
LAV13163 – Procedure standardizzate. Chiarimenti de Ministero del Lavoro. Sezione FAQ
10 Giugno 2013
LAV13165 – ASpI e mini-ASpI in unica soluzione. Pubblicazione D.M. n. 73380 in G.U.
11 Giugno 2013Roma, 11 Giugno 2013
NOR13164
SM
Oggetto: Decreto investimenti. Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e circolare esplicativa del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Nel far seguito alla precedente informativa confederale NOR13093 del 28 Marzo scorso, vi informiamo che sulla Gazzetta Ufficiale n. 134 del 10 Giugno 2013 è stato pubblicato il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 21 Marzo 2013, n.118 – d’ora in poi “decreto”, che disciplina le modalità di ripartizione ed erogazione delle risorse finanziarie che il decreto interministeriale (Trasporti ed Economia) del 13 Marzo 2013 ha stanziato per alcune tipologie di investimenti, pari a 24 milioni di euro; il decreto entra in vigore dal giorno stesso della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, quindi dal 10 Giugno u.s. Inoltre, il Ministero dei Trasporti ha inviato alle associazioni di categoria una circolare esplicativa del summenzionato decreto, che il Ministero pubblicherà a breve sul proprio sito internet.
E’ opportuno evidenziare che i modelli allegati al decreto ricalcano quelli precedentemente diffusi dal Ministero all’atto della firma da parte dell’allora Vice Ministro Ciaccia, prima della registrazione della Corte dei Conti, ma differiscono per alcuni aspetti rispetto alla modulistica che il Ministero ha diffuso con la propria circolare (ad esempio, per l’elenco della documentazione da allegare, che viene indicata in maniera più analitica nei modelli della circolare ministeriale). Conftrasporto, sentito per le vie brevi il Ministero, suggerisce di utilizzare la modulistica allegata alla circolare ministeriale in quanto maggiormente esaustiva rispetto ai modelli pubblicati con il decreto ora in Gazzetta che pertanto, onde evitare confusione, non sono stati inseriti tra gli allegati di questa nota informativa.
Di seguito, analizziamo i chiarimenti più importanti che sono stati forniti nella circolare del Ministero, unitamente a quelle prescrizioni del decreto utili ai fini della predisposizione della domanda, rinviando tuttavia ad un’attenta lettura dei due provvedimenti prima di formulare la richiesta di contributo.
1. Gli investimenti agevolabili
Gli investimenti agevolabili sono stati individuati dall’art.1 del decreto, nei seguenti:
a) acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di autoveicoli nuovi di fabbrica (compresi i complessi veicolari), adibiti al trasporto di merci di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 11,5 tonnellate, conformi alla normativa antinquinamento euro VI.
La circolare ha precisato che i veicoli oggetto dell’incentivo sono quelli nuovi di fabbrica, immatricolati per la prima volta in Italia, acquistati dalla data di pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale (10 Giugno u.s) e fino al 31 Dicembre 2013. Peraltro, alla luce di quanto affermato nel successivo paragrafo 2 della nota ministeriale, l’incentivo scatta anche se il contratto di acquisto è stato concluso prima del 10 Giugno, purché l’immatricolazione del mezzo (o la sua richiesta di immatricolazione) sia avvenuta a partire da questa data. Inoltre, la circolare ha specificato (pag.2) che l’agevolazione non può richiedersi per i veicoli in precedenza immatricolati all’estero e rivenduti in Italia a Km 0 (cd. nazionalizzazione).
b) acquisizione, anche tramite locazione finanziaria, di un nuovo rimorchio o semirimorchio con telaio attrezzato per trasporto container o casse mobili, di categoria O4 di cui all’allegato II della direttiva quadro 2007/46/CE, con contestuale radiazione di un rimorchio o di un semirimorchio con più di 10 anni di età, a condizione che il nuovo mezzo sia dotato di dispositivo di frenata “EBS”;
Anche in questo caso deve trattarsi di veicoli nuovi di fabbrica, immatricolati per la prima volta in Italia, con esclusione quindi delle prime immatricolazioni effettuate all’estero.
c) acquisizione anche mediante locazione finanziaria, di beni capitali destinati al trasporto intermodale (combinato strada-mare e strada-ferrovia), tra cui containers e casse mobili (intese quali Unità di carico intermodale standardizzate in modo da assicurarne la compatibilità con tutte le tipologie di mezzi di trasporto così da facilitarne l’utilizzazione di differenti modalità di trasporto in combinazione tra di loro, senza rottura di carico, ovvero che la merce venga trasbordata o manipolata dal vettore o dal caricatore), dispositivi di movimentazione e sollevamento merci (da intendersi quali dispositivi di sollevamento e trasferimento delle U.T.I nei terminal intermodali, su autocarri, su vagoni ferroviari o su nave), nonché di nuovi semirimorchi per il trasporto combinato ferroviario rispondenti alla normativa UIC 596-5.
