NOR12106 – Autotrasporto e accesso alla professione. Conversione del Decreto Legge semplificazioni.

NOR12105 – Norme in materia di circolazione stradale nelle aree aeroportuali.
4 Aprile 2012
NOR12107 – Codice della strada. Distanza minima dei segnali di limite di velocità, degli apparecchi di rilevazione automatica.
5 Aprile 2012

Roma, 4 aprile 2012

NOR12106
MQ

Oggetto: Autotrasporto e accesso alla professione. Conversione del Decreto Legge semplificazioni.

Nella seduta odierna la Camera dei Deputati ha definitivamente convertito in legge il decreto semplificazioni (D. L. 9 febbraio 2012, n. 5 – cfr. circolari NOR12044  e NOR12074 del 10 febbraio e 14 marzo 2012), che contiene importanti norme riguardanti il settore dell’autotrasporto ed in particolare la disciplina dell’accesso alla professione ed al mercato dell’autotrasporto.

In attesa della pubblicazione in gazzetta della legge di conversione, si  evidenziano brevemente le disposizioni riguardanti il settore facendo riserva di illustrare, con successiva circolare, le altre disposizioni oggi approvate dal Parlamento.

Divieti di circolazione – Con un’opportuna modifica al regolamento del codice della strada, richiesta dalla nostra Confederazione, è stato ora definitivamente stabilito che i giorni di divieto di circolazione aggiuntivi rispetto a quelli festivi, devono essere individuati in modo da contemperare le esigenze di sicurezza stradale, con gli effetti che i divieti stessi determinano sulle attività di autotrasporto nonché sul sistema economico produttivo nel suo complesso. E’ stata inoltre abrogata la disposizione che prevedeva la possibilità per il Ministro di includere tra i giorni di divieto anche quelli precedenti o successivi i giorni festivi (art. 11, comma 5).  Conftrasporto ha già chiesto al Ministero di modificare, in conseguenza di questa nuova disposizione di legge emanata con carattere di urgenza e necessità, il calendario dei divieti 2012.

Taratura del cronotachigrafo – L’articolo 11, comma 9, ha disposto (fin dall’entrata in vigore del decreto legge: cioè dal 10 febbraio 2012) che la taratura del cronotachigrafo analogico e digitale presso un’officina autorizzata dovrà avvenire ogni 2 anni (anziché ogni anno, come in precedenza).

Rinnovo della patente agli ottantenni – Il comma 3, del citato articolo 11, ha fissato che il rinnovo della patente dei conducenti ultraottantenni non avverrà più davanti ad una Commissione medica locale, con facoltà di indicare anche il periodo di validità del rinnovo (ad es. sei mesi o un anno), ma secondo la normale dimostrazione dei requisiti psicofisici previsti per gli altri conducenti e per la validità fissa di due anni.

Controllo dispositivi di combustione e scarico autoveicoli – L’articolo 11, comma 8 ha previsto, sin dall’entrata in vigore del decreto legge (10 febbraio scorso) che a decorrere dall’anno 2012 il controllo obbligatorio delle emissioni dei gas di scarico degli autoveicoli è effettuato esclusivamente al momento della revisione obbligatoria del mezzo.

