NOR13113 – Patenti di guida. Recepimento delle modifiche della direttiva 2012/36/UE.

INA13112 – Inail. Contributi per il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

15 Aprile 2013

FIS13114 – Spesometro. Trasmissione dei dati delle operazioni rilevanti ai fini Iva relative al 2012. Comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate del 15 aprile 2013.

17 Aprile 2013

INA13112 – Inail. Contributi per il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

15 Aprile 2013

FIS13114 – Spesometro. Trasmissione dei dati delle operazioni rilevanti ai fini Iva relative al 2012. Comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate del 15 aprile 2013.

17 Aprile 2013

Roma, 16 Aprile 2013

NOR13113
SM

Oggetto: Patenti di guida. Recepimento delle modifiche della direttiva 2012/36/UE.

Sulla Gazzetta Ufficiale n.84 del 10 Aprile 2013 è stato pubblicato il Decreto del Ministero dei Trasporti del 25 Febbraio, di recepimento della direttiva europea n.36/2012 che ha modificato in parte gli allegati I e II del d.lgvo 59 del 28 Aprile 2011 sui codici unionali da inserire sulla patente di guida e sulle caratteristiche dei veicoli da impiegare negli esami di guida .

In merito ai codici unionali della patente, tra le modifiche apportate all’allegato 1 del d.lgvo 59/2011 e ss modifiche, segnaliamo l’introduzione dei seguenti:
96 “veicoli di categoria B a cui è agganciato un rimorchio con una massa limite superiore a 750 Kg quando la massa limite complessiva supera 3500 Kg ma non supera 4250 Kg”;
97 “non autorizzato alla guida di un veicolo di categoria C1 che rientra nel campo di applicazione del regolamento (CEE) 3821/85 del Consiglio, del 20 Dicembre 1985, relativo all’apparecchio di controllo del settore dei trasporti su strada”.
Le modifiche al predetto allegato 1 si applicheranno a partire dal 31 Dicembre 2013, ad eccezione del codice unionale 97 che sarà in vigore dal 1 Luglio 2013.

Il provvedimento modifica anche alcune parti dell’allegato 2 del d.lgvo 59/2011, con riferimento principalmente alle caratteristiche dei veicoli utili per sostenere le prove di verifica delle capacità e dei comportamenti. In particolare, la circolare del Ministero dei Trasporti prot. 9412 dell’11 Aprile u.s ha precisato che dall’11 Aprile u.s e fino al 30 Giugno p.v, il candidato può essere ammesso a sostenere le prove di guida o su veicoli conformi alle precedenti prescrizioni, o su veicoli conformi alle modifiche introdotte dal provvedimento in esame, e quindi, per quanto di nostro interesse:
1. “Per la patente di categoria C, un veicolo di categoria C con massa limite pari o superiore a 12000 Kg, lunghezza pari o superiore a 8m, larghezza pari o superiore a 2,40m e  in grado di sviluppare una velocità di almeno 80 Km/h; il veicolo deve disporre di ABS, di un cambio che prevede la selezione manuale delle marce da parte del conducente, nonché dell’apparecchio di controllo di cui al regolamento (CEE) n.3821/85; lo spazio di carico deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza almeno pari a quella della motrice; il veicolo deve essere presentato con un minimo di 10000Kg di massa totale effettiva”.
2. “Per la patente di categoria CE, un autoarticolato o un insieme composto di un veicolo adatto alla prova per la categoria C e un rimorchio di lunghezza pari o superiore a 7,5 m; nei due casi la massa limite deve essere pari o superiore a 20000 Kg, la lunghezza complessiva pari o superiore ai 14 m e la larghezza pari o superiore e 2,40 m; i veicoli devono essere capaci di sviluppare una velocità di almeno 80 Km/h e devono disporre di ABS, di un cambio che prevede la selezione manuale delle marce da parte del conducente, nonché dell’apparecchio di controllo di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85; lo spazio di carico deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza almeno pari a quelle della motrice; il veicolo deve essere presentato con un minimo di 15000 Kg di massa totale effettiva.”

La circolare ministeriale precisa inoltre che sui veicoli dotati di qualsiasi sistema di cambio diverso da quello manuale, verrà annotato il codice unionale “78”, visto che è immediatamente applicabile il principio di equiparazione di tutti i veicoli dotati di sistema di cambio diverso da quello manuale, ai veicoli dotati di cambio automatico.

I testi del d.m 25.2.2013 e della circolare ministeriale dell’11 Aprile, sono disponibile ai link sotto indicati.

Il Ministero dei Trasporti ha preannunciato che ritornerà sull’argomento con una successiva nota.

Cordiali saluti.

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NOR13113

Circolare Ministeriale

Decreto MIT