
Vertenza Governo – Autotrasporto
23 Gennaio 2014
Contributi agli investimenti
24 Gennaio 2014Roma, 24 Gennaio 2014
NOR14046
SM
Oggetto: definizione agevolata debiti con Equitalia. Comunicato dell’ente.
Con un comunicato stampa del 23 Gennaio u.s, Equitalia ha dato il via libera alla procedura per la definizione agevolata delle cartelle e degli avvisi di accertamento esecutivi, affidati all’Ente di riscossione entro il 31 Ottobre 2013.
L’agevolazione consiste nella possibilità per il contribuente di definire il debito con Equitalia recato nella cartella o nell’avviso di accertamento, evitando di pagare:
– gli interessi di mora maturati dalla data di notifica della cartella/avviso, in caso di mancato pagamento nei 60 gg previsti;
– per le cartelle/avvisi emessi per conto dell’Agenzia delle Entrate, in aggiunta a quanto sopra, anche il tributo relativo agli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, indicato nella cartella di pagamento e nell’estratto di ruolo.
Pertanto, l’interessato dovrà corrispondere, in unica soluzione, il residuo del debito (al netto degli interessi non dovuti), l’aggio, le spese di notifica e quelle per eventuali procedure di recupero già attivate.
I tributi per i quali è attivabile questo meccanismo sono quelli verso le Agenzia fiscali (Agenzia delle Entrate, del Demanio, del Territorio, delle Dogane e dei Monopoli), gli Uffici statali (Ministeri, Prefetture, Commissioni Tributarie ecc..) e gli Enti locali (Regioni, Province e Comuni). A questo proposito, il comunicato di Equitalia ha chiarito che rientrano nell’agevolazione le entrate erariali come l’Irpef e l’Iva e, limitatamente agli interessi di mora, le entrate non erariali come il bollo auto e le multe per le violazioni del c.d.s elevate da Comuni e Province. Rimangono escluse, invece, le somme dovute per sentenze di condanna della Corte dei Conti, quelle dovute agli enti previdenziali (Inps, Inail), i tributi locali non riscossi da Equitalia e le richieste di pagamento provenienti da soggetti diversi da quelli prima indicati.
Coloro che intendessero aderire all’agevolazione, che resterà operativa fino al 28 Febbraio p.v, dovranno prendere contatto con gli uffici territoriali di Equitalia per verificare, prima di tutto, la data in cui le somme dovute sono state affidate all’agente della riscossione, che, come già detto, non può essere successiva al 31 Ottobre 2013.
La somma dovuta potrà essere pagata, in unica soluzione, direttamente presso gli sportelli di Equitalia oppure negli uffici postali mediante il bollettino F35, indicando tassativamente nel campo “Eseguito da” la dicitura “Definizione Ruoli – L.S 2014”. Equitalia, per la corretta ricezione del pagamento, consiglia di utilizzare un bollettino F35 completo di codice fiscale, per ognuna della cartelle/avvisi che si vuole pagare in via agevolata.
Le procedure di riscossione dei debiti agevolati sono state sospese fino al 15 Marzo p.v; entro il 30 Giugno p.v Equitalia invierà agli interessati, tramite posta ordinaria, una comunicazione di avvenuta estinzione del debito.
Il testo del comunicato stampa di Equitalia è disponibile al link sotto indicato.
Cordiali saluti.
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