Anche per questi beni, la circolare (pag 3) ha precisato che devono essere nuovi di fabbrica, risolvendo così alcuni dubbi che erano sorti in merito tenuto conto che, nel decreto, non si fa cenno al requisito della novità. Inoltre, a proposito dei dispositivi di movimentazione e sollevamento merci, il contributo non può richiedersi per i carrelli elevatori (cd muletti) utilizzati nei depositi di logistica o per il carico e lo scarico di merci dai mezzi di trasporto, tenuto conto che la norma circoscrive il beneficio ai dispositivi per il trasferimento ed il sollevamento delle U.T.I. nei terminal intermodali. Questi dispositivi devono collocarsi in aree di proprietà o in uso dell’impresa di autotrasporto.
d) realizzazione, anche in forma aggregata, di progetti d’investimento per l’ammodernamento tecnologico delle dotazioni di capitali delle imprese di autotrasporto, finalizzati al raggiungimento di maggiori livelli di sicurezza e a migliori standard ambientali, tra i quali meccanismi elettronici che registrano l’attività del veicolo;
La circolare afferma che sono inquadrabili in questa categoria, i progetti di investimento destinati all’acquisizione di strumentazioni elettroniche riconducibili nell’area del Regolamento (CE) 800/2008, che siano dirette a prevenire dei danni ambientali o ad accrescere il livello di sicurezza stradale (come nel caso delle scatole nere).
Per questo motivo, il Ministero (pag.4) ha escluso dai beni agevolabili, l’acquisto di semplici apparecchiature informatiche come gli antifurti satellitari ed i programmi software per impianti mobili di gasolio, in quanto privi del carattere dell’innovazione tecnologica, oltre a non essere conformi con quanto previsto dal suddetto regolamento comunitario.
e) investimenti finalizzati all’elaborazione ed attuazione, in forma aggregata, di progetti finalizzati allo sviluppo ed all’incremento della competitività delle imprese attive nel settore del trasporto e della logistica delle merci, nei limiti delle spese amministrative e notarili, di realizzazione dell’aggregazione.
In questo caso, il beneficio viene richiesto dal soggetto risultante dall’aggregazione, che deve essere iscritto all’Albo ed al REN.
2. Imprese beneficiarie
L’art. 2 del decreto individua le imprese beneficiarie in quelle di autotrasporto merci in conto terzi, di qualsiasi dimensioni, attive sul territorio italiano, in regola con i requisiti di iscrizione al Registro elettronico nazionale ed all’Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi.
La circolare, in più di un’occasione, pone in risalto la necessità che l’impresa comprovi l’iscrizione al REN per cui, in fase di compilazione della domanda, la stessa deve fare attenzione ad indicare il numero di iscrizione al predetto Registro; naturalmente, il REN non dovrà essere specificato dalle imprese che esercitano con veicoli di massa complessiva fino a 1,5 ton (in quanto escluse dall’iscrizione al REN), per le quali è sufficiente riportare nella domanda il numero di iscrizione all’Albo degli autotrasportatori.
L’impresa deve essere attiva sul territorio italiano; di conseguenza, le aziende di autotrasporto estere possono richiedere il contributo soltanto se hanno aperto una sede secondaria in Italia, regolarmente iscritta all’Albo ed al REN (se esercitano con veicoli di massa superiore alle 1,5 ton).
Per quanto riguarda le strutture aggregate (cooperative e consorzi), esse possono richiedere il contributo per gli investimenti agevolabili effettuati direttamente, potendo altresì accedere alla maggiorazione del 10 % prevista, come vedremo meglio più avanti, per le PMI qualora ne abbiano i requisiti. Per l’investimento della precedente lettera e), beneficiario del contributo è unicamente il soggetto risultante dall’aggregazione e non le imprese che hanno concorso a crearla, il quale pertanto dovrà comprovare l’iscrizione all’Albo ed al REN.
