NOR14361 – Disegno di Legge di Stabilità 2015. Approvazione della Camera dei Deputati. Norme di interesse per l’autotrasporto.

FIS14360 – Riforma fiscale. Decreto legislativo recante semplificazione fiscale.

1 Dicembre 2014

QUESTIONE ILVA-AUTOTRASPORTO

1 Dicembre 2014

FIS14360 – Riforma fiscale. Decreto legislativo recante semplificazione fiscale.

1 Dicembre 2014

QUESTIONE ILVA-AUTOTRASPORTO

1 Dicembre 2014

Roma, 1 Dicembre 2014

NOR14361
SM

Oggetto: Disegno di Legge di Stabilità 2015. Approvazione della Camera dei Deputati. Norme di interesse per l’autotrasporto.

La Camera dei Deputati ha approvato il disegno di Legge di Stabilità 2015 (d.d.l) che approda ora in Senato.

Il testo del d.d.l si compone di 3 articoli, e le norme che interessano da vicino l’autotrasporto sono contenute:

– all’art. 1, comma 112, relativamente allo stanziamento a favore del settore di 250 mln di €uro a partire dal 2015, per cui questi fondi diventano strutturali;
– all’art.2, commi dal 15 al 19  che intervengono sulle tematiche seguenti:

– DEFINIZIONI DI VETTORE, COMMITTENTE E SUBVETTORE (art. 2, comma 15, lett. a).
L’art. 11 bis implementa le definizioni del vettore e del committente contenute all’art.2, comma 1, lett. b) , c) del d.lgvo 286/2005, ed aggiunge la lettera e bis) riferita al sub vettore. Pertanto, le nuove definizioni risultano le seguenti (in grassetto, le aggiunte operate dal d.d.l):

– Vettore: l’impresa di autotrasporto iscritta all’albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di cose per conto di terzi, ovvero l’impresa non stabilita in Italia, abilitata ad eseguire attività di autotrasporto internazionale o di cabotaggio stradale in territorio italiano che è parte di un contratto di trasporto di merci su strada. Si considera vettore anche l’impresa iscritta all’Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercita l’autotrasporto di cose per conto di terzi associata ad una cooperativa, aderente ad un consorzio o parte di una rete di imprese nel caso in cui esegua prestazioni di trasporto ad essa affidate dal raggruppamento cui aderisce;
– Committente: l’impresa o la persona giuridica pubblica che stipula o nel nome della quale è stipulato il contratto di trasporto con il vettore. Si considera committente anche l’impresa iscritta Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercita l’autotrasporto di cose per conto di terzi che stipula contratti scritti e svolge servizi di deposito, movimentazione e lavorazione della merce, connessi o preliminari all’affidamento del trasporto;
– Sub-vettore:  l’impresa di autotrasporto iscritta all’Albo Nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercita l’autotrasporto di cose per conto di terzi, ovvero l’impresa non stabilita in Italia, abilitata ad eseguire attività di autotrasporto internazionale o di cabotaggio stradale in territorio italiano, che, nel rispetto del regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, svolge un servizio di trasporto su incarico di altro vettore.

– DISCIPLINA DELLA SUB – VETTURA (ART. 2, comma 15,  lett. b)
All’interno del d.lgvo 286/2005 viene inserito l’art. 6 ter, dedicato interamente alla sub- vettura (o subvezione). La norma è stata così strutturata:
– Comma 1.  Il ricorso alla subvezione è possibile soltanto se è stato concordato tra le parti del contratto di trasporto al momento della stipula o durante l’esecuzione della prestazione. Pertanto, in assenza di accordo con il committente, il vettore non può subvezionare il trasporto. Il primo vettore assume gli oneri e le responsabilità che i nuovi articoli (dal 4 al 4 sexies dell’art. 83 bis della Legge 133/2008 e ss modifiche) fanno ricadere sul committente, concernenti la verifica dell’adempimento degli obblighi retributivi, contributivi e previdenziali da parte del sub vettore; quindi, se questa verifica non viene eseguita, il primo vettore va incontro alle conseguenze previste per il committente nei nuovi commi 4 ter e 4 quinquies dell’art. 83 bis, che approfondiremo più avanti.
– Comma 2. Se il ricorso alla sub vezione non è stato concordato ma, ciò nonostante, il vettore subveziona ugualmente il trasporto, il comma 2 prevede che il contratto di trasporto può essere risolto per inadempimento, fatto salvo il pagamento del compenso pattuito per le prestazioni già eseguite.
– Comma 3. Viene previsto il divieto del sub vettore di affidare l’esecuzione del trasporto ad un secondo sub vettore. La violazione comporta:
• la nullità del contratto, fatto salvo il diritto di percepire il compenso pattuito per le prestazioni eseguite;
• il diritto del secondo sub vettore a ricevere il compenso che è stato concordato dal primo sub vettore con il proprio committente (primo vettore), il quale, in caso di giudizio, deve esibire la propria fattura a semplice richiesta;
• in caso di inadempimento, da parte del secondo sub vettore, degli obblighi fiscali, retributivi, contributivi ed assicurativi legati al contratto di trasporto, l’assunzione in capo al primo sub vettore delle responsabilità previste dal nuovo comma  4 ter, art. 83 bis (che, come detto,  approfondiremo più avanti).
– Comma 4. Viene introdotta un’eccezione al divieto di ricorrere alla sub vezione, con riferimento al trasporto di collettame con raggruppamento di più partite e spedizioni, ciascuna di peso non superiore a 50 quintali, qualora vi sia la “rottura del carico”. In tal caso viene prevista la possibilità di avvalersi, in tutto o in parte, delle prestazioni di trasporto di uno o più sub vettori dopo ogni rottura del carico.

