

Roma, 8 Ottobre 2014
NOR14315
SM
Oggetto: Codice della strada. Commento a Sentenze.
ACCERTAMENTO DELLO STATO DI EBBREZZA ALCOLICA
Su questa tematica, segnaliamo due importanti Sentenze della Cassazione.
Con la prima (IV sez. penale, Sentenza n. 36889 del 4 Settembre scorso), la Corte ha assolto un conducente dal reato di guida in stato di ebbrezza, visto che l’operatore di Polizia aveva accertato questa condizione interpretando alcuni sintomi del guidatore, senza sottoporlo all’etilometro.
In particolare, la Corte ha affermato che su questa materia, la riforma adottata nel 2007 con il decreto legge del 3 Agosto (convertito in Legge n160/2007), ha rappresentato un vero spartiacque: prima di questo provvedimento, infatti, lo stato di ebbrezza poteva essere desunto anche dai sintomi manifestati dal conducente come, ad esempio, l’alito vinoso, l’andatura barcollante ecc.; il decreto ha invece modificato l’art. 186 del c.d.s prevedendo 3 soglie di ebbrezza (0,50, 0,80 e 1,50), di cui soltanto le ultime due hanno rilevanza penale.
Pertanto, – conclude la Corte – l’accertamento del reato richiede necessariamente delle verifiche strumentali (tramite etilometro o analisi ospedaliere) dirette ad individuare la soglia di ebbrezza del conducente, tenuto anche conto che il legislatore ha previsto sanzioni diverse per ciascuna di esse; “solo in tale modo vi è certezza della sussistenza del fatto tipico e del conseguente regime sanzionatorio da applicare, nel rispetto del principio di legalità”.
L’altra Sentenza in tema, sempre a cura della IV sez. penale (n.45514/2013), ha ritenuto legittimo sottoporre ad etilometro anche il conducente di un veicolo in sosta. Ciò nel presupposto che la fermata costituisce una fase della circolazione stradale per cui, ai fini della contestazione del reato di guida in stato di ebbrezza, appare irrilevante se il veicolo era in sosta oppure in movimento.
OMISSIONE DI SOCCORSO
La Cassazione allarga i confini del reato di omissione di soccorso di cui all’art. 189, comma 6 del c.d.s, con la Sentenza n. 24531 del 10 Giugno scorso (emessa dalla IV sez. penale). In particolare, questo reato viene ravvisato anche quando la persona che ha provocato il sinistro con danni alle persone, dopo essersi fermata (prestando, eventualmente, anche l’assistenza necessaria), si sia allontanata prima dell’arrivo degli agenti di Polizia preposti ad eseguire i rilievi. Infatti, la norma che ha introdotto il reato in questione, si propone un duplice obiettivo:
– da un lato, quello di soddisfare gli obblighi di solidarietà, che impongono di prestare assistenza alle persone che, a seguito del proprio comportamento (a prescindere dalle loro responsabilità in merito) abbiano riportato dei danni alla persona;
– dall’altro, quello di garantire la corretta ricostruzione del sinistro, facendosi identificare dalle forze di Polizia intervenute sul posto e collaborando con le stesse alla corretta ricostruzione del sinistro, per fornire elementi utili alle eventuali richieste risarcitorie.
RESPONSABILITA’ DELL’ENTE PROPRIETARIO DELLA STRADA IN CASO DI CADUTA MASSI.
Con Sentenza del 28 Luglio 2014, n. 17095, la III sez civile della Corte di Cassazione ha ritenuto l’ente proprietario della strada responsabile del danno provocato all’automobilista dalla caduta massi sulla sede stradale, nonostante questi ultimi provenissero da un terreno privato attiguo alla strada. Infatti, la responsabilità del custode ex art. 2051 c.c che incombe sul proprietario della strada, comprende anche l’obbligo di adottare – o assicurarsi che altri adottino – tutti “i presidi necessari ad eliminare i fattori di rischio conosciuti o conoscibili con un attento e doveroso monitoraggio del territorio”. Inoltre, l’ente proprietario non può nemmeno invocare il caso fortuito, visto che la presenza del segnale di pericolo caduta massi e della rete di contenimento, dimostrava che l’evento era prevedibile e che l’ente avrebbe dovuto fare tutto ciò che rientrava nelle sue possibilità per impedirlo.