3. Periodo di svolgimento dell’investimento
Come previsto dall’art.2 del decreto per ognuna delle tipologie di investimento ammissibili, la circolare (pag.6) stabilisce che sono ammessi a contributo gli investimenti realizzati dal giorno di pubblicazione del d.m. in Gazzetta Ufficiale (quindi dal 10 Giugno u.s) e fino al 31 Dicembre 2013. Inoltre, la circolare (sempre a pag.6) precisa che sono ammessi al contributo anche gli investimenti avviati in data anteriore alla suddetta pubblicazione (ad esempio con la sottoscrizione del contratto), purché perfezionati in data successiva e non oltre il 31 Dicembre 2013. Pertanto, la data rilevante per individuare la realizzazione dell’investimento, coincide:
– Per i beni sottoposti a procedura di registrazione delle precedenti lettere a), b) c), con la data di immatricolazione (ovvero della richiesta di immatricolazione);
– Negli altri casi, con la data del pagamento come risultante dalla fattura, purché emessa dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto. La fattura sarà oggetto di controlli specifici volti ad accertare l’effettivo pagamento del prezzo soprattutto se, alla domanda, venga allegata una fattura non quietanzata.
4. Costi ammissibili al contributo, determinazione dell’ammontare del beneficio e limite massimo per impresa
Ad esclusione del beneficio di cui alla lettera a (acquisto di veicoli euro VI, dove il contributo, come vedremo a breve, viene determinato in misura fissa), è ammissibile al contributo l’intero costo di acquisizione assunto al netto dell’IVA (pag.5 circolare); su questo costo (al netto dell’Iva) occorre poi applicare la percentuale di intensità di aiuto individuata dall’art.2 del decreto per ognuna delle tipologie di investimento ammesse, che riportiamo di seguito:
– Investimenti di cui alle lettere b), c), d). L’importo ammesso al beneficio ammonta al 20% del costo di acquisizione. Per gli investimenti della lettera b. (ovvero l’acquisto anche in leasing di rimorchi e semirimorchi specifici per l’intermodalità e dotati di sistema frenante “EBS”, con contestuale radiazione di un rimorchio o semirimorchio con almeno 10 anni di anzianità), il contributo sale al 25% del costo ammissibile, purché il nuovo mezzo sia munito anche di sistemi di controllo elettronico della stabilità (vedi art.2, comma 3 del decreto)
– Investimento di cui alla lettera e). L’importo ammesso al beneficio è pari al 50% dei costi ammissibili, che sono quelli sostenuti per le consulenze esterne connesse con il progetto di aggregazione e con la realizzazione delle nuove strutture societarie.
Capitolo a parte merita il contributo per l’acquisto di veicoli euro VI, di cui alla precedente lettera a). Infatti, a differenza delle precedenti agevolazioni, la misura del beneficio viene determinata in una cifra fissa dall’art.2, comma 2 del decreto, ed ammonta a 7.000 € per ciascun veicolo oggetto di acquisizione.
Per le imprese che rientrano nella definizione comunitaria di piccole e medie imprese (1) , è stata prevista una maggiorazione del 10% sull’importo base del contributo, la cui applicazione deve espressamente richiedersi nella domanda, barrando l’apposita casella. Pertanto, il contributo per un’impresa rientrante nella definizione di PMI che ha acquistato veicoli euro VI non ammonterà a 7000 €, bensì a 7700 € (infatti, la maggiorazione del 10%, calcolata sull’importo base del contributo di 7.000 €, è pari a 700 €). Lo stesso dicasi rispetto alle altre tipologie di investimenti, per le quali la maggiorazione del 10% si applica sull’importo base del beneficio. Ad esempio, se il costo ammissibile per l’investimento della lettera d) ammonta a 100.000 €, tenuto conto della percentuale ammessa al contributo (20%), l’ammontare base del beneficio risulterà pari a 20.000 €; la maggiorazione del 10% si applicherà su quest’ultimo importo, per cui il contributo richiedibile dall’impresa ammonterà a 22.000 €.
Il decreto fissa un limite massimo del contributo ad impresa (art.2, comma 7):
– per l’acquisto di veicoli nuovi euro VI, non può superare l’1,5% del contributo totale stanziato, quindi 360.000 €;
– per tutte le altre forma di investimento, non può superare il 2,5% del contributo totale, quindi 600.000 €.
In caso di cumulo degli investimenti di veicoli nuovi euro VI con gli altri investimenti, la soglia massima del contributo ammonta a 960.000 € (600.000+360.000). Questi limiti potranno essere derogati (in tutto o in parte) soltanto nell’ipotesi (invero, molto improbabile) che le richieste non esaurissero lo stanziamento di 24 milioni di euro.
5. La compilazione della domanda e gli allegati.
La domanda deve essere compilata utilizzando la modulistica allegata alla circolare ministeriale o quella in formato word che il Ministero dei Trasporti, al momento di divulgare questa nota, non ha ancora pubblicato sul proprio sito internet
Tutti i campi di interesse devono riempirsi a pena di nullità della domanda (art.3, comma 2 del decreto).
