
La settimana sindacale confederaledal 22 al 24 APRILE 2013
24 Aprile 2013
Incidente nei pressi di Torino
29 Aprile 2013Roma, 29 Aprile 2013
NOR13124
SM
Oggetto: Accesso alla professione. Dimostrazione del requisito della capacità finanziaria. Nota del Ministero dei Trasporti.
Com’è noto, con una nota del 26 Novembre 2012 (prot.0026326), il Ministero dei Trasporti aveva acconsentito affinché, in via del tutto transitoria ed in attesa che fosse definita una specifica polizza assicurativa professionale per i vettori, le imprese di autotrasporto potessero dimostrare il requisito della capacità finanziaria anche attraverso l’attestazione di vigenza di polizza di responsabilità del vettore stradale (vedi la circolare Conftrasporto NOR12307 del 28 Novembre 2012).
Con nota del 29 Aprile 2013 (prot.0011138), il Ministero dei Trasporti ha ora comunicato che, a partire dal 10 Maggio p.v, la suddetta attestazione di vigenza non potrà più utilizzarsi per comprovare il requisito della capacità finanziaria, sia con riferimento alle domande di iscrizione all’Albo degli autotrasportatori presentate da quella data che per i rinnovi annuali successivi sempre alla medesima data del 10 Maggio. Ciò in quanto – scrive il Ministero – sul mercato assicurativo sono state introdotte delle apposite polizze di responsabilità civile professionale specifiche per le imprese di autotrasporto, per cui la situazione di emergenza verificatasi nel Novembre 2012 è venuta meno.
Le polizze di responsabilità vettoriali presentate in conformità alla nota ministeriale del 26 Novembre 2012, restano valide fino alla loro scadenza annuale.
La nota ministeriale non entra nel merito del contenuto dell’attestazione di vigenza della polizza professionale, lasciando alle province il compito di valutarne la congruità rispetto alla dimostrazione della capacità finanziaria delle imprese di autotrasporto; il Ministero si limita a richiamare le norme in materia contenute nell’art.7 del reg. (CE) 1071/2009, nell’art.7 del D.D. del 25.11.2011 e nelle successive circolari esplicative, specificando tuttavia che le predette attestazioni devono comunque prevedere l’impegno, da parte dei soggetti che le rilasciano, a comunicare per iscritto all’autorità competente ogni fatto che determini la modifica di quanto attestato.
La nota ministeriale del 29 Aprile può essere prelevata dal link sotto indicato.
Cordiali saluti.
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