RESPONSABILITA’ DELL’ENTE PROPRIETARIO DELLA STRADA, SULLA SEGNALETICA LEGATA ALLA PRESENZA DI CANTIERI STRADALI.
Con Sentenza n. 17039 del 28 Luglio u.s, la II sezione della Corte di Cassazione ha fornito chiarimenti sulla segnaletica da apporre in presenza di cantieri stradali, affermando due concetti importanti:
– in presenza di un cantiere su una strada rimasta aperta al traffico, l’ente proprietario conserva l’obbligo di custodia per cui questi è tenuto, in via esclusiva, ad apporre adeguata segnaletica stradale che informi delle limitazioni al transito e degli obblighi di comportamento (divieto di sorpasso, limite di velocità ecc..) dovuti ai lavori. L’apposizione dei segnali non è compito, quindi, dell’impresa appaltatrice dei lavori a meno che, nel contratto di appalto stipulato con l’ente proprietario, essa non se ne sia fatta carico;
– se le prescrizioni di comportamento dovute ai pericoli del cantiere interessano un tratto di strada che comprende più intersezioni, esse vanno ripetute dopo ogni nuovo incrocio in conformità a quanto stabilisce l’art. 84 del regolamento di esecuzione del c.d.s.
EFFETTI DEL MANCATO PAGAMENTO DELLE SPESE DI NOTIFICA DEL VERBALE DI ACCERTAMENTO.
Con Sentenza n. 9507 del 30 Aprile 2014, la II sez. civile della Cassazione ha stabilito che il mancato pagamento delle spese legate alla notifica del verbale per violazioni del c.d.s (che, nel caso esaminato, era avvenuta a mezzo posta), non ne determina l’esecutività per una somma pari alla metà del massimo edittale e per le spese di procedimento (prevista dall’art. 203, comma 1 del c.d.s). Ciò costituisce un deciso cambio di tendenza rispetto agli orientamenti passati in cui la Cassazione aveva sostenuto l’esatto contrario, affermando in più di un’occasione che le spese legate alla notifica dell’atto concorrevano all’importo totale dovuto dal trasgressore nei 60 gg dalla notifica (salvo ricorso), pena l’esecutività del verbale. La II sezione della Corte di Cassazione ha sostenuto che il comma 1 dell’art. 203 c.d.s e l’art. 389 del regolamento di esecuzione, distinguono nettamente tra importo della sanzione e le spese del procedimento, collegando l’esecutività del verbale soltanto al mancato pagamento della sanzione in misura ridotta. Pertanto, conclude la Corte “il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa, relativo a violazione del codice della strada, effettuato in misura corrispondente all’ammontare a titolo di sanzione indicato dall’amministrazione, esclude l’addebito del maggior importo di cui all’art. 203, comma 3 del c.d.s, ancorché non risultino interamente pagate le spese del procedimento sanzionatorio che l’amministrazione può richiedere separatamente”.
LIMITI DI VELOCITA’.
Con Ordinanza del 20 Maggio scorso (n.11018), la VI sezione della Cassazione ha affermato che in una strada con più intersezioni in cui vige un limite di velocità più basso rispetto a quello ordinario stabilito dall’art. 142 c.d.s, la segnaletica che riporta il predetto limite deve essere ripetuta dopo ogni incrocio; diversamente, superata l’intersezione torna ad essere applicabile il limite ordinario, con la conseguenza che il conducente non può essere sanzionato per aver violato il limite più basso.
Cordiali saluti.
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