– ELIMINAZIONE DELLA SCHEDA DI TRASPORTO (Art.2, comma 15, lett c).
La norma sopprime la scheda di trasporto, abrogando l’art. 7 bis del d.lgvo 286/2005 che, come si ricorderà, era stato inserito con la Legge 127/2010, il cui obbligo era scattato dal 19 Luglio 2011.

– RIFORMA DELL’ART. 83 BIS DELLA LEGGE 133/2008 E SS MODIFICHE. (art. 2, comma 16).
L’art 83 bis viene riformulato per tener conto delle conseguenze prodotte, sull’impianto dei costi minimi di esercizio, dal pronunciamento della Corte di Giustizia U.E del 4 Settembre 2014. In particolare, le novità introdotte sono le seguenti.
– LETTERA a). Sono stati abrogati i commi 1, 2 e 3 della norma, che assegnavano all’Osservatorio sulle attività di autotrasporto le competenze in materia di fissazione dei costi minimi.
– LETTERA b). Vengono completamente riscritti i commi dal 4 al 4 quinquies dell’art. 83 bis, ed aggiunto un nuovo comma, il 4 sexies. In particolare, i predetti commi prevedono:
• Comma 4. Nei contratti di trasporto scritti e non, stipulati ai sensi del d.lgvo 286/2005, “i prezzi e le condizioni sono rimessi all’autonomia negoziale delle parti, tenuto conto dei principi di adeguatezza in materia di sicurezza stradale e sociale”. La norma segna, quindi, il superamento dei costi minimi di esercizio nella concezione conosciuta fin’ora (quindi, di costi decisi dal Ministero dei Trasporti e inderogabili dalle parti, con il potere del vettore di richiedere un decreto ingiuntivo per il recupero delle differenze), fermo restando che la libertà contrattuale, come stabilisce ora la norma,  deve tener conto dei principi di adeguatezza in materia di sicurezza stradale e sociale.
• Comma 4 bis. Il trasporto deve essere affidato a vettori in regola con gli obblighi retributivi, previdenziali ed assicurativi. Per questo motivo il committente (o il primo vettore, in caso di subvezione), prima di affidare il trasporto, deve verificare che il vettore (sub vettore) sia in linea con i suddetti adempimenti, facendosi consegnare da quest’ultimo il DURC di data non anteriore ai 3 mesi, da cui risulti che l’azienda è in regola con i versamenti previdenziali e assicurativi (comma 4 sexies). Occorre aggiungere che la verifica mediante il DURC ha carattere provvisorio giacché, una volta che sarà stato  implementato il sistema previsto nel successivo comma 4 quater che ruota intorno al Comitato Centrale per l’Albo, essa verrà assolta dal committente accedendo al portale internet del Comitato Centrale.
• Comma 4 ter. Il committente che non esegue la verifica di cui al precedente comma 4 bis (o, nel momento in cui sarà attivata, quella ai sensi del successivo comma 4 quater), risponde in solido con il vettore (nonché con ciascuno degli eventuali sub vettori), dell’adempimento degli obblighi retributivi, previdenziali e assicurativi legati alle prestazioni ricevute durante la vigenza del contratto di trasporto. Questa responsabilità sussiste per un anno dalla cessazione del contratto di trasporto, e non comprende le eventuali sanzioni amministrative comminate al trasportatore per gli inadempimenti di cui sopra. Il soggetto che ha eseguito il pagamento, può agire in regresso nei confronti degli altri coobbligati.
• Comma 4 quater.  Entro 6 mesi dall’entrata in vigore della Legge di stabilità, il Presidente del Comitato Centrale per l’Albo dovrà emanare una delibera grazie alla quale, a partire da quel momento, la regolarità contributiva del trasportatore sarà accertata dal committente non più attraverso il DURC ma in via telematica, all’interno dell’apposita sezione del sito internet del Comitato Centrale per l’Albo.
• Comma 4 quinquies. Disciplina le conseguenze per il committente per non aver condotto le verifiche sulla regolarità del vettore sopra descritte, in presenza di un contratto di trasporto non scritto. In questo caso la responsabilità è più grave, in quanto egli risponde:
– dell’inadempimento, da parte del vettore, non solo degli obblighi retributivi, previdenziali, assicurativi, ma anche di quelli fiscali;
– delle violazioni del codice della strada commesse nello svolgimento dei trasporti per conto del committente.
• Comma 4 sexies. Il contenuto è già stato anticipato nella descrizione del comma 4 bis. In pratica, è stato previsto che il committente verifichi la regolarità contributiva del trasportatore tramite il DURC di data non anteriore a 3 mesi.
• Comma 5. Per i contratti di trasporto di durata superiori ai 30 gg, viene riproposta la clausola di adeguamento della parte di corrispettivo legata ai costi del carburante (individuata nel contratto o nelle fatture emesse in riferimento alle prestazioni effettuate dal vettore nel primo mese di vigenza del contratto), in presenza di variazioni del prezzo che superino del 2 % il valore preso a riferimento al momento della sottoscrizione del contratto o dall’ultimo adeguamento effettuato. Questo adeguamento scatta anche in relazione alle variazioni delle tariffe autostradali italiane.
– LETTERA c). Sono stati abrogati i commi 6,7,8,9,11 e 16 dell’art. 83 bis, oramai non più in linea con l’assetto in materia di prezzi e condizioni nel contratto di trasporto, stabilito nel nuovo comma 4 dell’art. 83 bis.
– LETTERA d). E’ stato riscritto il comma 14 dell’art. 83 bis, dal quale viene eliminata la sanzione legata ai costi minimi di esercizio mentre è stata mantenuta quella sul mancato rispetto dei tempi di pagamento (oltre i 90 gg dall’emissione della fattura). Si tratta, ricordiamo, della sanzione amministrativa pecuniaria pari al 10% dell’importo della fattura e comunque non inferiore a 1.000 €. Ai sensi del successivo comma 15 (che non viene modificato dall’emendamento), l’accertamento della sanzione è condotto dalla Guardia di Finanza e dall’Agenzia delle Entrate durante i controlli  nei locali delle imprese.

