

Roma, 5 Maggio 2011
NOR11086
SM
Oggetto: direttiva europea sulle patenti di guida. Recepimento in Italia.
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 Aprile 2011 è stato pubblicato il Decreto Legislativo n. 59 del 18 Aprile 2011, con il quale l’Italia ha recepito la direttiva U.E 2006/126 sulle patenti di guida, come successivamente modificata dalla direttiva 2009/113; le norme entreranno in vigore dal prossimo 15 Maggio, e gli interessati possono prenderne visione scaricando l’allegato alla presente circolare. Il Decreto adegua le norme del codice della strada alle modifiche imposte dai sopracitati provvedimenti europei, prevedendo alcune importanti novità:
– una nuova classificazione delle patenti, per effetto della quale vengono ridefinite le categorie “C” e “D” con l’introduzione di ulteriori sottocategorie (rispettivamente CE, C1, C1E; DE, D1 e D1E), accompagnata dalla soppressione della categoria E la quale, come visto, è stata assorbita nelle predette classi. Nell’ambito di questa rivisitazione, meritevole di segnalazione appaiono le sottocategorie C1 (che consente di condurre ““autoveicoli diversi da quelli delle categorie D1 o D la cui massa massima autorizzata è superiore a 3500 Km ma non superiore a 7500 Kg, progettati e costruiti per il trasporto di non più di otto passeggeri, oltre al conducente; agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non sia superiore a 750 Kg”) e C1E (per la guida di “complessi di veicoli composti di una motrice rientrante nella categoria C1 e di un rimorchio o un semirimorchio la cui massa massima autorizzata è superiore a 750 Kg, sempre che la massa autorizzata del complesso non superi 12.000 Kg”). Questa nuova classificazione non dovrebbe incidere sull’età minima per condurre dei mezzi pesanti, tenuto conto che il primo capoverso del comma 1, art. 115 del c.d.s (riportato al comma 1, art. 2 del Decreto in commento) fa salve le disposizioni specifiche in materia di carta di qualificazione del conducente che, com’è noto, sono contenute all’art. 18 del D.lgvo 286/2005 e ss modifiche. Un aspetto legato alla nuova classificazione delle patenti è quello delle condizioni per il rilascio, di cui si occupa l’art. 12 del Decreto che modifica l’art. 125 del c.d.s; in particolare, segnaliamo che la patente ottenuta per la categoria CE è valida per quella DE, purché il titolare abbia conseguito la patente D. Chiunque munito di patente di guida con un codice comunitario o nazionale, conduce un mezzo o circola in condizioni diverse da quelle indicate dai predetti codici, è soggetto ad una sanzione amm.va da 155 € a 624 €, e la sospensione della patente da 1 a 6 mesi .
– L’aumento della sanzione pecuniaria ora prevista al comma 16, art. 116 del c.d.s (vedi l’art. 3 del D.lgvo), nel caso il conducente sia sprovvisto delle abilitazioni professionali richieste per alcune categorie di trasporti, tra cui figurano la carta di qualificazione del conducente ed il patentino A.D.R. L’importo va da un minimo di 400 € ad un massimo di 1600 € (dai 159/639 € di adesso – vedi comma 15, art. 116 del c.d.s), a cui si aggiunge la sanzione accessoria del fermo del mezzo per 60 gg.
– L’introduzione a cura dell’art. 6 del Decreto (che inserisce un nuovo articolo, il 118 bis, nel c.d.s), del concetto di residenza normale, seppur limitatamente al rilascio della patente di guida e delle abilitazioni professionali di cui all’appena citato art. 116 del c.d.s, ed all’applicazione delle norme in materia di durata e conferma della patente previste dall’art. 126 del c.d.s. Con questa espressione, si intende “il luogo, sul territorio nazionale, in cui una persona dimora abitualmente, vale a dire per 185 giorni all’anno, per interessi personali e professionali o, nel caso di una persona che non abbia interessi professionali, per interessi personali che rivelino stretti legami tra la persona ed il luogo in cui essa abita.”
