NOR12044 – Decreto Legge semplificazione. Inserite le norme sulla riduzione dei divieti di circolazione e sull’accesso alla professione.

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9 Febbraio 2012
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10 Febbraio 2012

Roma, 10 Febbraio 2012

NOR12044
SM

Oggetto: Decreto Legge semplificazione. Inserite le norme sulla riduzione dei divieti di circolazione e sull’accesso alla professione.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 33 del 9 Febbraio (Supplemento ordinario n. 27), è stato pubblicato il decreto legge n. 5 del 9 Febbraio in materia di semplificazione e sviluppo, in cui è stato inserito un articolo (l’11) dedicato alle semplificazioni in materia di circolazione stradale. Il comma 5 di questa norma introduce un principio fondamentale al quale, da ora in avanti, l’amministrazione dovrà sottostare durante la stesura del calendario dei divieti di circolazione dei mezzi pesanti: nella scelta dei giorni di divieto da aggiungere a quelli festivi, il Ministero dovrà tener conto non solo delle ragioni legate alla sicurezza della circolazione stradale, ma anche degli “effetti che i divieti determinano sulla attività di autotrasporto nonché sul sistema economico produttivo nel suo complesso”.
Non solo: è stata eliminata la lett. c), art. 7, comma 2 del D.P.R. 495/1992 (regolamento di esecuzione del c.d.s), che includeva tra le giornate in cui la circolazione dei camion poteva vietarsi, quelle precedenti o successive alle festività. E’ stato proprio sulla base di questa disposizione che a seguito del ricorso proposto dal Codacons, il Tar ed al Consiglio di Stato hanno imposto al Ministero dei Trasporti di vietare sistematicamente  la circolazione dei mezzi pesanti nelle predette giornate non festive, senza tener conto dei riflessi negativi che questa scelta poteva arrecare sull’andamento della produzione.
Con la modifica normativa in esame, quanto sopra non sarà più consentito: non solo è stato espressamente riconosciuto che le ragioni della sicurezza sulle strade hanno la stessa dignità di quelle dell’autotrasporto e del mondo della produzione, (al Ministero dei Trasporti il compito spetta il compito di trovare il giusto bilanciamento tra queste due esigenze, vietando la circolazione dei mezzi pesanti in giorni diversi da quelli, soltanto quando ciò appaia veramente indispensabile per garantire la sicurezza sulle strade), ma viene meno la previsione automatica di divieti  nei giorni precedenti ed in quelli successivi ai festivi.

Sulla base di questa novità, appare probabile che il Ministero dei Trasporti si attivi per rivedere il calendario dei divieti del 2012.

L’art.11 del Decreto contiene anche altre novità che interessano da vicino l’autotrasporto:
– sull’accesso alla professione (comma 6), sono stati dispensati dall’obbligo di frequentare un corso di formazione preliminare per l’esame (ma comunque, diversamente da quanto è apparso in alcuni lanci di agenzia che hanno preannunciato questo provvedimento, devono sostenere l’esame), coloro che hanno assolto agli obblighi scolastici e siano in possesso di un diploma di istruzione media secondaria. Sempre in questa materia, il provvedimento (recependo la facoltà concessa agli Stati membri dal Regolamento 1071/2009) ha invece esonerato dall’esame di capacità professionale coloro che dimostrino di aver diretto, in maniera continuativa, l’attività di una o più imprese di autotrasporto italiane o comunitarie da almeno 10 anni precedenti il 4 Dicembre 2009, in attività alla data del 10 Febbraio 2012 (che è quella di entrata in vigore del Decreto in commento).
– La taratura del cronotachigrafo analogico e digitale presso un’officina autorizzata dovrà avvenire ogni due anni (anziché uno, come ora), e la relativa attestazione di controllo  andrà esibita in occasione della revisione periodica del veicolo (comma 9, art.11). Di conseguenza viene abrogato l’art.10 del decreto legge n.16 del 6.2.1987 (convertito, con modificazioni, dalla Legge 132 del 30 marzo 1987) che, per l’appunto, prevedeva la taratura annuale di queste apparecchiature.

Sempre l’art.11 del Decreto contiene altre semplificazioni in materia di circolazione stradale:
– Il rinnovo della patente dei conducenti ultraottantenni, non avverrà più davanti ad una Commissione medica locale, come aveva invece previsto l’art. 7 del D.lgvo 59/2011 sulle patenti di guida, che entrerà in vigore dal 19 gennaio 2013 (vedi la circolare Conftrasporto  NOR11086 del 5 Maggio u.s).
– Il controllo obbligatorio dei dispositivi di combustione e scarico degli autoveicoli (cd bollino blu) viene effettuato esclusivamente all’atto della revisione obbligatoria del mezzo.

Cordiali saluti.

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NOR12044