
ASS14024 – Vertenza autotrasporto. Pubblicazione della direttiva ministeriale, sull’applicazione delle sanzioni di cui all’art.83 bis, Legge 133/2008.
13 Gennaio 2014
Avviso allerta meteo del 13 gennaio 2014
13 Gennaio 2014Roma, 13 gennaio 2014
NOR14025
MQ
Oggetto: Autotrasporto. Fatturazione e termine di pagamento dei servizi.
Abbiamo ricevuto alcune richieste di chiarimento sulla portata della disposizione introdotta dall’ultima legge di stabilità, secondo cui non è più necessario fatturare i servizi di trasporto effettuati entro la fine del mese in cui sono stati eseguiti (art. 1, comma 95, legge 147/2013 – cfr. circolare NOR14003 del 7 gennaio scorso).
Al riguardo – dopo aver sentito il nostro commercialista – possiamo affermare che la modifica normativa non intacca minimamente il regime speciale previsto dalla legge IVA per le imprese di autotrasporto di cose in conto terzi iscritte nel relativo albo nazionale, che quindi rimane confermato e valido.
Detto regime (art. 74, DPR 633/72) prevede difatti che i vettori sono contribuenti trimestrali, indipendentemente dal volume di affari annuo che raggiungono, e versano quindi l’IVA a debito ogni tre mesi, anziché ogni mese come fanno i contribuenti in regime ordinario al superamento di un determinato volume di affari. Ai trasportatori in conto terzi viene inoltre consentito di annotare le fatture emesse per le prestazioni di servizio entro il trimestre solare successivo a quello di emissione: per cui le fatture emesse nei mesi di gennaio, febbraio e marzo, possono essere annotate nel trimestre aprile – giugno e l’IVA a debito di tali fatture può essere versata entro il 16 agosto successivo.
La modifica riguarda invece il termine di emissione della fattura dei servizi di trasporto: questa potrà essere emessa, così come stabilito dall’art. 6, comma 3, del D.P.R. n. 633/1972, anche oltre il mese di svolgimento dei servizi e fino al momento del pagamento del corrispettivo.
La modifica apportata dalla legge di stabilità determina un indubbio vantaggio di natura fiscale e finanziario in quanto un impresa che effettua servizi di trasporto ad esempio nel mese di marzo, potrà ora emettere fattura in data 1 aprile 2014 e registrare tale documento, nel registro delle fatture emesse, dal 1° luglio al 30 settembre 2014 con relativo versamento dell’ IVA a debito al 16 novembre 2014 e con termine ultimo di pagamento, ex art. 83 bis comma 12, della Legge n. 133/1982, da parte del debitore al 31 maggio 2014.
Con la precedente formulazione, invece, l’impresa, per potersi avvalere della norma in oggetto, avrebbe dovuto emettere fattura entro la fine del mese di marzo con relativo versamento dell’IVA a debito il 16 agosto 2014 e termine di pagamento da parte del cliente al 30 maggio 2014.
Riportiamo in calce sia il testo del comma 12 dell’articolo 83 bis in vigore sino al 31.12.2013; sia il testo della modifica recata dalla legge di stabilità
Cordiali saluti.
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Comma 12, articolo 83-bis della legge 133/2008 (valido sino al 31 dicembre 2013):
“… il termine di pagamento del corrispettivo relativo ai contratti di trasporto di merci su strada non può, comunque, essere superiore a sessanta giorni, decorrenti dalla data di emissione della fattura da parte del creditore, che deve avvenire entro e non oltre la fine del mese in cui si sono svolte le relative prestazioni di trasporto. È esclusa qualsiasi diversa pattuizione tra le parti, scritta o verbale, che non sia basata su accordi volontari di settore, conclusi tra organizzazioni associative di vettori rappresentati nella Consulta generale per l’autotrasporto e per la logistica, di cui al comma 16, e organizzazioni associative dei committenti”.
Comma 95, art. 1, legge 147/2013: “All’articolo 83-bis, comma 12, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, le parole: «, che deve avvenire entro e non oltre la fine del mese in cui si sono svolte le relative prestazioni di trasporto» sono soppresse.
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