– La modifica della durata della patente C, e delle sottocategorie C1, C1E e CE. In particolare, il nuovo comma 3 dell’art. 126 (introdotto dall’art. 13 del Decreto) fissa questa durata in 5 anni fino al compimento dei 65 anni di età, superati i quali scende a due anni previo accertamento dei requisiti fisici e psichici da parte della Commissione medica locale. Al compimento dei 65 anni, le patenti di categoria C e CE permettono di guidare soltanto veicoli (la norma utilizza questa dizione) di massa complessiva non superiore a 20 ton, a meno che non si ricorra alla facoltà introdotta con la riforma del c.d.s della scorsa estate (Legge 120/2010), ed inserita nell’art.115, comma 2, lett. a dello stesso codice: quindi la possibilità per l’autista di guidare autotreni ed autoarticolati di massa superiore alle 20 ton fino a 68 anni, previo superamento di una visita di controllo annuale da tenersi presso la Commissione medica locale. Ora, la disposizione non brilla certamente per chiarezza ma, in ogni caso, il divieto di condurre veicoli di massa superiore alle 20 ton, prima citato, sembra circoscritto ai complessi veicolari; per i complessi di massa fino a 20 ton, per i mezzi isolati e per le macchine operatrici, restano invece in vigore le disposizioni di cui all’art. 119, comma 4, lett. b del c.d.s (che non sono state toccate dal Decreto), per effetto delle quali la Commissione medica locale accerta i requisiti fisici e psichici (con cadenza biennale, alla luce del nuovo comma 3, primo periodo dell’art. 126 del c.d.s), tra gli altri, nei confronti di “coloro che abbiano superato i sessantacinque anni di età ed abbiano titolo a guidare autocarri di massa complessiva, a pieno carico, superiore a 3,5 ton, autotreni ed autoarticolati, adibiti al trasporto di cose, la cui massa complessiva, a pieno carico, non sia superiore a 20 t, macchine operatrici”. Per questi soggetti, quindi, si può ragionevolmente ritenere che il Decreto non ha introdotto nessuna novità. Anche per i titolari di patente D non ci sono modifiche sostanziali, visto che le durata del titolo è stata confermata in 5 anni (3 anni dopo il settantesimo anno), fermo restando che, a partire dal sessantesimo anno, questa patente permette di condurre i pullman fino a 68 anni previo superamento della visita medica da sostenere ogni anno davanti alla Commissione medica locale (art.115, comma 2, lett b del c.d.s). Per chi non sostiene (o non supera ) questo esame medico (quindi, al compimento dei 60 anni) è consentito condurre soltanto quei veicoli per i quali è sufficiente la patente B o BE, con la possibilità per l’interessato di richiedere la riclassificazione della propria abilitazione alla guida. Al compimento degli 80 anni, la validità di tutte le patenti scende a due anni ed il rinnovo richiede il superamento della visita medica, da tenersi sempre davanti alla Commissione medica locale. Sempre nell’ambito dell’art. 126 del c.d.s, segnaliamo gli ultimi due commi che:
1. sanzionano (comma 11) con una somma da 155 € a 624 € la guida con patente o altra abilitazione professionale scaduta ( tra cui la CQC ed il patentino ADR). A questa somma, si accompagna la sanzione accessoria del ritiro del documento coinvolto dalla scadenza.
2. Sanzionano (comma 12) la guida di veicoli (autotreni ed autoarticolati) di massa superiore alle 20 ton da parte del conducente che ha compiuto 65 anni (ad eccezione, ovviamente, di coloro che hanno ottenuto l’abilitazione annuale dalla Commissione medica locale, ai sensi dell’art. 115, comma 2, lett. a del c.d.s), richiamando le disposizioni dell’art. 116, commi 15 e 17 sulla guida senza aver ottenuto la patente. Pertanto, questa fattispecie assume rilievo penale, venendo punita con l’ammenda da 2257 a 9032 € e la sanzione accessoria del fermo del mezzo per 3 mesi (o, in caso di recidiva, con la sua confisca); se la misura accessoria non è applicabile, viene disposta la sospensione della patente da 3 a 12 mesi.
– Agli artt 15, 16 e 17 del Decreto si introducono importanti novità in materia di circolazione in Italia con patenti rilasciate da Stati extracomunitari (e sulla relativa conversione), e con patenti rilasciate da Paesi della U.E. Per quanto concerne l’art. 15 (che riscrive l’art. 135, intitolato “circolazione con patenti di guida rilasciate da Stati non appartenenti all’Unione europea o allo Spazio economico europeo) , il primo comma stabilisce che i conducenti titolari di patente valida ottenuta in uno Stato extracomunitario, possono guidare in Italia i veicoli ai quali detta patente li abilita, per un anno da quando risiedono nel nostro Paese a condizione che, insieme al titolo di guida, abbiano un permesso internazionale o la sua traduzione ufficiale in lingua italiana, in mancanza dei quali si applica una sanzione da 400 € a 1600 €. Fermo restando che i conducenti di cui sopra devono rispettare tutte le norme del c.d.s, i commi 5 e 6 dell’art. 135 prevedono prescrizioni particolari in tema di sospensione e di revoca della patente, stabilendo che il Prefetto del luogo della commessa violazione, emetta un provvedimento di inibizione alla guida in Italia: nel primo caso, per un periodo pari alla durata della sospensione; nel secondo caso, per un periodo di due anni, aumentati a tre se la revoca avviene a seguito dell’accertamento dei reati di guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l’influsso di stupefacenti. Se il conducente viene sorpreso a guidare durante l’inibizione decisa a seguito della revoca della patente, si applicano le sanzioni (penali) stabilite dai commi 15 e 17 dell’art. 116 per la guida senza aver ottenuto il titolo di guida (come già visto, si tratta dell’ammenda da 2257 a 9032 € e della sanzione accessoria del fermo del mezzo per 3 mesi o, in caso di recidiva, con la sua confisca; se la misura accessoria non è applicabile, viene disposta la sospensione della patente da 3 a 12 mesi); per le infrazioni punite con la sospensione della patente, invece, la violazione del provvedimento prefettizio di inibizione alla guida determina l’emanazione, sempre da parte del Prefetto, di un secondo provvedimento interdittivo di durata di due o tre anni (a seconda del caso) e, in caso di ulteriore recidiva, l’applicazione delle sopracitate sanzioni penali dei commi 15 e 17 dell’art. 116 del c.d.s.
