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Roma, 22 Marzo 2013

NOR13087
SM

Oggetto: Codice della strada. Giurisprudenza.

Riportiamo di seguito alcune pronunce giurisprudenziali in materia di codice della strada.

APNEE NOTTURNE – REVISIONE DELLA PATENTE.
Con Sentenza del 5 Settembre 2012, n. 7535, il TAR del Lazio ha ritenuto legittimo il provvedimento di revisione della patente emesso dagli uffici del Ministero dei Trasporti, per la sospetta inidoneità alla guida dovuta all’arresto del veicolo sulla corsia di emergenza, in quanto il conducente aveva lamentato di soffrire di apnee notturne. Con l’occasione, il TAR ha ricordato che la revisione della patente non ha finalità sanzionatorie o punitive e, quindi, può essere disposta anche in mancanza di una violazione di norme del codice della strada quando, a seguito di fatti accertati dall’organo di controllo, sorga il ragionevole dubbio sulla persistenza dell’idoneità psico fisica o tecnica alla guida del conducente. Naturalmente, nel provvedimento, l’autorità che lo dispone dovrà indicare le ragioni che hanno fatto sorgere il legittimo dubbio sulla permanenza dei requisiti per condurre il veicolo le quali, nel caso di specie, sono state individuate nell’arresto del veicolo in corsia di emergenza che aveva creato pericoli enormi per la sicurezza della circolazione stradale.

RIFIUTO DI SOTTOPORSI ALL’ALCOLTEST PRESSO IL COMANDO DELL’ORGANO ACCERTATORE.
Il rifiuto di sottoporsi all’alcoltest presso il comando di polizia dell’organo accertatore, non configura un reato quando la pattuglia che ha fermato il conducente era priva di un dispositivo portatile per eseguire l’accertamento e, allo stesso tempo, il comando di polizia non si trovi in prossimità del luogo dove è stato fermato il conducente. Secondo la Corte di Cassazione (IV sez.penale, sent. 21192/2012), in assenza di incidente stradale, affinché ricorra il reato previsto dall’art.186 c.d.s, comma 7 (rifiuto del conducente di sottoporsi all’accertamento di cui all’art.186 del c.d.s, commi 3,4 e 5) , occorre che l’organo di Polizia abbia con se un apparecchiatura portatile (etilometro) per effettuare un primo accertamento non invasivo e che, in caso di esito positivo di questo primo esame, il conducente si sia rifiutato di seguire la pattuglia presso il più vicino ufficio o comando. Nel caso di specie, l’organo accertatore non solo non aveva con se l’etilometro ma, nonostante non si fosse verificato nessun incidente stradale, aveva invitato il conducente a seguirlo presso il primo comando di polizia utile che distava circa 30 Km dal luogo del fatto. Secondo la Cassazione, il conducente può essere costretto a seguire la pattuglia solo nel rispetto della procedura prevista ai commi 3,4 e 5, art. 186 del c.d.s per cui, in assenza dell’etilometro, ciò può avvenire soltanto se il comando di polizia si trovi nelle immediate vicinanze; e tale non è stato ritenuto un comando distante 30 Km dal fatto. Ricordiamo che nell’attuale formulazione dell’art. 186 comma 7 del c.d.s, il rifiuto di sottoporsi all’alcoltest determina per il conducente l’applicazione delle sanzioni previste per l’ipotesi più grave di guida in stato di ebbrezza: ammenda da 1500 a 6000 € che, per i conducenti di mezzi pesanti, viene aumentata da un terzo alla metà. Sempre per i conducenti di mezzi pesanti, la condanna comporta  la sanzione accessoria della sospensione della patente da 6 mesi a due anni e la confisca del mezzo, a meno che quest’ultimo non appartenga a persona estranea al reato; in quest’ultimo caso, al posto della confisca si applica il raddoppio del periodo di sospensione della patente.

PNEUMATICO SULLA CARREGGIATA – RESPONSABILITA’ DELL’ENTE GESTORE DELLA STRADA.
Con la Sentenza n.783/2013, la Corte di Cassazione ha condannato la società autostrade a risarcire il danno riportato dal veicolo di un’impresi di autotrasporto, a causa dell’urto con un pneumatico presente sulla carreggiata. A giudizio della Suprema Corte, la responsabilità che incombe sull’ente gestore della strada ai sensi dell’art.2051 del codice civile (responsabilità per cose in custodia) è di tipo oggettivo (prescinde quindi dal dolo o dalla colpa del custode), e può essere esclusa soltanto se detto ente dimostri che l’evento è stato originato dal caso fortuito; quest’ultimo, secondo la Cassazione, ricorre quando il danno sia stato originato da cause esterne alla struttura del bene oppure dal comportamento di terzi (ad esempio, quando sulla pubblica via sono stati abbandonati oggetti pericolosi), con modalità di tempo e di luogo tali per cui il pericolo non avrebbe potuto essere conosciuto ed eliminato in tempo dal custode, neppure con la più diligente attività di controllo e di manutenzione. Nel caso analizzato dalla Corte, al momento dell’impatto con l’automezzo il pneumatico era presente sulla sede stradale da circa tre ore, visto che la prima segnalazione era stata effettuata verso le ore 14 mentre l’impatto si era poi verificato alle 17; in questo lasso di tempo, la società autostrade non è stata in grado di dimostrare quale misure aveva adottato in concreto per prevenire il sinistro che, poi, si è verificato.

MULTE ACCERTATE CON IL TUTOR – INDIVIDUAZIONE DEL GIUDICE COMPETENTE A CONOSCERE DEI RICORSI.
Con la sentenza n.9486 del 2012, la VI sez civile della Cassazione ha ribadito che per le multe accertate con l’apparecchio Tutor, il giudice competente a conoscere dell’impugnazione del verbale è quello in cui è situata la porta di uscita del sistema SICVE. Pertanto, se percorrendo una strada che attraversa più Comuni, il soggetto ha violato più volte la velocità media consentita nei vari tratti controllati dal Tutor, in orari e località diverse come risultante dai singoli verbali emessi dagli organi accertatori, il trasgressore dovrà impugnare ciascuno di questi verbali davanti al Prefetto /Giudice di Pace competente per la singola infrazione che, com’è detto, è quello del luogo dove è posta la porta di uscita del Tutor. Infatti, la Cassazione ritiene che non è possibile riunificare tutti questi verbali davanti ad un solo giudice (quello dell’ultima violazione) in quanto, trattandosi di infrazioni rilevate a distanza di diversi minuti e chilometri, tra di esse non è possibile ravvisare alcun vincolo di continuità e/o unicità che, altrimenti, avrebbe permesso di configurare una sola violazione punibile con la sanzione prevista per quella più grave, aumentata fino al triplo (art.198, comma 1 del c.d.s).

Cordiali saluti.

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NOR13087