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NOR11211
SM
Oggetto: pubblicazione del nuovo codice antimafia.
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 226 (supplemento ordinario n.214) del 28 Settembre u.s, è stato pubblicato il D.lgvo 6 Settembre 2011, n. 159, contenente il nuovo codice antimafia che è entrato in vigore lo scorso 13 Ottobre
Il Testo unico contiene una ricognizione della normativa antimafia vigente, aggiornandola alle novità più recenti intervenute in materia, ed è suddiviso in quattro diversi libri:
– Libro I – le misure di prevenzione;
– Libro II – disposizioni in merito alla documentazione antimafia;
– Libro III – disciplina relativa alle attività informative ed investigative nella lotta contro la criminalità organizzata. L’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;
– Libro IV – modifiche al codice penale e alla legislazione penale complementare. Abrogazioni. Disposizioni transitorie e di coordinamento.
In particolare, il Codice antimafia ha introdotto importanti novità in due settori fondamentali della legislazione contro la criminalità organizzata: le misure di prevenzione e la documentazione antimafia. Tralasciando in questa sede l’approfondimento delle misure di prevenzione, molto interessante appaiono le modifiche del Libro II sulla documentazione antimafia, vale a dire dell’insieme delle norme che disciplinano la procedure di controllo per contrastare la criminalità organizzata ed impedire infiltrazioni mafiose. Il testo rivede il sistema delle certificazioni attraverso una complessiva opera di semplificazione, risistemazione ed armonizzazione della normativa di settore.
L’art. 83, comma 3, definisce i casi in cui la documentazione antimafia non è richiesta, riproducendo la disciplina previdente e fissando in euro 150.000 il valore economico al di sopra del quale diventa obbligatoria.
L’articolo 85 individua i soggetti sottoposti alla verifica antimafia: in particolare, è stato inserito il riferimento ai raggruppamenti temporanei di imprese, in ordine ai quali la documentazione antimafia deve riferirsi anche alle imprese aventi sede all’estero, nonché al direttore tecnico, ove previsto, ed ai rappresentanti legali delle associazioni. Inoltre, l’informazione antimafia deve riferirsi anche ai familiari conviventi dei soggetti che la legge sottopone alla verifica.
Rispetto alla previgente normativa, il Codice incide in modo innovativo anche sulla disciplina della durata della validità della documentazione antimafia liberatoria, estendendola da 6 mesi ad 1 anno dalla data del rilascio (per la comunicazione rimane il termine di 6 mesi) qualora non siano intervenuti mutamenti nell’assetto societario e gestionale dell’impresa oggetto di informativa (art. 86 D.Lgs. 159/2011). Tale innovazione viene tuttavia bilanciata dalla contemporanea previsione, a carico dei rappresentanti legali, dell’obbligo di comunicare le suddette modifiche entro 30 gg; in caso di inosservanza, é prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 20.000 euro ad un massimo di 60.000 euro, nonché, in quanto compatibili, delle disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Particolare rilevanza assume, inoltre, l’istituto delle c.d. “informative prefettizie” che, sulla base dell’esperienza maturata sul territorio dalle prefetture, si è rivelato uno strumento valido per prevenire infiltrazioni criminali nel settore degli appalti pubblici. Tale informativa non presuppone l’accertamento di fattispecie penalmente rilevanti, essendo sufficiente anche la mera eventualità che l’impresa possa, anche in via indiretta, favorire la criminalità o che sussista il pericolo di infiltrazioni mafiose.
Il legislatore ha altresì abrogato l’istituto delle c.d. “informative atipiche o supplementari”, conferendo al Prefetto il potere di rilevare il pericolo di infiltrazione mafiosa, oltre che da sentenze di condanna non definitiva per reati «strumentali», anche da concreti elementi da cui risulti che l’attività d’impresa possa essere oggetto del condizionamento mafioso, anche indiretto, indipendentemente dal valore dell’appalto; concreti elementi sulla scorta dei quali può emettere l’informazione interdittiva (art. 91) con il divieto, per le amministrazioni interessate, di stipulare, approvare e autorizzare i contratti e subcontratti, e di autorizzare, rilasciare e consentire le concessioni e le erogazioni. Rispetto ai contratti o alle autorizzazioni in corso, la stazione appaltante ha l’obbligo di recedere dal contratto o di revocare i provvedimenti concessori, fatto salvo il pagamento del valore delle opere eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.
Infine, viene istituita la banca dati nazionale della documentazione antimafia, che consente una forma costante di monitoraggio delle imprese, permettendo alla stazione appaltante di verificare in tempo reale l’insussistenza di condizioni ostative a contrarre con la pubblica amministrazione.
Il Libro III si limita a compendiare le disposizioni vigenti in tema di Procura nazionale antimafia, Direzione distrettuale antimafia, Consiglio generale per la lotta alla criminalità organizzata, Direzione investigativa antimafia ed Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, con le sole modifiche (essenzialmente in ordine ai riferimenti interni) dettate dalla necessità di rendere il testo compatibile con la sua nuova collocazione.
Nel Libro IV, infine, sono raccolte tutte le norme transitorie, di coordinamento e di modifica della legislazione vigente, resesi necessarie a seguito dell’intera operazione di riordino derivante dall’entrata in vigore del codice antimafia.
Cordiali saluti
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