NOR14291 – Decreto Legge sulla “degiurisdizionalizzazione”.

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15 Settembre 2014
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15 Settembre 2014

Roma, 15 Settembre 2014

NOR14291
SM

Oggetto: Decreto Legge sulla “degiurisdizionalizzazione”.

Sulla Gazzetta Ufficiale n.212 del 12 Settembre u.s è stato pubblicato il decreto legge 132 del 12 Settembre, “misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile”, che all’art.2 introduce lo strumento della “Convenzione di negoziazione assistita da un avvocato”, prevedendo poi, al successivo art. 3, che l’invito alla stipula di questa convenzione costituisce “condizione di procedibilità”:
– nelle controversie in materia di risarcimento danni da circolazione di veicoli e natanti;
– nei giudizi in cui si chiede il pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non eccedenti 50.000 €.

Pertanto, chi è intenzionato a promuovere causa in una delle materie prima citate, prima di darvi seguito deve obbligatoriamente invitare la controparte, tramite il suo avvocato, a stipulare una convenziona assistita. L’improcedibilità dovuta alla mancanza di tale invito, deve essere eccepita dal convenuto o rilevata d’ufficio dal giudice adito, non oltre la prima udienza; in tal caso, il giudice fissa un termine di 15 gg per la comunicazione dell’invito e la causa rimane sospesa.
La condizione di procedibilità si intende soddisfatta quando l’invito non è seguito dall’adesione della controparte, oppure quando quest’ultima si rifiuti di aderirvi entro 30 gg o, infine, una volta scaduto il termine indicato dalle parti sulla convenzione per la ricerca di un accordo.

Restano in ogni caso esclusi da questa disposizione, i procedimenti per ingiunzione e le annesse opposizioni (art.3.3, lett.a)

Uno sguardo al contenuto della convenzione di negoziazione (da stipulare per iscritto, a pena di nullità), definito all’art.2 del provvedimento. In particolare, la convenzione deve precisare:
a) il termine deciso dalle parti per giungere ad un accordo, non inferiore al mese;
b) l’oggetto della controversia.

Altra norme di un certo rilievo del decreto, sono quelle contenute:
– all’art.1 che, sempre nell’ottica di smaltire l’arretrato dei processi civili, stabilisce che nelle cause dinanzi al tribunale o in grado di appello non ancora trattenute per la decisione, che non siano relative a diritti indisponibili o in materia di lavoro,  le parti, con istanza congiunta, possono chiedere di promuovere un procedimento arbitrale;
– all’art.5, in cui si prevede che l’accordo che compone la controversia, sottoscritto dalle parti e dagli avvocati che le assistono, costituisce titolo esecutivo e per l’iscrizione dell’ipoteca giudiziale.

Il testo del decreto legge è disponibile al link sotto indicato.

Cordiali saluti.

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NOR14291

Decreto Legge