
La Settimana Sindacale Confederale dal 14 al 18 NOVEMBRE 2011
18 Novembre 2011
TRI11232 – Estensione delle modalità di versamento tramite modello F24 alle imposte indirette. Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze dell’8 novembre 2011.
21 Novembre 2011Roma, 21 Novembre 2011
NOR11231
SM
Oggetto: Modalità e termini di comunicazione all’Anagrafe Tributaria dei dati relativi ai beni dell’impresa concessi in godimento a soci o familiari. Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 16 novembre 2011.
L’art. 2, commi da 36-terdecies a 36-duodevicies, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 settembre 2011, n. 148, ha previsto l’obbligo di comunicare all’Anagrafe tributaria i dati dei soggetti, soci o familiari dell’imprenditore, che hanno ricevuto in godimento i beni dell’impresa.
Con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 16 Novembre u.s, sono state stabilite le modalità ed i termini di comunicazione all’Anagrafe Tributaria dei predetti dati
1. Soggetti obbligati ed oggetto della comunicazione
Sono obbligati alla comunicazione i soggetti che esercitano attività di impresa, sia in forma individuale che collettiva. In via alternativa, l’obbligo dichiarativo può essere assolto dall’impresa concedente, dal socio o dal familiare dell’imprenditore.
I predetti soggetti sono tenuti a comunicare i dati anagrafici dei soci (comprese le persone fisiche che, direttamente od indirettamente, detengono partecipazioni nell’impresa concedente) o dei familiari dell’imprenditore che hanno ricevuto in godimento beni dell’impresa, o che abbiano effettuato qualsiasi forma di finanziamento o capitalizzazione nei confronti della società concedente.
Tale comunicazione deve essere effettuata per ogni bene concesso in godimento nel periodo d’imposta, ovvero per ogni finanziamento o capitalizzazione realizzati nello stesso periodo.
Si precisa che l’obbligo della comunicazione non sussiste quando i beni concessi in godimento al singolo socio o familiare dell’imprenditore – diversi da quelli da indicare nelle categorie “autovettura”, “altro veicolo”, “unità da diporto”, “aeromobile”, “immobile” – siano di valore non superiore a 3.000 euro, al netto dell’Iva.
2. Dati da indicare nella comunicazione
Gli elementi da indicare nella comunicazione in esame, sono i seguenti.
– Per le persone fisiche: codice fiscale, dati anagrafici e stato estero di residenza.
– Per i soggetti diversi dalle persone fisiche: codice fiscale, denominazione e comune del domicilio fiscale o lo stato estero di residenza.
– Tipologia di utilizzazione del bene.
– Tipologia, identificativo del contratto e relativa data di stipula.
– Categoria del bene, durata della concessione (data di inizio e fine), corrispettivo e relativo valore di mercato.
– Ammontare dei finanziamenti e capitalizzazioni.
3. Modalità e termini di comunicazione dei dati
La comunicazione dei dati deve essere effettuata in via telematica, tramite i servizi Entratel o Fisconline, entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta in cui i beni sono stati concessi in godimento.
Per i beni dati in godimento nei periodi d’imposta precedenti a quello di prima applicazione delle disposizioni in esame, la comunicazione deve essere effettuata entro il 31 marzo 2012.
4. Trattamento e sicurezza dei dati
Il provvedimento precisa che le informazioni saranno utilizzate esclusivamente in caso di necessità, per accertare la capacità contributiva dei contribuenti “nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali degli stessi”.
Il sistema informatico dell’Anagrafe Tributaria garantisce la massima sicurezza degli archivi.
5. Ricevute
La comunicazione si considera effettuata quando si è conclusa la trasmissione dei dati. Se tutto si è svolto regolarmente, l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione on-line la ricevuta, ovvero un FILE con il codice di autenticazione per il servizio ENTRATEL o con il codice di riscontro in caso di FISCONLINE.
Salvo cause di forza maggiore, le ricevute saranno disponibili per via telematica entro i cinque giorni lavorativi successivi a quello del corretto invio del file all’Agenzia delle Entrate.
Si precisa che la ricevuta non è rilasciata e, di conseguenza, i dati si considerano non trasmessi qualora il file che li contiene sia scartato per uno dei seguenti motivi:
a) mancato riconoscimento del codice di autenticazione o del codice di riscontro;
b) codice di autenticazione o codice di riscontro duplicato, a fronte dell’invio dello stesso file avvenuto erroneamente più volte;
c) file non elaborabile;
d) mancato riconoscimento del soggetto tenuto alla trasmissione dei dati.
6. Annullamento della comunicazione e comunicazione sostitutiva
Entro trenta giorni dalla data della ricevuta telematica è possibile annullare la comunicazione. Per sostituire un file già inviato, invece, occorre attendere trenta giorni dalla ricezione del medesimo file.
Cordiali saluti
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