NOR11260 – Legge comunitaria 2010. Modifiche alla disciplina IVA

TRI11259 – Obbligo di comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini dell’Iva. Proroga dei termini di comunicazione per il periodo d’imposta 2010. Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 21 dicembre 2011.

22 Dicembre 2011

ASS11261 – Vertenza autotrasporto e risorse al settore per il 2012. Incontro con il Direttore Generale del Trasporto Stradale.

22 Dicembre 2011

TRI11259 – Obbligo di comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini dell’Iva. Proroga dei termini di comunicazione per il periodo d’imposta 2010. Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 21 dicembre 2011.

22 Dicembre 2011

ASS11261 – Vertenza autotrasporto e risorse al settore per il 2012. Incontro con il Direttore Generale del Trasporto Stradale.

22 Dicembre 2011

Roma, 22 Dicembre 2011

NOR11260
SM

OGGETTO: Legge comunitaria 2010 – Modifiche alla disciplina IVA

In data 30 novembre 2011, è stata approvata in via definitiva la legge comunitaria 2010, avente ad oggetto le disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alla Comunità europea.

L’art.8 di tale legge reca importanti modifiche alla disciplina IVA intracomunitaria, per adeguare la normativa nazionale ad una serie di direttive dell’Unione Europea, tra le quali ve ne è una che era molto attesa dagli operatori del settore: si tratta dell’estensione della possibilità di richiedere il rimborso infrannuale dell’Iva a credito, per i servizi di trasporto merci eseguiti a favore di committenti non stabiliti nel territorio nazionale, purché questi servizi rappresentino più del 50% dell’ammontare di tutte le operazioni effettuate.

Di seguito, si analizzano le novità più rilevanti, con riserva di tornare sull’argomento per comunicare la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del provvedimento in oggetto.

Momento di effettuazione dei servizi intra-UE “B2B”
Come noto, l’art. 63 della direttiva 2006/112/CE stabilisce che “il fatto generatore dell’IVA si verifica e l’imposta diventa esigibile nel momento in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi”. In altri termini, in base alla disciplina comunitaria, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi si considerano effettuate nel momento in cui sono state materialmente eseguite. L’Italia, in passato, si era avvalsa della facoltà concessagli dall’art. 66 della direttiva 112/2006, stabilendo che per le prestazioni di servizi l’imposta diventava esigibile alla data del pagamento o, se antecedente, a quella di emissione della fattura.
Sul punto era anche intervenuta la Corte di Giustizia dell’Unione europea (sentenza 26 ottobre 1995, causa C-144/94), dichiarando la conformità della scelta del legislatore italiano con quanto accordato dal legislatore comunitario.
L’art. 66 citato è stato tuttavia modificato dal legislatore comunitario (a seguito dell’approvazione del c.d. Vat Package), il quale ha ora stabilito che la facoltà degli Stati di prevedere criteri di individuazione del momento di esigibilità diversi da quelli di cui all’art. 63, non si applica alle prestazioni di servizi:
­ rese da un soggetto passivo stabilito in un dato Stato Membro nei confronti di un soggetto passivo stabilito in un altro Stato Membro (c.d. servizi Business to Business, “B2B”);
­ per le quali l’IVA è dovuta dal committente (c.d. prestazioni di servizi generiche, ossia prestazioni a cui applicare il criterio del luogo del committente, di cui all’art. 7-ter del DPR n. 633 del 1972, per la determinazione del requisito della territorialità).
In virtù di quanto sopra, il legislatore italiano è stato costretto a modificare la legislazione nazionale:  ciò è avvenuto con il nuovo comma 6 dell’art. 6 del DPR n. 633 del 1972, aggiunto dalla lett. a) dell’art. 8 della legge comunitaria in commento, dove si stabilisce che le prestazioni di servizi c.d. generiche (ossia quelle a cui si applicano, ai fini delle determinazione del requisito di territorialità i criteri di cui all’art. 7-ter del DPR n. 633), rese nei confronti di soggetto passivi (c.d. servizi B2B), si considerano effettuate nel momento in cui sono ultimate ovvero, se di carattere periodico o continuativo, alla data di maturazione dei corrispettivi.  Se il corrispettivo è pagato in tutto o in parte anteriormente al verificarsi degli eventi indicati nel primo periodo, la prestazione di servizi si intende effettuata, limitatamente all’importo pagato, alla data del pagamento.
Viene inoltre confermata la vigenza della disposizione (in vigore dal 1° gennaio 2010) in base alla quale le stesse prestazioni, se effettuate in modo continuativo nell’arco di un periodo superiore a un anno e se non comportano pagamenti anche parziali nel medesimo periodo, si considerano effettuate al termine di ciascun anno solare fino all’ultimazione delle prestazioni medesime.

