NOR12153 – Accesso alla professione. Scadenza del 4 giugno 2012.

FIS12152 – Fondo di garanzia per le PMI. Estesa l’operatività alle fidejussioni rilasciate in favore dei consorzi di imprese di autotrasporto, per il pagamento dei pedaggi o del ticket per la nave.
28 Maggio 2012
Accesso alla professione
28 Maggio 2012

Roma, 28 maggio 2012

NOR12153
MQ – SM

Oggetto: Accesso alla professione. Scadenza del 4 giugno 2012.

Si rammenta a tutte le imprese di autotrasporto interessate che il 4 giugno 2012 scadono i termini per i seguenti adempimenti in materia di accesso alla professione:

– domanda per il rilascio dell’attestato d’idoneità professionale in esenzione dall’esame, da parte delle persone  che dimostrino di aver diretto, in maniera continuativa,  l’attività  in una o più imprese di trasporto italiane o di altro Stato dell’Unione europea da almeno dieci anni precedenti il 4 dicembre 2009 e siano in attività alla data del 10 febbraio 2012;
– dimostrazione dei tre requisiti per l’accesso alla professione alla Provincia competente;
– documentazione del requisito di stabilimento e domanda di autorizzazione all’esercizio della professione, alla Motorizzazione della sede principale dell’impresa.

Attestato d’idoneità professionale in esenzione dall’esame
La domanda per l’ottenimento di detto attestato va fatta secondo le disposizioni del decreto dirigenziale 20 aprile 2012, illustrate con circolare NOR12128 del 2 maggio scorso e qui brevemente sintetizzate.
Detta domanda, da redigere secondo l’allegato A al decreto e con il bollo da €. 14,62 , va presentata alla Provincia di residenza della persona richiedente.
Alla domanda va allegata una dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio, redatta secondo il modello allegato B al decreto, con cui il richiedente dichiara il periodo in cui ha svolto le mansioni direzionali e presso quali imprese.
La dispensa può essere richiesta da ogni persona fisica che ha diretto l’attività  di trasporto di una o più imprese, italiane o comunitarie, che nelle stesse abbia rivestito una o più delle seguenti qualifiche:
o Amministratore unico, ovvero membro del Consiglio di Amministrazione per le società di capitali (SRL, SpA, SApA, società consortili e cooperative), le persone giuridiche pubbliche o altro tipo di ente;
o Socio illimitatamente responsabile per le società di persone (SNC e SAS);
o Titolare dell’impresa individuale o familiare o collaboratore dell’impresa familiare stessa;
o Dipendente dell’impresa (“persona legata da rapporto di lavoro subordinato”) al quale le relative mansioni direzionali dell’attività di trasporto sono state espressamente conferite.
Il decreto prevede anche che la dispensa spetti all’eventuale institore dell’impresa, purché questi risulti regolarmente in organico alla stessa e al medesimo siano state affidate mansioni direzionali.
E’ condizione necessaria per ottenere il rilascio dell’attestato d’idoneità che il soggetto richiedente dimostri di dirigere l’attività di un’impresa di autotrasporto di merci, con veicoli di massa complessiva superiore a 1, 5 tonnellate, alla data del 10 febbraio 2012.
Nel computo dei dieci anni previsti dalla norma,  cioè quelli precedenti il 4 dicembre 2009 (quindi dal 5 dicembre 1999 al 4 dicembre 2009), il nuovo decreto dirigenziale include anche eventuali interruzioni, anche non consecutive, dell’attività di direzione del trasporto di merci, fino ad un massimo di due anni (cioè il 20% del decennio), mentre la successiva circolare del 30 aprile 2012 ammette che i due anni di interruzione possono coincidere con i primi due anni del decennio interessati (per cui il richiedente può anche dire di aver iniziato l’attività direzionale almeno dal 4 dicembre 2001).
Il decreto prevede espressamente che la domanda venga presentata entro il 3 giugno 2012, ma poiché il 3 giugno cade di domenica, il termine di presentazione è prorogato di legge al 4 giugno 2012, giorno nel quale la domanda può anche essere inviata alla Provincia in questione con raccomandata a ricevuta di ritorno.
La Provincia che ha ricevuto la domanda, dopo opportuni accertamenti, rilascerà:
a) l’attestato d’idoneità professionale per trasporti nazionali ed internazionali, se l’esperienza è stata effettuata in imprese titolari di Licenza comunitaria e di una copia conforme o di autorizzazioni bilaterali o multilaterali per trasporti internazionali valide per ciascun anno del periodo e con una fattura di trasporti internazionali per ciascun anno;
b) l’attestato d’idoneità professionale per trasporti nazionali, se invece l’esperienza è stata svolta in imprese che non siano mai state titolari di licenze comunitarie o di permessi internazionali (questi ultimi soggetti, se vorranno estendere la validità dell’attestato anche i trasporti internazionali, dovranno  sostenere e superare l’esame integrativo “internazionali”).