Per ognuna delle tipologie di investimento ammesse al contributo, la circolare detta disposizioni particolari a proposito della documentazione da allegare. In particolare:
– per gli investimenti della lettera a), sono richiesti:
• originale o copia del contratto d’acquisto o di leasing. Per i contratti in copia, la circolare prescrive che l’interessato debba dichiararne la conformità all’originale in suo possesso.
• fattura recante l’indicazione del costo sostenuto;
• una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del D.P.R 445/2000, in cui l’impresa attesta il numero di targa del veicolo rilasciata dall’UMC o, in via provvisoria, il numero di protocollo apposto dall’UMC sulla richiesta di immatricolazione. La circolare precisa (pag.2) che, trattandosi di beni mobili registrati, l’indicazione della targa del veicolo o del numero di protocollo della richiesta di immatricolazione sono elementi obbligatori .
– Per gli investimenti della lettera b):
• originale o copia del contratto di acquisto o di leasing. Per i contratti in copia, l’interessato deve dichiararne la conformità all’originale in suo possesso;
• fattura recante l’indicazione del costo sostenuto;
• Dichiarazione attestante il numero di targa del veicolo o, in via provvisoria, il numero di protocollo assegnato dall’UMC alla richiesta di immatricolazione
• Ove dalla carta di circolazione non risulti, dichiarazione di conformità del costruttore attestante che il semirimorchio appartiene alla categoria O4 di cui all’allegato II della direttiva 2007/46/CE, è dotato di pianale attrezzato con blocchi d’angolo per trasporto container o casse mobili (twistlock), ovvero di telaio attrezzato per trasporto container (anche attraverso l’indicazione del numero di omologazione e di telaio), e di impianto frenante “EBS”;
• La dichiarazione, completa del numero di targa, con la quale il demolitore si impegna a provvedere direttamente alla restituzione della targa e a richiedere la cancellazione del veicolo presso il PRA, ovvero la dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell’art. 46 del D.P.R 445/2000, con cui l’acquirente attesta l’avvenuta radiazione presso il PRA per rottamazione o per esportazione. La radiazione (o la dichiarazione del demolitore di impegnarsi a richiederla) deve essere di data successiva alla pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale, e deve riguardare un veicolo in proprietà del richiedente.
– Per gli investimenti della lettera c):
• originale o copia del contratto di acquisto o di leasing. Per i contratti in copia, la circolare prescrive che l’interessato debba dichiararne la conformità all’originale in suo possesso;
• fattura recante l’indicazione del costo sostenuto;
• Per i semirimorchi destinati al combinato ferroviario, dichiarazione recante il numero di targa o, in via provvisoria, il numero di protocollo apposto sulla richiesta di immatricolazione dall’UMC;
• per i dispositivi di movimentazione e sollevamento merci e per i semirimorchi per il combinato ferroviario, ove non risultante dalla carta di circolazione, una dichiarazione di conformità del costruttore attestante che questi beni hanno le caratteristiche tecniche previste dal decreto (anche attraverso l’indicazione del numero del telaio e di omologazione).
• Per gli altri investimenti, dichiarazione sostitutiva da cui si evinca la destinazione del bene al trasporto intermodale e la corrispondenza ai requisiti previsti dal D.M.
– Per gli investimenti della lettera d):
• fattura recante l’indicazione del costo sostenuto;
• una dichiarazione attestante l’innovatività, da un punto di vista ambientale e tecnologico, dello strumento acquisito, o una dichiarazione del costruttore attestante che il dispositivo elettronico “scatola nera” è in grado di rilevare e di trasmettere a distanza i dati relativi all’attività del veicolo e la ricostruzione della dinamica dell’urto.
– Per gli investimenti della lettera e):
• Fatture concernenti i costi ammissibili, costituiti dai costi delle consulenze prestate da professionisti esterni all’impresa per realizzare l’aggregazione;
• Dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi dell’art. 46 del D.P.R 445/2000, attestante l’avvenuta iscrizione del nuovo soggetto societario risultante dall’aggregazione alla Camera di Commercio, con l’indicazione del numero di iscrizione e dell’attività economica cui si riferisce.
Per tutte le tipologie di investimento prima indicate:
– nel caso in cui l’impresa intenda beneficiare della maggiorazione del 10% legata alla qualifica di piccola e media impresa (PMI), alla documentazione prima vista va allegata anche una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale l’impresa dichiara il numero di dipendenti occupati ed il volume del fatturato. A tal fine è possibile avvalersi dell’apposito modello allegato a questa circolare.