Il nuovo comma 6 si applicherà a decorrere dal sessantesimo giorno successivo all’entrata in vigore della legge comunitaria.

Nuova ipotesi di autofatturazione
L’art. 8, lettera g), della legge comunitaria modifica l’art. 17 del DPR n. 633 del 1972, al fine di tradurre in disposizione normativa un principio affermato dall’Agenzia delle entrate con la circolare n. 12 del 12 marzo 2010.
Trattasi del principio in base al quale in caso di prestazioni di servizi intra-UE generiche (ossia prestazioni a cui applicare il criterio del luogo del committente, di cui all’art. 7-ter del DPR n. 633 del 1972, per la determinazione del requisito della territorialità), rese da soggetti passivi stabiliti in uno Stato Comunitario nei confronti di soggetti passivi stabiliti in Italia, il committente italiano adempie gli obblighi di registrazione e di fatturazione mediante integrazione della fattura del prestatore, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.L. n. 331 del 1993, anziché mediante autofatturazione secondo il meccanismo del reverse charge.

Rimborso IVA infrannuale – Nuove fattispecie
Si tratta della novità anticipata agli inizi della circolare, per effetto della quale la lettera h), art. 8 della Legge comunitaria, modificando il 2° comma dell’articolo 38-bis del DPR n. 633 del 1972, ha ampliato le fattispecie in cui la normativa vigente consente di richiedere, anche con periodicità inferiore all’anno, il rimborso dell’IVA a credito (rimborso IVA infrannuale).

In particolare, la nuova disposizione estende la facoltà di presentare la richiesta di rimborso infrannuale ai contribuenti che effettuano prestazioni nei confronti di soggetti passivi non stabiliti nel territorio nazionale, a condizione che almeno il 50% delle operazioni complessivamente effettuate sia riferito alle seguenti tipologie di prestazioni:

­ prestazioni di lavorazione relative a beni mobili materiali;
­ prestazioni di trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione;
­ prestazioni di servizi accessorie ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione
;
­ cessioni all’esportazione ed operazioni assimilate;
­ servizi internazionali.

In sostanza, viene prevista l’inclusione nell’ambito dei beneficiari che possono richiedere il rimborso infrannuale IVA dei contribuenti che, a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 18 del 2010, di recepimento della direttiva comunitaria n. 2008/8/CE in materia di territorialità delle prestazioni di servizi, si trovano in una costante situazione di credito IVA nei confronti dell’Erario.

La nuova disposizione si applicherà a decorrere dal sessantesimo giorno successivo all’entrata in vigore della legge comunitaria.

Importazioni – Modifiche alla disciplina della sospensione del pagamento dell’IVA
La lettera i) dell’art. 8, modificando l’art. 67 del DPR n. 633, introduce nell’ordinamento nazionale una misura antievasione prevista dalla direttiva n. 69 del 2009.

In base al nuovo comma 2-bis del citato art. 67, per le importazioni è prevista la sospensione del pagamento dell’imposta qualora si tratti di beni destinati a proseguire verso altro stato membro della Comunità, anche se sottoposti a manipolazioni di cui all’allegato 72 al regolamento n. 2454/93, previa autorizzazione doganale.
Inoltre, il nuovo comma 2-ter prevede che per fruire della sospensione del pagamento dell’IVA all’importazione, l’importatore debba fornire il proprio numero di partita IVA, il numero di identificazione IVA attribuito al cessionario stabilito in un altro Stato Membro nonché, solo in seguito a richiesta dell’autorità doganale, idonea documentazione che provi l’effettivo trasferimento dei beni in un altro stato membro.

Le nuove disposizioni avranno effetto per le operazioni poste in essere dal sessantesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge comunitaria

Infine, viene modificato anche l’art. 83 del DL 112/2008, prevedendo che, al fine di rendere maggiormente efficaci i controlli sull’IVA all’importazione, con provvedimento dell’Agenzia delle entrate e dell’Agenzia delle dogane, saranno stabilite le modalità per l’attivazione di un sistema completo e periodico di scambio di informazioni tra le due amministrazioni stesse.

Ci riserviamo di tornare sull’argomento, non appena il provvedimento sarà stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Cordiali saluti

Scarica il PDF :

nor11260