Dimostrazione dei tre requisiti alla Provincia
Le imprese che non hanno mai dimostrato i tre requisiti per l’accesso alla professione (onorabilità; idoneità finanziaria e professionale) in quanto esenti per le precedenti direttive comunitarie, poiché esercenti da prima del 1978 (i cd. dispensati o “ante ‘78”) oppure perchè iscritte all’Albo tra il 1° gennaio 1978 ed il 31 maggio 1987 tenute alla regolarizzazione già entro il 17 agosto 2007; o infine in quanto esercenti con:
– veicoli di portata utile fino a 3,5 o massa complessiva sino a 6 tonn. (art. 1, comma 2, DM 198/91);
– veicoli autobetoniere;
– veicoli auto compattatori;
– veicoli auto spurgo
devono dimostrare all’Ufficio della Provincia dove hanno la sede principale, ove non già dimostrate in passato:
–  onorabilità;
idoneità professionale (anche tramite la prova della presentazione entro la stessa data del 4.6.2012, alla Provincia di residenza dell’avente titolo, incardinato nell’impresa interessata, di domanda di dispensa dall’esame ai sensi del D.D. 20.4.2012);
idoneità finanziaria (al riguardo si veda la circolare NOR12138 dell’11 maggio 2012).
Anche a questo riguardo la dimostrazione dei requisiti può essere effettuata con raccomandata a ricevuta di ritorno affidata agli Uffici postali nella giornata di lunedì 4 giugno 2012.

Documentazione dello stabilimento e domanda di autorizzazione
o Sempre entro il 4 giugno 2012 le imprese menzionate nel paragrafo precedente devono documentare il quarto requisito previsto dal nuovo regolamento comunitario 1071 del 2009 e dal decreto dirigenziale 25 novembre 2011: cioè lo stabilimento , all’Ufficio Motorizzazione competente per  la sede principale.
o Per far ciò possono utilizzare il modello allegato A al decreto dirigenziale 25 gennaio 2012 (cfr. circolare NOR12031 del 31 gennaio 2012 e sue note illustrative).
o Unitamente alla dimostrazione dello stabilimento va inoltrata la richiesta di autorizzazione all’esercizio della professione, per la quale è utilizzabile l’allegato 1 alla nota ministeriale 9 febbraio 2012 (cfr. circolare NOR12131 del 3 maggio 2012).

o Si fa infine notare che tra le imprese iscritte ai sensi del comma 2, dell’art. 1, DM 198/91, quelle che esercitino esclusivamente con autoveicoli di massa complessiva superiore a 1,5 ton e fino a 3,5 ton., possono optare per la scadenza dei termini di maggior favore per esse prevista dalla legge 35/2012 (cioè il 7 aprile 2013), esercitando una specifica opzione, entro il 4 giugno prossimo, con comunicazione (si suggerisce con raccomandata a.r.) alla Provincia ove hanno la sede principale, di voler continuare a svolgere l’autotrasporto esclusivamente  mediante i veicoli sopra indicati.

o Per maggiori informazioni e dettagli si rinvia alla lettura di tutte le circolari diramate in materia: NOR11245 del 6 dicembre 2011; NOR11248 del 13 dicembre 2011; NOR12031 del 31 gennaio 2012; NOR12106 del 4 aprile 2012; NOR12128 del 2 maggio 2012; NOR12131 del 3 maggio 2012; NOR12138 dell’11 maggio 2012 e NOR12144 del 21 maggio 2012.

Cordiali saluti.

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NOR12153