Accesso alla professione  –  Le disposizioni dei commi 6 dell’articolo 11 hanno stabilito:
a) l’esenzione dal corso obbligatorio di preparazione all’esame d’idoneità professionale per le persone che hanno un diploma di scuola media superiore (questa disposizione, peraltro già prevista dal decreto legislativo 395/2000, non esenta dette persone dall’obbligo di sostenere l’esame);
b) la dispensa completa dall’esame per le persone che dimostrano di aver diretto, in maniera continuativa, l’attività di una o più imprese di trasporto italiane o di altro Stato UE, da almeno dieci anni precedenti il 4 dicembre 2009 e sia rimasti in attività fino al 10 febbraio 2012 (data di entrata in vigore del Decreto legge). Su questa disposizione, che attua la prerogativa che il regolamento consente agli Stati membri, si attendono ora le disposizioni applicative da parte del Dipartimento Trasporti Terrestri;
c) corsi di aggiornamento decennale: attuando il Regolamento 1071/2009, l’Italia ha previsto che i gestori di trasporto debbano frequentare ogni dieci anni ad un corso di aggiornamento sui cambiamenti che intervengono nelle normative di settore.  Anche su tale disposizione si attendono ora le relative disposizioni applicative da parte del Dipartimento (ad es. sulle ore di durata e le materie del corso e sui tempi di sottoposizione al corso di aggiornamento da parte di tutti coloro che hanno ottenuto l’attestato d’idoneità professionale dal 1990 in poi);
d) corso riabilitativo: sempre in attuazione del menzionato regolamento comunitario è stato stabilito che le persone che sono in possesso di un attestato d’idoneità professionale, ma che negli ultimi 5 anni non lo abbiano utilizzato, debbano sottoporsi ad un corso di riqualificazione per aggiornare le loro conoscenze agli sviluppi delle normative di settore, prima di poterlo impiegare nella direzione di un’impresa di autotrasporto. Anche per questa disposizione si attendono le necessarie norme attuative.
e) Riduzione della soglia minima di applicazione – Il comma 6-bis, introdotto nella fase di conversione e valido dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, riduce da 3,5 ad 1,5 ton. la soglia minima per l’applicazione delle disposizioni sull’accesso alla professione. Con tale disposizione l’Italia attua una specifica prerogativa riconosciuta dal regolamento al diritto interno di ogni Stato membro, e così facendo ripristina il campo di applicazione già previsto dall’agosto 2005 (con il regolamento attuativo del Decreto legislativo 395/2000).
f) Dimostrazione dei requisiti da parte delle imprese con veicoli fino a 3,5 tonnellate – Per queste imprese, il comma 6-bis della legge di conversione stabilisce che i requisiti per l’accesso alla professione si dimostrino secondo le stesse regole previste dal Decreto dirigenziale 25 novembre 2011, già emanato per le imprese maggiori, eccetto che per il requisito di idoneità professionale. Detto requisito potrà da queste imprese essere soddisfatto con la sola frequenza di un corso di formazione “professionalizzante” (quindi  senza esame) e poi, successivamente, con un corso di aggiornamento decennale. Anche per tale disposizione si attendono ora le norme di applicazione;
g) Termini per la dimostrazione dei requisiti per l’accesso alla professione – Il comma 6-ter della legge di conversione, nel confermare che tutte le imprese di autotrasporto già in attività alla data del 4 dicembre 2011 (anche quelle prima esenti perchè esercenti ‘ante 78) ed autorizzate provvisoriamente all’esercizio della professione debbano dimostrare i requisiti per l’accesso alla professione entro i termini di cui all’articolo 12 del D. D. 25.11.2011: cioè secondo l’interpretazione più prudente entro il 4 giugno 2012, ha ora stabilito che nel caso in cui non soddisfino tali requisiti saranno cancellate, a cura del Dipartimento per i Trasporti , dal Registro Elettronico Nazionale (REN) e di conseguenza dall’Albo autotrasportatori.
a. Per le imprese che esercitano esclusivamente con veicoli di massa complessiva fino a 3,5 ton, i termini per la dimostrazione dei requisiti sono stati allungati fino ad un anno dall’entrata in vigore della legge di conversione (cioè fino al aprile 2013).
h) Gestore unico dei trasporti – Il comma 6 quater ha attuato un’altra prerogativa prevista dal regolamento 1071/2009, stabilendo che in Italia i gestori dei trasporti possono essere designati a svolgere detta funzione presso una sola impresa. Pur ammettendo il gestore esterno, l’Italia ha limitato tale funzione, come peraltro consentito dal regolamento, alle sole imprese con al massimo 50 veicoli.
i) Accesso al mercato – Con i commi 6-quinquies e 6-sexies sono state dettate disposizioni nuove per l’accesso al mercato, rispettivamente:
a. per le imprese con veicoli fino a 3,5 ton: per le quali oltre alla facoltà di accedere al mercato per cessione di azienda, è stato previsto che nel caso di cessione parco gli autoveicoli ceduti siano almeno di categoria euro 5, ed una particolare norma di accesso diretto: cioè con l’acquisizione ed immatricolazione di almeno 2 autoveicoli di categoria non inferiore a euro 5;
b. per tutte le imprese maggiori : per le quali analogamente  la cessione parco è valida solo se gli autoveicoli ceduti siano di categoria almeno euro 5 e l’accesso diretto con veicoli di massa complessiva non inferiore a 80 ton. Siano sempre di categoria non inferiore a euro 5.

Da ultimo si fa presente che, diversamente da quanto indicato, nella precedente circolare NOR12074 del 14 marzo 2012, non è stata approvata la norma sulla cancellazione dall’Albo autotrasportatori delle imprese prive di veicoli, anche perché tale fattispecie si realizza ora con la disposizione sui tempi per la dimostrazione dei requisiti sopra indicata.

Cordiali saluti

Scarica il PDF :

NOR12106