TRI12035 – Principali adempimenti del mese di febbraio 2012

8 Febbraio 2012

Attenzione – Viabilità – AGGIORNAMENTO ore 12.30

8 Febbraio 2012

TRI12035 – Principali adempimenti del mese di febbraio 2012

8 Febbraio 2012

Attenzione – Viabilità – AGGIORNAMENTO ore 12.30

8 Febbraio 2012

Roma, 8 Febbraio 2012

NOR12036
SM

Oggetto: Codice della strada. Varie

a) Circolazione con veicolo sottoposto a sequestro o a fermo amministrativo.
Con la circolare prot. 300/A/580/12(101/20/21/4 del 25 Gennaio 2012, il Ministero dell’Interno ha chiarito le conseguenze, civili e penali, legate alla circolazione con un mezzo sottoposto a sequestro o a fermo amministrativo.
Per quanto concerne la circolazione con un veicolo sottoposto a sequestro amministrativo ai sensi dell’art. 213 del c.d.s, il trasgressore è punito con la sanzione amministrativa prevista dal comma 4 della citata norma: pagamento di una somma da €.1.886 ad €. 7.546, e sanzione accessoria della sospensione della patente da 1 a 3 mesi. La circolare chiarisce che se il soggetto sorpreso a circolare con il veicolo in questione è il custode, nei suoi confronti non trova applicazione l’art. 334 del codice penale (reclusione da 6 mesi a 3 anni e multa da 51 a 516 € se il fatto è commesso dal custode non proprietario; reclusione da 3 mesi a 2 anni e multa da 30 a 309 € se il fatto è commesso dal proprietario/custode) a meno che questi non si sia reso protagonista di comportamenti diretti a distruggere il mezzo o, comunque, a sottrarlo definitivamente all’esecuzione della confisca amministrativa; tuttavia, resta ferma l’applicazione delle sanzioni stabilite all’art. 349 del codice penale sulla violazione dei sigilli, quando il trasgressore li abbia rimossi (reclusione da 3 a 5 anni e multa da 309 a 3098 € se il fatto è commesso dal custode; reclusione da 6 mesi a 3 anni e multa da 103 a 1032 € se il fatto è commesso da persona diversa dal custode).

Per quanto concerne la circolazione del mezzo sottoposto a fermo, la circolare prevede che si applichino le sanzioni previste dal comma 8 dell’art. 214 del c.d.s (pagamento di una somma da 731 a 2928 € e confisca del mezzo), mentre si esclude l’applicazione dell’art. 334 del codice penale in quanto trattasi di norma espressamente riferita al sequestro; in caso di rimozione dei sigilli, invece, trova applicazione l’art. 349 del codice penale.

b) Utilizzo dell’autovelox su strade diverse dalle autostrade e dalle strade extraurbane principali.
Con la Sentenza n. 23882 del 15 Novembre 2011, la Corte di Cassazione (sez. II) è tornata ad occuparsi  dell’utilizzo degli autovelox appositamente omologati in assenza degli operatori di polizia, in deroga all’obbligo di contestare immediatamente le violazioni degli artt. 142 (eccesso di velocità) e 148 (sorpasso) del c.d.s. La materia è regolata dall’art. 4 del decreto legge 121/2002, in cui è stabilito che in aggiunta alle autostrade ed alle strade extraurbane principali, l’obbligo di contestazione sopraindicato non sussiste sulle strade extraurbane secondarie e su quelle urbane di scorrimento specificamente individuate con decreto del Prefetto; in assenza di questo decreto, l’infrazione accertata su queste ultime due  tipologie di strade con strumenti di rilevazione automatica deve sempre contestarsi in via immediata a meno che, ovviamente, non si verifichi una delle eccezioni stabilite dall’art. 201, comma 1 bis del c.d.s (es, passaggio con il rosso, ecc..), riportate nel verbale.

c) Accertamento delle violazioni da parte della Polizia municipale.
Con sentenza n. 19755 del 27 Settembre scorso, la Corte di Cassazione ha affermato che la Polizia municipale è competente ad accertare le violazioni del c.d.s su tutte le strade che passano nel territorio comunale, comprese quelle statali collocate al di fuori del centro abitato: a nulla rileva, quindi, la tipologia della strada visto che gli artt.3 e 5 della Legge n.65/1986 individuano nel territorio comunale l’ambito di competenza in cui i vigili svolgono le funzioni di polizia stradale.

d) Mancanza della data di notifica nella cartella di pagamento.
La Sentenza n.398 della sezione lavoro della Corte di Cassazione, ha dichiarato nulla la notifica della cartella di pagamento priva della data di consegna al destinatario, anche se quest’ultima risultava dalla relata apposta sull’originale dell’atto. In questo modo, la Corte ha riaffermato un orientamento che aveva già espresso nel 2007 (sentenza n.1210 del 19 Gennaio), sostenendo che la mancanza della data di notifica nella copia consegnata al destinatario, comportava la nullità insanabile della notifica stessa se da questa data fosse scattato, per il destinatario, un termine perentorio per esercitare dei diritti (ad esempio, per impugnare la cartella di pagamento). Pertanto, la nullità della notifica non comporta nessuna decadenza per il destinatario dell’atto, mentre l’amministrazione può senz’altro procedere ad una nuova notifica a condizione che, nel frattempo, non sia incorsa in nessuna prescrizione.

Cordiali saluti.

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NOR12036