stipulare fra il Ministero del lavoro, il Ministero dell’economia e delle finanze e l’ABI. Ai suddetti finanziamenti non possono essere applicati  tassi, comprensivi di ogni eventuale onere, superiori al tasso di rivalutazione della quota del TFR.

– Comma 32
E’ istituito presso l’INPS un Fondo di garanzia per l’accesso ai finanziamenti per le imprese con meno di 50 dipendenti, con una dotazione di 100 milioni di euro per il 2015. Gli interventi del Fondo sono assistiti da garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza.

– Comma 33.
Le modalità attuative del TFR in busta paga saranno disciplinate mediante DPCM da emanare entro gennaio 2015.

1. Piccola mobilità (Art.1, comma 114)
Sono stati  prorogati gli incentivi della cosiddetta piccola mobilità. Pertanto, i datori di lavoro che entro il 31.12.2012 hanno assunto lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, licenziati per giustificato motivo oggettivo da imprese con meno di 15 dipendenti, mantengono il diritto ad usufruire dello sgravio contributivo nella misura del 10% per tutta la durata prevista (12 mesi per contratti a tempo determinato e 18 mesi per contratti a tempo indeterminato).

L’agevolazione è concessa entro il limite di spesa di 35,55 milioni di euro.

2. Sgravi contributivi per assunzioni a tempo indeterminato (Art.1, commi 118, 121 e 122)
Ai datori di lavoro che, nel corso del 2015, assumano con contratto a tempo indeterminato,  è riconosciuto l’esonero totale dal versamento  dei contributi previdenziali a loro carico, per un massimo di 36 mesi. L’ agevolazione è concessa entro il limite di esonero di 8.060 euro annui.

Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per cui i lavoratori interessati non subiranno penalizzazioni connesse all’esonero contributivo. Inoltre, i premi INAIL sono comunque dovuti.

Sono esclusi dall’agevolazione: i lavoratori  agricoli, i domestici, gli  apprendisti, le assunzioni di lavoratori che nei 6 mesi precedenti avevano un contratto a tempo indeterminato presso qualsiasi datore,  i lavoratori per i quali il beneficio è stato già utilizzato in un precedente rapporto a tempo indeterminato,  i lavoratori che nei 3 mesi precedenti avevano un contratto a tempo indeterminato con lo stesso datore (comprese società controllate, collegate o facenti capo allo stesso soggetto).

L’esonero contributivo in esame non è cumulabile con  altri esoneri o riduzioni di aliquote oggi previste.

L’INPS provvede al monitoraggio della misura, mediante l’invio di relazioni mensili al Ministero del lavoro ed al Ministero dell’economia.

A decorrere dall’1.1.2015, sono soppresse le agevolazioni per l’assunzione di lavoratori disoccupati o cassaintegrati da almeno 24 mesi (L.407/90) per le assunzioni effettuate a partire dal medesimo anno.

Al finanziamento dell’incentivo si provvede con un miliardo di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 e con  500 milioni di euro  per l’anno 2018, con una riprogrammazione delle risorse del Fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie.

Torneremo ad occuparci della Legge di Stabilità, non appena i vari enti chiamati a dare esecuzione alle disposizioni di maggiore interesse, vi avranno provveduto.

Il testo della Legge di Stabilità è disponibile al link sottindicato.

Cordiali saluti.

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NOR15004

Legge Stabilità