NOR13348 – Codice della strada. Disposizioni attuative della nuova procedura di rinnovo della patente di guida.

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CIR13349 – Codice della strada. Validità del certificato medico rilasciato dalle Commissioni mediche locali

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CIR13349 – Codice della strada. Validità del certificato medico rilasciato dalle Commissioni mediche locali

11 Dicembre 2013

Roma, 11 Dicembre 2013

NOR13348
SM

Oggetto: Codice della strada. Disposizioni attuative della nuova procedura di rinnovo della patente di guida.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 289 del 10 Dicembre è stato pubblicato il Decreto del Ministero dei Trasporti del 15 Novembre 2013, attuativo della nuova procedura per il rinnovo della patente di guida prevista dal precedente Decreto ministeriale del 9 Agosto 2013 (vedi, per gli approfondimenti, la circolare Conftrasporto CIR13298 del 17 Ottobre u.s).

Com’è noto, questa procedura è stata introdotta in attuazione dell’art. 126, comma 8 del c.d.s, nel quale è stabilito che in occasione del rinnovo della patente di guida, al posto del tagliando adesivo venga emesso un duplicato della patente.

La partenza del nuovo sistema era legata all’emanazione di un decreto del Ministero dei Trasporti, d’intesa con quello della Salute, sui passaggi amministrativi a tal fine necessari, cosa che ora è avvenuta grazie all’emanazione del provvedimento in commento.

Il nuovo sistema ruota intorno alla figura del medico e delle commissioni mediche che effettuano la visita medica per accertare l’idoneità psico fisica del conducente, ai fini del rinnovo del titolo di guida; a questo proposito, per rendere possibile l’invio dei dati all’Ufficio Centrale operativo del Ministero dei Trasporti (UCO), questi soggetti (già titolare del codice di identificazione, ottenuto ai sensi del decreto ministeriale del 31 Gennaio 2011), devono chiedere il rilascio di apposite credenziali alla motorizzazione competente per territorio.

Completata la visita con esito positivo, e prima di procedere alla trasmissione all’UCO dell’estratto dei contenuti della relazione medica, il medico o la commissione devono verificare se la patente è rinnovabile in modalità telematica. Infatti, questa modalità non si applica nei seguenti casi:
1. il rinnovo della patente è stato chiesto prima di 4 mesi dalla data di scadenza della validità;
2. quando i dati presenti nell’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, non coincidano con quelli riportati sulla patente da rinnovare. Peraltro, in questo caso l’art. 5, comma 2 del decreto prevede una procedura per consentire al diretto interessato, a condizione che abbia superato la visita medica, di ottenere il duplicato della patente recandosi direttamente in motorizzazione.
3. Se il titolare della patente, per errore, ha eseguito la visita presso un medico monocratico mentre, ai sensi dell’art. 119, comma 4 del c.d.s, avrebbe dovuto effettuarla davanti ad una Commissione medica.

Se la visita medica ha avuto esito positivo, il medico (o la commissione) provvedono:
– a trasmettere all’UCO, in modalità informatica, un estratto della relazione medica redatto in conformità all’allegato 1 del decreto, allegando inoltre la fotografia e la firma del titolare della patente nell’apposita sezione.
– ad inserire gli estremi dell’attestazione di pagamento dei diritti dovuti per l’operazione di rinnovo;
– a comunicare al sistema informatico, con l’apposito comando presente sulla maschera, il completamento delle operazioni.
A quel punto, il sistema informatico provvede a generare una ricevuta dell’avvenuta conferma di validità della patente di guida, che viene stampata dal medico ed immediatamente consegnata all’interessato, previa apposizione della firma e del timbro del soggetto che ha eseguito la visita o del presidente della commissione medica locale. Ricordiamo che questa ricevuta consente al conducente di guidare fino a quando non riceva, a mezzo posta, il duplicato della patente e comunque per non più di 60 giorni.

Veniamo infine all’entrata in vigore delle nuove disposizioni. L’art. 8 del decreto la fissa a partire dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del provvedimento; quindi, dal 9 Gennaio 2014 ad eccezione delle disposizioni dell’art.2 sul rilascio delle credenziali agli operatori medici, in vigore formalmente dall’11 Dicembre ma che in vista dell’imminente pubblicazione del decreto, con una circolare del 27 Novembre u.s il Ministero dei Trasporti ha anticipato al 29 Novembre u.s. A partire dal sessantesimo giorno successivo alla suddetta pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (quindi dall’8 Febbraio 2014), il rinnovo della patente dovrà obbligatoriamente effettuarsi con le nuove procedure.

Il testo del decreto ministeriale  del 15 Novembre, è disponibile al link sotto indicato.

Cordiali saluti.

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NOR13348

Decreto MIT