

Roma, 11 maggio 2012
NOR12138
MQ – SM
Oggetto: Accesso alla professione. Chiarimenti sulla dimostrazione del requisito dell’idoneità finanziaria.
Con circolare dell’11 maggio 2012, la Direzione Generale del Trasporto Stradale ha fornito chiarimenti sulla dimostrazione del requisito d’idoneità finanziaria, previsto per l’iscrizione all’albo degli autotrasportatori conto terzi ed il suo mantenimento.
Premesso che detto requisito è attualmente fissato in 9.000 euro per impresa che esercita con un solo autoveicolo, più 5.000 euro per ogni autoveicolo supplementare, la circolare ribadisce e precisa ora che:
– l’impresa deve dimostrare il requisito ogni anno (in base alla nuova disposizione dell’art. 7 del Reg. UE 1071/09 e del corrispondente articolo 7 del D.D. 25.11.2011);
– gli autoveicoli fino a 1,5 tonnellate di massa complessiva, ancorché rientranti nel parco veicolare dell’impresa tenuta alla dimostrazione del requisito, restano esclusi dalla sua dimostrazione;
– i rimorchi e i semirimorchi in disponibilità dell’impresa sono fuori dal computo dell’idoneità finanziaria.
Subito dopo la circolare afferma che tutte le imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi devono dimostrare il requisito in esame (“… a prescindere dalla loro natura giuridica”), elencando le diverse tipologie (punto 2).
Al punto 3 viene inoltre chiarito che le attestazioni d’idoneità finanziaria già presentate dalle imprese, in base alle precedenti disposizioni (comprese quelle prodotte ed accettate dopo il 4 dicembre 2011), restano “valide fino al 4 dicembre 2012 e comunque per la durata di un anno” .
Specificato quanto sopra, la circolare chiarisce che lo strumento principale per dimostrare l’idoneità finanziaria è la certificazione dei conti annuali dell’impresa, rilasciata da un Revisore dei conti iscritto al registro dei revisori contabili. A questa certificazione viene equiparata, in particolare per le imprese individuali e le società di persone, quella rilasciata da un CAF Imprese (art. 32, D.Lgs 241/1007 e DM 31 maggio 1999, n. 164) attraverso il responsabile per l’assistenza fiscale.
In alternativa (o in deroga – come dice la circolare) l’impresa può dimostrare l’idoneità finanziaria con fidejussione bancaria o assicurativa, inclusa la polizza di responsabilità professionale.
Certificazione del Revisore (o CAF Imprese)
La circolare mette subito in chiaro che l’oggetto dell’attestazione può anche non riguardare l’intero capitale o patrimonio dell’impresa, ma soltanto quell’ammontare ”almeno pari“ a quello identificato dal Regolamento UE (l’eventuale importo superiore, permetterà all’impresa di mettere in circolazione ulteriori autoveicoli senza dover aumentare la capacità già dimostrata).
Subito dopo la circolare specifica quali sono le voci oggetto della verifica del Revisore, in funzione delle diversa forma giuridica dell’impresa analizzata, ed in particolare:
a) nelle società di capitali: il patrimonio netto, come risultante dal bilancio di esercizio depositato annualmente presso il Registro delle imprese;
b) nelle imprese individuali e nelle società di persone in contabilità ordinaria, il bilancio di esercizio preso a base per la presentazione della dichiarazione annuale ai fini IRPEF dell’anno precedente;
c) nelle imprese individuali e nelle società di persone in contabilità semplificata, il valore degli elementi patrimoniali presenti alla fine dell’esercizio, assunti al netto dell’esposizione debitoria verso le banche.
Maggiori dettagli, circa le voci patrimoniali da esaminare e sulla loro quantificazione, sono contenuti nei punti 4 e 5 della circolare, alla cui attenta lettura si rinvia.
Fidejussione bancaria o assicurativa (inclusa la polizza responsabilità professionale)
Al punto 7, la circolare specifica che “in deroga, rispetto alla dimostrazione del requisito attraverso” la certificazione del revisore, l’impresa può comprovare l’idoneità finanziaria mediante fidejussione bancaria o assicurativa, con validità di almeno un anno, rilasciata da uno dei seguenti soggetti:
– Istituti bancari
– Compagnie di Assicurazione
– Intermediari finanziari autorizzati ed iscritti nei rispettivi albi.
In particolare la circolare precisa che l’impresa può produrre:
– dichiarazione di uno dei soggetti sopra indicati che attesti l’esistenza presso di sé di una fidejussione stipulata (anche prima del rilascio della stessa dichiarazione) tra l’impresa di autotrasporto e uno o più creditori, per somme almeno pari all’importo da garantire previsto dal regolamento comunitario (ad es. si ritiene che una dichiarazione della banca, che ha rilasciato una fidejussione ad un’impresa di autotrasporto per garantire il pagamento dei pedaggi, pari a 25mila euro, possa coprire l’attività della stessa impresa con 4 autoveicoli);
– contratto di fidejussione stipulato con i soggetti sopra indicati, da cui risulti che la garanzia è stata prestata “per l’adempimento delle obbligazioni finanziarie” assunte dall’impresa nei confronti di terzi creditori a seguito dello svolgimento dell’attività di autotrasporto;
– dichiarazione della Compagnia assicurativa attestante l’esistenza di un polizza di responsabilità professionale, con espressa indicazione dei massimali a copertura dell’importo corrispondente all’idoneità finanziaria da comprovare.
Da ultimo è necessario evidenziare altre due precisazioni contenute nella circolare in esame:
a) quella relativa ai Consorzi e Cooperative iscritte nella sezione speciale dell’Albo degli autotrasportatori (ai sensi del DPR 155/90), secondo la quale detti soggetti comprovano l’idoneità finanziaria “automaticamente” tramite l’avvenuta dimostrazione dello stesso requisito da parte delle imprese associate (punto 6);
b) quella sui tempi per la comunicazione alla Provincia della diminuzione o perdita dell’idoneità finanziaria, che la circolare afferma pari a 15 giorni (come peraltro indicato all’articolo 7 del D. D. 25 novembre 2011). Detto termine contrasta tuttavia con quello generale e più ampio di 30 giorni previsto, dall’art. 3, comma 3, dello stesso D.D. per qualsiasi comunicazione in ordine alla variazione dei requisiti per l’accesso alla professione, e per i soggetti diversi dalle imprese di autotrasporto (Revisori, CAF, Banche, Assicurazioni e intermediari autorizzati) è anche privo di sanzione.
Il testo della circolare in esame è disponibile al link sottindicato.
Cordiali saluti.
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