– l’impresa deve indicare, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (allegato 3 del decreto), di non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, aiuti dichiarati illegittimi dalla Commissione U.E.
Le imprese, inoltre, sono state invitate ad indicare un indirizzo di posta elettronica certificata, alla quale il Ministero potrà inviare la corrispondenza relativa alla richiesta di contributo.
6. La domanda in forma semplificata
Alle imprese che hanno intenzione di effettuare acquisti dilazionati nel tempo (sempre, tuttavia, entro la scadenza limite del 31 Dicembre 2013), l’art.3, comma 4 del decreto consente di presentare una domanda principale per gli acquisti già effettuati e, una volta eseguiti gli ulteriori acquisti, una o più domande in forma semplificata, avvalendosi del modello allegato 2 del decreto; in tal caso, nella domanda principale l’interessato dovrà dichiarare di avvalersi di questa facoltà, barrando l’apposita casella. Le modalità di invio della domanda sono identiche a quelle della domanda principale, per cui si potrà scegliere tra la raccomandata a/r e la consegna a mano presso la direzione generale di Roma del Ministero dei Trasporti (vedi il successivo paragrafo 7). Peraltro, la circolare (a pag.7) precisa che gli investimenti oggetto della domanda semplificate saranno ammessi al contributo soltanto se, nel frattempo, le risorse siano ancora disponibili.
7. La spedizione della domanda e la formazione della graduatoria
La circolare non offre indicazioni aggiuntive sull’invio della domanda (sia di quella principale che di quella semplificata), per cui occorre rifarsi all’art.3, comma 2 del decreto, il quale stabilisce che detto invio va effettuato a partire dal 10 Giugno u.s (data di pubblicazione del provvedimento in G.U) ed entro il termine perentorio del 31 Gennaio 2014 tramite raccomandata con avviso di ricevimento oppure mediante consegna a mano presso la direzione generale per il trasporto stradale e l’intermodalità del Ministero dei Trasporti. L’indirizzo è il seguente: Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti, Dipartimento dei Trasporti terrestri – Direzione generale per il trasporto stradale e l’intermodalità, Via Giuseppe Caraci 36 – 00157 Roma.
Per quanto riguarda l’inserimento in graduatoria (a cui provvede una Commissione istruttoria appositamente istituita per l’esame delle richieste), l’art.4, comma 1 del decreto prevede che avvenga secondo l’ordine di spedizione della domanda (per quelle inviate a mezzo raccomandata a/r), o di presentazione presso gli uffici del Ministero dei Trasporti in caso di consegna a mano. La circolare specifica (pag.7) che le domande spedite o consegnate nello stesso giorno si considerano pervenute contemporaneamente, ai fini dell’ordine di inserimento in graduatoria il quale, com’è noto, è molto importante tenuto conto che le richieste delle imprese verranno soddisfatte proprio tenendo conto del predetto ordine, fino ad esaurimento dei fondi.
Il Ministero verificherà periodicamente la capienza dei fondi disponibili tenuto conto degli importi richiesti nelle domande presentate; qualora, fosse accertato l’esaurimento dei fondi, il Ministero ne darà notizia con un avviso pubblicato sul proprio sito internet e le istanze trasmesse oltre questa data o, comunque, a risorse esaurite non verranno prese in esame. (art.1, comma 3 del decreto).
8. L’erogazione del contributo
Il contributo sarà erogato tramite accredito bancario diretto, previo esito positivo delle verifiche di rito richieste dalla Legge in ordine all’assenza di situazioni debitorie con il fisco (cd. verifica Equitalia), e di fenomeni di inquinamento mafioso (cd verifiche antimafia).
Dell’avvenuta erogazione del contributo, il Ministero ne darà notizia sul proprio sito internet.
Il testo del decreto ministeriale, della circolare e della modulistica per la compilazione della domanda, sono disponibili ai seguenti link.
Cordiali saluti.
_________________________
(1) L’impresa media è quella che impiega meno di 250 dipendenti e registra un fatturato annuo non superiore ai 50 milioni di euro e/o un totale di bilancio non superiore a 43 milioni di euro.
L’impresa piccola è quella che impiega meno di 50 dipendenti e registra un fatturato annuo e/o un totale di bilancio non superiore a 10 milioni di euro.
La microimpresa è quella che impiega meno di 10 dipendenti e registra un fatturato annuo e/o un totale di bilancio non superiore a 2 milioni di euro.
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