

Roma, 11 Marzo 2014
NOR14105
SM
Oggetto: Fondo di garanzia. Nuove regole di funzionamento. D.m 27 dicembre 2013. Limitazione alle operazioni di controgaranzia nella Regione Abruzzo.
Facciamo seguito alla circolare Conftrasporto ASS14022 del 10 Gennaio scorso, per informarvi che sulla Gazzetta Ufficiale n. 56 dell’8 Marzo (Supplemento n. 18), è stato pubblicato il decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 27 Dicembre 2013, che da attuazione ai principi di riforma di questo strumento stabiliti dall’art.1 del decreto legge 69/2013 (convertito con Legge 98/2013, cd. decreto del fare).
Il dm, in vigore dal 10 Marzo u.s, rende operativo l’aumento della misura massima della garanzia diretta concedibile dal Fondo, ora pari all’80% dell’importo dell’operazione, che si applica anche agli interventi a favore delle imprese di trasporto merci su strada per conto di terzi.
La garanzia del Fondo può essere fornita esclusivamente per operazioni finanziarie di nuova concessione ed erogazione, salvo quelle già deliberate la cui efficacia sia stata, tuttavia, condizionata proprio alla concessione della garanzia del Fondo (art.4 dm).
Sempre in attuazione del decreto del fare, in allegato al dm sono stati pubblicati dei nuovi criteri di valutazione delle imprese (inclusi quelli del settore autotrasporto), per far si che questo strumento diventi fruibile anche da quegli operatori che, con i precedenti criteri, avrebbero avuto difficoltà di accesso. A questo proposito, occorre segnalare che:
– l’indicatore relativo alla all’incidenza degli oneri finanziari sul fatturato (oneri finanziari/fatturato) è stato sostituito da quello sulla copertura degli oneri finanziari (Mol/oneri finanziari lordi), con un valore di riferimento pari a 2;
– la valutazione sull’inserimento dell’impresa in fascia 1 o 2 nella procedura ordinaria, viene effettuata in base ad una serie di parametri (nelle operazioni di durata superiore ai 18 mesi, si valuta il rapporto tra ammontare della rata ipotetica annuale ed il cash flow dell’impresa);
– nelle procedure semplificate (previste per le operazioni finanziarie non assistite da garanzie reali, assicurative e da quelle prestate dalle banche), in cui i soggetti richiedenti provvedono a certificare direttamente il merito di credito delle imprese, è stato introdotto l’indice “mezzi propri/totale del passivo” che non può essere inferiore al 5%.
Sempre a proposito del Fondo di garanzia, segnaliamo che con circolare n. 664 del 3 Marzo 2014, l’ente gestore ha informato che, nella Regione Abruzzo, l’intervento del Fondo per le operazioni di importo fino a 100.000 € è stato limitato alle operazioni di controgaranzia dei consorzi di garanzia collettiva fidi, iscritti nel registro delle imprese di una o più Province della suddetta Regione; ciò a seguito della delibera della Conferenza Unificata n.8 del 6 Febbraio 2014 (su G.U n. 48 del 27 Febbraio 2014), che ha preso atto della delibera della Regione Abruzzo n. 800 del 4 Novembre 2013.
Il testo del d.m del 27 Dicembre 2013 e quello dei nuovi criteri di valutazione, sono disponibili ai seguenti link.
Cordiali saluti.
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