La predetta sanzione penale viene altresì applicata (comma 11) ai residenti in Italia da più di un anno che guidino con la patente extra u.e scaduta di validità, mentre è prevista una sanzione meno grave (vedi il comma 12 che rinvia all’art. 116, commi 16 e 18 del c.d.s – sanzione da 400 € a 1600 € con il fermo del mezzo per 60 gg), quando la scadenza riguarda l’abilitazione professionale che deve accompagnarsi alla patente (es la CQC). Sempre a proposito della guida con patente extracomunitaria scaduta, il comma 13 richiama la sanzione meno grave dell’art. 126, comma 11, (somma da un minimo di 155 € fino a 624 €, e ritiro del documento non più valido), quando il fatto venga commesso da un soggetto residente in Italia da meno di un anno, oppure da uno che non risiede nel nostro Paese. Alla stessa sanzione fa rinvio il comma 14 per la circolazione con patente di guida extra u.e valida ma non convertita in patente italiana, quando sia già trascorso un anno dalla fissazione della residenza in Italia. A proposito della conversione delle patenti rilasciate da Stati extra U.E, se ne occupa l’art. 16 del Decreto che, in buona sostanza, riproduce il testo ancora vigente, mentre l’art. 17 introduce due nuovi articoli del c.d.s (il 136 bis e 136 ter) per le patenti rilasciate da Stati della U.E o dello Spazio economico europeo. Per quanto riguarda l’art. 136 bis, dopo aver precisato al primo comma l’equiparazione totale di queste patenti con quelle italiane, nonché il principio per cui i rispettivi titolari sono soggetti alle norme del c.d.s ed alle sanzioni ivi previste, i commi successivi affrontano una serie di aspetti legati al riconoscimento ed alla conversione di questi titoli, i quali, come in passato, restano facoltativi e legati alla possibilità per gli autisti di beneficiare del regime della patente a punti. In particolare, i conducenti che possono usufruire di questa possibilità, sono quelli che risiedono normalmente nel nostro Paese ai sensi della nuova definizione recepita dall’art. 118 bis del c.d.s, già analizzata in altra parte della circolare. Il comma 4 stabilisce che anche i titolari di queste patenti possono essere destinatari di un provvedimento di revisione ai sensi dell’art. 128 del c.d.s, ed in questo caso dovranno obbligatoriamente far riconoscere o convertire il titolo di guida comunitario, prima di sottoporsi alla citata revisione. I commi 7 e 8 rinviano alla disciplina sanzionatoria applicabile alla guida senza l’abilitazione professionale richiesta (cqc ed altro – art. 116, commi 16 e 18), ed alla guida con patente o abilitazione professionale scaduta di validità (art. 126 comma 11), quando questi fatti interessino gli identici titoli rilasciati da uno Stato della U.E o dello S.E.E; peraltro, il comma 9 estende la sanzione di cui all’art. 126 comma 11 anche alla guida con patente o altra abilitazione non più valida da parte del conducente che non risiede normalmente in Italia, con l’aggiunta del fermo del mezzo per 60 gg. L’art. 136 ter richiama le sanzioni già analizzate quando ci siamo occupati dell’art. 135, commi 5 e 6 del c.d.s, in materia di sospensione e revoca del titolo di guida extracomunitario.
– Infine, tra i rimanenti articoli del Decreto, segnaliamo: l’art. 20, il quale abroga la norma contenuta all’art. 219, comma 3 del c.d.s, dove si stabiliva che coloro ai quali era stata revocata la patente di guida, non potevano conseguire il certificato di idoneità per la guida di ciclomotori, ne condurre questi mezzi; l’art. 25 che, con una norma di chiusura, fa salvi i diritti acquisiti dai titolari di patenti rilasciate prima del 15 Maggio pv (data di entrata in vigore del Decreto).
Il testo del Decreto può essere prelevato dal link sotto indicato.
Cordiali saluti.
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