NOR14146 – Patenti di guida. Nuova procedura di rinnovo. Ulteriori precisazioni del Ministero dei Trasporti.

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Roma, 17 Aprile 2014

NOR14146
SM

Oggetto: Patenti di guida. Nuova procedura di rinnovo. Ulteriori precisazioni del Ministero dei Trasporti.

A poco più di un mese dalle ultime spiegazioni, il Ministero si è nuovamente occupato della disciplina dei rinnovi di validità delle patenti di guida, introdotta con D.D. del 15 Novembre 2013 ed operativa dal 9 Gennaio scorso, fornendo ulteriori precisazioni su casistiche riscontrate in quest’ultimo lasso di tempo.
Gli ultimi chiarimenti sono contenuti nella circolare del 9 Aprile u.s (prot. 8326), che sostituisce integralmente la precedente nota ministeriale del 3 Marzo 2014, n. 4920 (commentata con la circolare Conftrasporto NOR14098 del 4 Marzo). In particolare, tra le aggiunte eseguite sul testo del 3 Marzo (riportate nella nota del 9 Aprile in carattere grassetto), evidenziamo le seguenti:

– quando la nuova procedura di rinnovo non è applicabile, mancando più di 4 mesi alla scadenza della patente, all’istanza di duplicato presentata in motorizzazione, l’interessato deve allegare il certificato medico, le fotografie e l’attestazione di versamento in conto corrente postale: su c.c.p n. 4028, di € 16 a titolo di imposta di bollo; su c.c.p 9001 di €. 9,00 a titolo di diritto di motorizzazione;
– se l’esito negativo della verifica preliminare di rinnovabilità della patente con le nuove procedure, è dovuto alla discordanza tra i dati presenti nell’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida e quelli riportati sulla patente, il sanitario procede comunque alla visita medica e, se questa si conclude positivamente, consegna all’interessato una comunicazione che dovrà allegare alla richiesta di rinnovo da presentare in motorizzazione. Questa agevolazione è stata ora estesa anche all’ipotesi in cui il medico rilevi una divergenza tra il nominativo indicato nella carta di identità o altro documento identificativo, e quello scritto sulla patente di guida (es, nella patente è indicato il nome “Mario Rossi”, mentre nella carta di identità compare quello “Mario Alberto Rossi”); la patente dovrà riportare lo stesso nominativo scritto sulla carta di identità o su altro documento di identificazione, in corso di validità. Inoltre, sempre in questi casi in cui il rinnovo deve essere chiesto direttamente dal titolare all’Ufficio della motorizzazione competente (in ragione del luogo dove è stata svolta la visita medica), la patente da rinnovare non deve essere ritirata ma viene lasciata nella disponibilità del titolare.
– in caso di recapito al cittadino di patente non conforme, dovuto ad un errore commesso dal medico accertatore durante l’inserimento nel sistema informatico dei codici unionali o della scadenza, quando queste informazioni errate risultino sulla nuova patente l’interessato deve chiedere alla motorizzazione il rilascio di un nuovo duplicato, allegando le attestazioni di versamento sui c/c 4028 (€ 16) e 9001 (€ 9) ed un certificato non in bollo del medico accertatore, con i dati corretti. Questa procedura è stata estesa anche all’ipotesi in cui la fotografia inserita nella patente rinnovata appartenga ad un soggetto diverso dal titolare, a causa di un errore di invio commesso dal sanitario.

Il testo della circolare ministeriale è disponibile al link sotto indicato.

Cordiali saluti.

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NOR14146

Circolare MIT