– CONTROVERSIE IN MATERIA DI CONTRATTO DI TRASPORTO E DI SUBTRASPORTO (Art. 2, comma 17).
Prima di proporre una causa su questioni inerenti il contratto di trasporto o di sub trasporto, l’interessato è obbligato ad attivare la procedura di negoziazione assistita da uno o più avvocati  prevista nel decreto legge 132/2014 (convertito con Legge 162/2014 – cd decreto sulla degiurisdizionalizzazione, commentato con la circolare Conftrasporto NOR14343 del 12 Novembre scorso). Nel contratto di trasporto o mediante accordo separato, le parti possono prevedere che la negoziazione assistita si svolga presso le Associazioni di categoria a cui aderiscono. E’ importante precisare che questa disposizione non si applica all’azione diretta di cui all’art. 7 ter del d.lgvo 286/2005, per cui quest’ultima continuerà ad esercitarsi senza dover prima tentare la negoziazione assistita con la controparte.

– PUBBLICAZIONE, DA PARTE DEL MINISTERO DEI TRASPORTI, DI VALORI INDICATIVI DI RIFERIMENTO DEI COSTI DI ESERCIZIO (art. 2, comma 18).
Fermo restando che il prezzo del trasporto viene liberamente concordato dalle parti, il Ministero dei Trasporti pubblicherà ogni mese, sul proprio sito internet, “i valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio dell’impresa di autotrasporto per conto di terzi”, nei quali si terrà conto delle variazioni del prezzo del gasolio registrate mensilmente dal Ministero dello Sviluppo Economico.

– LIMITI ALLA DIMOSTRAZIONE DELLA CAPACITA’ FINANZIARIA MEDIANTE LA POLIZZA DI RESPONSABILITA’ PROFESSIONALE. (art. 2, comma 19).
L’impresa di autotrasporto potrà dimostrare la capacità finanziaria attraverso la polizza di responsabilità professionale, limitatamente ai primi due anni di attività che decorrono dalla data di autorizzazione all’esercizio della professione di cui all’art. 11 del Regolamento (CE) 1071/2009. A partire dal terzo anno, invece, l’impresa non potrà più avvalersi del predetto strumento, per cui la dimostrazione del requisito dovrà avvenire  mediante: i conti annuali dell’azienda, certificati da un revisore o da altro soggetto debitamente riconosciuto; l’attestazione rilasciata sotto forma di fidejussione bancaria o assicurativa. Le polizze di responsabilità professionale in essere alla data di entrata in vigore della Legge di Stabilità (1 Gennaio 2015) sono valide fino alla scadenza, e ne è escluso il rinnovo tacito; una volta scadute, le imprese dovranno dimostrare la capacità finanziaria con gli strumenti prima indicati.

Uno stralcio della Legge di Stabilità con le norme commentate, è disponibile al link sotto indicato.

Cordiali saluti.

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NOR14361

Stralcio legge Stabilità